IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"; Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo; Vista la decisione della Commissione 2001/245/CE del 22 marzo 2001, relativa alla non iscrizione del "Zineb" come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento CEE 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti "Zineb", alla data di entrata in vigore del presente decreto; Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive norme previste in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva ZINEB non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "Zineb", elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.