IL MINISTRO DELLA SANITA'

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'"Attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione
in commercio di prodotti fitosanitari";
    Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo;
    Vista  la  decisione  della  Commissione 2001/245/CE del 22 marzo
2001,  relativa  alla non iscrizione del "Zineb" come sostanza attiva
nell'allegato I  della  direttiva  91/414/CEE  ed  alla  revoca delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza
attiva,  a  conclusione  delle procedure attivate dal regolamento CEE
3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo
dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
    Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta decisione comunitaria,
stabilendo  un  termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  "Zineb",  alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
    Visto  l'art.  23,  commi  1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194, e successive norme previste in materia di riforma del
sistema sanzionatorio;

                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. La  sostanza  attiva ZINEB non e' iscritta nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
    2. Le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la
sostanza  attiva "Zineb", elencati nell'allegato al presente decreto,
sono revocate dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.