IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 che ratifica la Convenzione sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro del 1992; Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124 che ratifica la Convenzione sulla diversita' biologica di Rio del 1992; Visto il Protocollo di Kyoto adottato il 10 dicembre 1997 dalla terza conferenza delle parti alla convenzione sui cambiamenti climatici del 1992; Vista la direttiva 90/220/CE del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e visto il progetto comune di modifica della stessa approvato dal comitato di conciliazione il 20 dicembre 2000 e l'avvio, in data 14 febbraio 2002, da parte del CO.RE PER., della procedura scritta per l'adozione della nuova direttiva in materia conformemente al progetto comune di cui al documento PE-CONS 3664/00 ENV 464 SAN 145; Visto il protocollo sulla biosicurezza di Carthagena sottoscritto a Montreal nel 1999; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499 concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 recante la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti i compiti di disciplina generale e di coordinamento nell'ambito della salvaguardia e tutela delle biodiversita' animali e vegetali del patrimonio genetico del Paese che spettano all'amministrazione centrale nonche' le funzioni di indirizzo e tutela del settore agro-alimentare, forestale e rurale attribuite al Ministero delle politiche agricole e forestali; Considerato il patrimonio di razze, specie e varieta' diverse, di cui e' ricco il territorio italiano, molte delle quali identificate, sperimentate, migliorate e coltivate, nel corso dei secoli grazie all'abilita' degli agricoltori; Considerato che lo sviluppo recente di un'agricoltura incentrata sulla produzione di materie prime sempre piu' omogenee anche in relazione alle esigenze di trasformazione industriale, ha innescato un'inversione di tendenza la quale ha prodotto l'abbandono progressivo di molte varieta', cultivar, razze tradizionali, innescando rilevanti processi di erosione genetica nel settore agricolo; Considerato che analoghi processi di erosione genetica si sono prodotti sulle varieta' e specie non coltivate per effetto dei processi di inquinamento derivanti, in gran parte, dal massiccio uso di prodotti chimici industriali anche da parte del settore agricolo; Considerato che con le modificazioni genetiche indotte tramite le tecniche delle moderne biotecnologie, le ricadute a medio e lungo termine sul settore agro-alimentare, forestale e rurale, oltre ad essere largamente imprevedibili, possono determinare situazioni irreversibili; Considerata la necessita' e l'urgenza di mettere in atto iniziative volte a conservare, difendere e valorizzare il patrimonio genetico di interesse agro-ambientale dell'Italia; Considerato che la difesa della biodiversita' costituisce oggi un impegno prioritario degli Stati, sottoscritto dall'Italia in numerose Convenzioni internazionali, e che e', quindi, opportuno potenziare i sistemi di conservazione delle risorse biologiche, garantirne l'uso sostenibile e disciplinarne lo sfruttamento a tutela dei diritti della comunita' cui appartiene, dei diritti delle generazioni future e della sicurezza alimentare; Decreta: Art. 1. Regolamentazione e finalita' delle Banche e dei Conservatori di germoplasma per la conservazione e salvaguardia delle risorse biogenetiche 1) Le Banche e i Conservatori di germoplasma costituiti presso Organismi pubblici, o enti di ricerca dello stato, o altri enti autonomi sottoposti a vigilanza ministeriale, o costituiti mediante finanziamento a carico dello Stato, anche in forma compartecipata, svolgono la funzione prioritaria di salvaguardare il patrimonio genetico per l'agricoltura, l'alimentazione e l'ambiente rurale del Paese, appartenente alla collettivita'. 2) Il materiale raccolto e custodito nelle Banche o Conservatori di germoplasma di cui al comma 1, predisposti presso gli Istituti od enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, o costituiti presso altre sedi od organismi con il concorso e la collaborazione di Uffici o enti afferenti al medesimo Ministero, e' sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali, che ne disciplina l'utilizzazione e la conservazione nell'interesse della pubblica utilita', della salvaguardia dei diritti degli agricoltori e dell'integrita' dei sistemi agrari e dell'ambiente rurale, tutelandone l'accesso gratuito e permanente a garanzia di uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura e a difesa della sicurezza alimentare del Paese. 3) Per il materiale custodito in analoghe Banche o Conservatori creati presso enti di ricerca od Organismi esterni alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali, ogniqualvolta l'uso di tale materiale, sia esso per finalita' di ricerca o per altre finalita' di carattere economico o non economico, possa interessare il sistema agrario o l'ambiente rurale, deve essere data notifica al Ministro delle politiche agricole e forestali che esprimera' parere in proposito. 4) A difesa delle finalita' di cui al comma 2, il patrimonio custodito nelle Banche e Conservatori di cui al presente articolo e' tutelato garantendo l'integrita' del materiale che lo costituisce. Tale materiale deve, pertanto, essere rigorosamente salvaguardato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione: a questo scopo, e' assicurata, in prossimita' dei luoghi di conservazione (in situ o extra situ) del predetto materiale, una fascia di rispetto sufficientemente ampia da escludere qualsiasi rischio di tale genere; in particolare, nel caso di emissione di varieta' o specie geneticamente modificate, l'attenzione prestata alle distanze minime e alle altre misure precauzionali nel caso specifico, deve essere tale da non esporre il materiale custodito a rischi diretti o indiretti, immediati o diffenti, derivanti dall'emissione di organismi geneticamente modificati, o dalle tecniche di gestione dei medesimi, o dagli impatti ambientali da essi determinati. Ogni emissione di organismi geneticamente modificati deve, inoltre, essere notificata a tutti gli organismi custodi dei predetti Banche o Conservatori che sono localizzati nei territori interessati.