IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali Visto lo statuto della Regione Siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il decreto amministrativo n. 6010 del 10 maggio 1999 con il quale e' stata ricostituita per il quadriennio 1999-2003 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento; Esaminato il verbale n. 59 del 9 dicembre 1999 con il quale la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, "il territorio costiero dalla foce del Vallone di Sumera al castello di Montechiaro" ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro, delimitato perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 9 dicembre 1999, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto; Accertato che il verbale del 9 dicembre 1999 contenente la suddetta proposta e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Agrigento dal 20 dicembre 1999 al 20 marzo 2000 e a quello di Palma di Montechiaro dal 17 dicembre 1999 al 18 marzo 2000 ed e' stato depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo previsto dalla legge n. 1497/1939; Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico del territorio costiero dalla foce del Vallone di Sumera al castello di Montechiaro prodotte la prima, nei termini (17 giugno 2000) e l'altra fuori termine (20 giugno 2000) e precisamente: quella del Sig. Angelo Scifo rappresentante della ditta "Sigest" e quella del sig. Stefano Bonanno presidente della societa' "Maredem Village" proprietari entrambi di due fondi agricoli ricadenti all'interno dell'area in esame proposta a vincolo paesaggistico e appartenente al territorio di Palma di Montechiaro. Le opposizioni sopra citate presentano analoghe argomentazioni. Gli opponenti lamentano: 1) errata composizione della Commissione, che doveva essere composta piu' correttamente e coerentemente, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, oltre che dal soprintendente unico anche dal direttore della sezione paesaggistica e da quello della sezione archeologica piu' l'esperto in materia forestale; 2) la composizione della Commissione e' errata anche in relazione al fatto che il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, intervenuto subito dopo la proposta della soprintendenza ha modificato la composizione della Commissione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975. Pertanto alla luce della nuova legge la Commissione di Agrigento doveva essere composta da rappresentanti regionali, provinciali, dai sindaci interessati, oltre che dal soprintendente e dal direttore della sezione paesaggistica e da quello della sezione archeologica; 3) la proposta di vincolo doveva essere depositata presso alcune associazioni professionali e produttive cosi' come previsto dall'u.c. dell'art. 2 della legge n. 1497/1939; 4) la Commissione inoltre avrebbe dovuto tentare di conciliare l'interesse pubblico con gli interessi dei privati, per cui le attivita' che attualmente si svolgono nel territorio sottoposto a tutela paesaggistica verrebbero fortemente danneggiate dalla presenza del vincolo; 5) infine le riferite valutazioni della Commissione denotano una imprecisa conoscenza dei luoghi, peraltro gia' tutelati dalla legge n. 431/1985 e dalla legge n. 1089/1939; Viste le controdeduzioni della soprintendenza; Ritenuto che "le opposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 1497/1939 ... non sono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi forniti dal cittadino ..." (T.A.R. Sicilia, Catania, 28 novembre 1995, n. 2525) e che quindi si palesa opportuno prendere in considerazione tutte quelle pervenute, cosi' come sopra descritte, per quanto tardivamente e irritualmente prodotte; In merito ai profili di censura ivi dettagliati, si osserva: 1) per quanto attiene la doglianza relativa all'errata composizione della Commissione di Agrigento va evidenziato che in forza della legge regionale n. 80/1977 il Soprintendente "unico" per i beni culturali e ambientali e' subentrato nelle competenze (in precedenza limitate per materia) dei soprintendenti esistenti sulla base della previgente normativa (T.A.R. di Catania, 5 giugno 1997, n. 1260). Ne consegue che la ricostruzione giuridica effettuata dagli opponenti, secondo cui la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche dovrebbe essere composta dai direttori di sezione, non appare in sintonia con l'attuale sistema. Ed invero, compito delle sezioni tecnico-scientifiche e' attualmente quello di svolgere il lavoro istruttorio della proposta di vincolo, che dovra' poi essere valutato dalla Commissione provinciale presieduta dal soprintendente. Per il resto, nessuna norma prevede che la predetta Commissione debba essere composta con la presenza dei direttori di sezione (T.A.R. di Catania 5 giugno 1997, n. 1260). Inoltre si appalesa inammissibile la doglianza relativa al preteso obbligo di integrazione della Commissione con un esperto in materia forestale. La stessa normativa invocata dagli opponenti prevede, infatti, che tali esperti debbano essere presenti esclusivamente nell'ipotesi - non realizzatasi nella fattispecie - in cui l'esistenza di foreste costituisca presupposto (o quantomeno presupposto concausale) per l'apposizione del vincolo (T.A.R. di Palermo 16 febbraio 2000, n. 1074); 2) per quanto attiene la doglianza relativa all'errata composizione della Commissione anche ai sensi dell'art. 140 del testo unico n. 490/1999, va sottolineato che l'istruttoria del procedimento di apposizione del vincolo paesaggistico in esame si e' svolta e conclusa prima dell'entrata in vigore del testo unico n. 490/1999 e quindi in vigenza dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975; 3) in merito al mancato deposito del verbale del 9 dicembre 1999 presso le Unioni dei professionisti ed artisti, degli agricoltori e degli industriali e' opportuno rilevare che secondo gli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939 e l'art. 1 del regio decreto n. 1357/1940, le Unioni dei professionisti ed artisti, degli agricoltori e degli industriali, intervenivano nel procedimento di individuazione delle bellezze naturali con un triplice ruolo: come fonte di designazione di membri della Commissione provinciale, in rappresentanza "delle categorie interessate"; come luogo di deposito degli elenchi delle bellezze di insieme compilati dalla Commissione predetta; come soggetti preposti alla ricezione dei reclami e delle proposte degli interessati, e al loro coordinamento al fine della successiva trasmissione al Ministero. Queste tre forme di partecipazione derivano dall'allora vigente ordinamento corporativo, di rappresentanza istituzionale delle categorie produttive. Tale situazione