IL DIRETTORE GENERALE
del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e
l'organizzazione del ministero direzione generale delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie

  Vista  la domanda con la quale la sig.na suor Arulanandam Bascalina
ha   chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  "General  nursing"
conseguito   in   India,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del  decreto  legislativo,  n.  319  del  1994,  nella  riunione  del
19 giugno 2001;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di "General nursing" rilasciato nel 1992 dalla School
of  Nursing  "Child  Jesus  Hospital"  di Tiruchirapalli (India) alla
sig.na suor Arulanandam Bascalina nata a Mathavaram (India) il giorno
23 luglio 1967 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere.
  2.   La   sig.na  suor  Arulanandam  Bascalina  e'  autorizzata  ad
esercitare  in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione
al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento
da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  per  attivita' di
lavoro  subordinato,  nell'ambito  delle  quote  stabilite  ai  sensi
dell'art.  3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni
previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 giugno 2001
                                    Il direttore generale: Mastrocola