IL DIRIGENTE
           del servizio per lo sviluppo e il potenziamento
               dell'attivita' di ricerca - Ufficio III

  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  Vista  la  legge  25 ottobre  1968,  n.  1089, istitutiva del Fondo
speciale per la ricerca applicata;
  Vista  la  legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale";
  Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: "Ammissione agli interventi
della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata
nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria";
  Visto  l'accordo  di  cooperazione  internazionale  sull'iniziativa
EUREKA;
  Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino
della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  1997,  recante:  "Nuove
modalita'  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli   interventi  a  valere  sul  fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata;
  Viste  le  domande  presentate,  ai  sensi  dell'art. 6 del decreto
ministeriale  8 agosto  1997, n. 954, in data 20 dicembre 1999, prot.
n.  1195,  da  Olivetti  I-Jet  S.p.a.  e  prot. n. 1196, da Istituto
trentino di cultura;
  Viste  le  approvazioni, intervenute in sede internazionale EUREKA,
dei  progetti  a  partecipazione  italiana  per  i  quali  sono state
presentate  le  richieste  di  finanziamento  ai sensi degli articoli
sopracitati;
  Viste  le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
(FAR) per l'anno 2001;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
  Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252:   "Regolamento   recante   norme   per  la  semplificazione  dei
procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle
informazioni antimafia";
  Ritenuto  opportuno  procedere alle proposte formulate dal Comitato
tecnico  scientifico  del  18 aprile  2001,  di  cui  al punto 7b del
resoconto sommario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  seguenti  aziende  sono  ammesse agli interventi previsti dalla
legge  n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalita' sotto
indicate:
  Olivetti I-Jet S.p.a. Arnad (AO), (classificata grande impresa);
    progetto  di  ricerca:  EUREKA  E!  1884  EURIMUS/IDEAL,  pratica
SANPAOLO IMI n. 67662/L.22;
    titolo del progetto: "Gruppo attuatore a tecnologia bubble inkjet
ad alta risoluzione ed alta velocita' di stampa";
    durata della ricerca: 30 mesi con inizio dal 1 aprile 2000;
    decorrenza costi ammissibili: 1 aprile 2000;
    costo   ammesso:   L. 4.623.000.000   cosi'   suddiviso   in  via
previsionale   e  non  vincolante  in  funzione  delle  tipologie  di
attivita' e delle zone geografiche di imputazione;
    attivita' di ricerca industriale: L. 3.023.000.000;
    attivita' di sviluppo precompetitivo: L. 1.600.000.000;
    luogo di svolgimento:
      attivita'  di ricerca industriale N.E. = 300.000.000 - Ea = 0 -
Ec = 2.723.000.000;
      attivita'  di  sviluppo precompetitivo N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec =
1.600.000.000;
    agevolazioni deliberate:
      contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 3.067.250.000.
  Tali    agevolazioni,    fermi   restando   gli   importi   massimi
sopraindicati,  vanno  commisurate  ai costi ammissibili in base alle
seguenti percentuali di intervento:
    ricerca industriale: 75 % N.E. - 75 % Ea - 75 % Ec;
    sviluppo precompetitivo: 50 % N.E. - 50 % Ea 50 % Ec.
  Le  percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del
15%  in  quanto  progetto  di ricerca inserito negli ambiti specifici
(programma  quadro  UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca e'
svolto  in  cooperazione  con  partner  di altri Stati membri U.E. Il
MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana
agli    accordi    internazionali,    si    riserva   di   sopprimere
tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.
  Condizioni:
    il  predetto  intervento  e'  subordinato  all'acquisizione della
certificazione  antimafia  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;
    ai  sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n.
954,  e'  data  facolta' all'azienda di richiedere una anticipazione,
purche'  garantita  da  fidejussione bancaria o polizza assicurativa,
per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;
    capitolato  tecnico  unico  con  l'altra  impresa partecipante al
progetto,  Istituto  trentino di cultura - Trento, prat. SANPAOLO IMI
n. 67663/L.22.
  Istituto   trentino  di  cultura  -  Trento,  (classificata  grande
impresa),  progetto di ricerca: EUREKA E! 1884 EURIMUS/IDEAL; pratica
SANPAOLO IMI n. 67663/L.22;
    titolo del progetto: "Gruppo attuatore a tecnologia bubble inkjet
ad alta risoluzione ed alta velocita' di stampa";
    durata della ricerca: 30 mesi con inizio dal 1 aprile 2000;
    decorrenza costi ammissibili: 1 aprile 2000;
    costo   ammesso:  L. 885.000.000  lire  cosi'  suddiviso  in  via
previsionale   e  non  vincolante  in  funzione  delle  tipologie  di
attivita' e delle zone geografiche di imputazione:
    attivita' di ricerca industriale: L. 885.000.000;
    attivita' di sviluppo precompetitivo: 0;
    luogo di svolgimento:
      attivita' di ricerca industriale N.E. = L. 885.000.000 - Ea = 0
- Ec = 0;
      attivita'  di  sviluppo  precompetitivo  N.E. = 0  -  Ea = 0  -
Ec = 0;
    agevolazioni deliberate:
    contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 663.750.000.
  Tali    agevolazioni,    fermi   restando   gli   importi   massimi
sopraindicati,  vanno  commisurate  ai costi ammissibili in base alle
seguenti percentuali di intervento:
    ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;
    sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea 50% Ec.
  Le  percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del
15%  in  quanto  progetto  di ricerca inserito negli ambiti specifici
(Programma quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca e'
svolto  in  cooperazione  con  partner  di altri Stati membri U.E. Il
MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana
agli   accordi   internazionali,   si   riserva  di  sopprimere  tale
maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.
  Condizioni:
    il  predetto  intervento  e'  subordinato  all'acquisizione della
certificazione  antimafia  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa;
    ai  sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n.
954,  e'  data  facolta' all'azienda di richiedere una anticipazione,
purche'  garantita  da  fidejussione bancaria o polizza assicurativa,
per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;
    capitolato  tecnico  unico  con  l'altra  impresa partecipante al
progetto,  Olivetti I-JET S.p.a. Arnad (Aosta), prat. SANPAOLO IMI n.
67662/L.22.