normativa e' stata pero' radicalmente innovata dall'art. 31, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, che ha diversamente regolato la composizione delle Commissioni provinciali. Prevedendosi ora una composizione data da funzionari preposti al settore della tutela culturale e ambientali e da "esperti" con l'esclusione sia dei rappresentanti di categoria sia dell'Ente per il turismo, si e' pervenuti ad un assetto totalmente coerente con la funzione della Commissione che, concernendo la ricognizione dei luoghi dotati di pregio paesistico degno di tutela, e' essenzialmente improntata, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, da discrezionalita' tecnica. Sulla base di questa rilevanza di fondo dell'innovazione legislativa pare consentito di ritenere che essa, ancorche' formalmente e oggettivamente limitata alla norma regolatrice della composizione della Commissione, estende la sua forza abrogante, sotto il profilo di una funzionale incompatibilita', alle altre norme citate che attribuiscono alle Unioni provinciali ulteriori titoli di presenza nel procedimento amministrativo; 4) in merito al quarto punto di doglianza si puo' rilevare che gli interessi dei privati sono maggiormente tutelati in presenza del vincolo paesaggistico, anziche' nella pregressa situazione di inadeguatezza normativa e regolamentare, certamente foriera di ulteriore degrado territoriale. Del resto la tesi secondo cui il vincolo pregiudicherebbe l'espansione industriale e commerciale appare priva di effettiva consistenza. "Unico effetto diretto (rectius: direttamente incidente sulle posizioni giuridiche soggettive dei privati) dell'apposizione del vincolo, e' infatti quello dell'introduzione, a carico dei proprietari (possessori o detentori) delle aree ad esso assoggettate, dell'onere di richiedere alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali il nulla osta per la realizzazione di opere che possano modificare il paesaggio. Il che lungi dal determinare il paventato blocco assoluto di ogni attivita' costituisce una civile misura di razionalizzazione strumentale al corretto uso del territorio ed un freno alla realizzazione di opere che possano finire con il deteriorare le valenze paesaggistiche del luogo oggetto di tutela" (T.A.R. sez. I, sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000); 5) per quanto concerne la doglianza degli opponenti relativa ad una presunta imprecisa conoscenza della zona in argomento, peraltro gia' tutelata dalla legge n. 431/1985 e dalla legge n. 1089/1939, si puo' affermare che le scelte discrezionali delle amministrazioni non sono sindacabili salvo che in presenza di un obiettivo errore, di conclamato travisamento dei fatti o di una manifesta illogicita'. Dalla lettura del verbale emerge chiaramente che la Commissione ha condotto l'istruttoria per l'applicazione del vincolo con il dovuto scrupolo, mediante un'analitica e compiuta conoscenza dei luoghi. Pertanto i giudizi di valore e di merito espressi dalla predetta Commissione costituiscono manifestazione non gia' di mero arbitrio, ma di un potere di valutazione che, pur connotandosi come ampiamente discrezionale, (essendo rivolte alla individuazione e valorizzazione di canoni estetici e relativi) appare nella fattispecie usato correttamente (T.A.R. sez. I, sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000). Infine gli opponenti affermano che la proposta di vincolo paesaggistico in argomento sarebbe illegittima in quanto il territorio costiero dal vallone di Sumera al castello di Montechiaro, ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro risulta gia' vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939 e dalla legge n. 431/1985. Ma tale rilievo appare destituito di fondamento, poiche' la legge n. 1089/1939 e' uno strumento di tutela che vale a salvaguardare singole cose di interesse storico-artistico, incidendo sul regime giuridico della loro fruibilita' e trasferibilita'. La valenza del bene e' il presupposto di fatto che vale a legittimare l'eventuale adozione di una siffatta misura, ma cio' non esclude che essa insieme a tutte le altre caratteristiche ambientali, storiche, archeologiche, geologiche e botaniche presenti in un dato territorio, concorre a definire l'interesse pubblico paesaggistico di quel determinato contesto, quali un patrimonio collettivo di bellezze naturali e paesaggistiche meritevole di tutela. E' noto a tale riguardo, che il concetto di paesaggio accolto e postulato dalla legislazione di settore dell'ultimo ventennio (decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975, legge regionale n. 80/1977 e n. 116/1980; legge n. 431/1985; legge n. 326/1986; decreto del Presidente della Repubblica n. 760/1994) e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. del 28 luglio 1795, n. 417), non coincide con quello, meramente estetico, fatto proprio dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497; e che dunque l'oggetto della tutela non e' il solo valore estetico-percettivo di un territorio, ma il compendio di valenze che, congiuntamente, vale a configurare l'interesse scientifico di quell'area e a dare allo stesso quell'interesse pubblico richiesto dalla legge n. 1497/1939, in funzione della realta' della risorsa ambiente, per l'emanazione dei provvedimenti dovuti; Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 9 dicembre 1999 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili; Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni, espresse in maniera esaustiva e congrua dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nel verbale del 9 dicembre 1999 e correttamente approfondite nelle planimetrie sub "A" e sub "B" ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto; Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarita' geologica, che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico il territorio costiero dalla foce del vallone di Sumera al castello di Montechiaro ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro in conformita' alla proposta verbalizzata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 9 dicembre 1999; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa il territorio costiero dalla foce del torrente di Sumera al castello di Montechiaro ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro descritto nel verbale del 9 dicembre 1999 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento e delimitata nelle planimetrie ivi allegate, che insieme al verbale del 9 dicembre 1999 formano parte integrante del presente decreto, e' dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 lettere C e D del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.