IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge 15 gennaio 1994, n. 65 che ratifica la Convenzione
sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro del 1992;
  Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124 che ratifica la Convenzione
sulla diversita' biologica di Rio del 1992;
  Visto  il  Protocollo  di  Kyoto adottato il 10 dicembre 1997 dalla
terza   conferenza  delle  parti  alla  convenzione  sui  cambiamenti
climatici del 1992;
  Vista   la   direttiva   90/220/CE   del  Consiglio  sull'emissione
deliberata  nell'ambiente  di  organismi  geneticamente  modificati e
visto  il  progetto  comune  di  modifica  della stessa approvato dal
comitato  di  conciliazione  il  20 dicembre  2000 e l'avvio, in data
14 febbraio  2002,  da  parte del CO.RE PER., della procedura scritta
per  l'adozione  della  nuova  direttiva  in materia conformemente al
progetto comune di cui al documento PE-CONS 3664/00 ENV 464 SAN 145;
  Visto il protocollo sulla biosicurezza di Carthagena sottoscritto a
Montreal nel 1999;
  Vista   la   legge   23 dicembre   1999,   n.  499  concernente  la
razionalizzazione    degli    interventi    nei   settori   agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 454 recante la
riorganizzazione  del  settore  della ricerca in agricoltura, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visti   i   compiti  di  disciplina  generale  e  di  coordinamento
nell'ambito della salvaguardia e tutela delle biodiversita' animali e
vegetali   del   patrimonio   genetico   del   Paese   che   spettano
all'amministrazione  centrale  nonche'  le  funzioni  di  indirizzo e
tutela  del settore agro-alimentare, forestale e rurale attribuite al
Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Considerato  il  patrimonio di razze, specie e varieta' diverse, di
cui  e' ricco il territorio italiano, molte delle quali identificate,
sperimentate,  migliorate  e  coltivate,  nel corso dei secoli grazie
all'abilita' degli agricoltori;
  Considerato  che  lo  sviluppo recente di un'agricoltura incentrata
sulla  produzione  di  materie  prime  sempre  piu' omogenee anche in
relazione  alle  esigenze di trasformazione industriale, ha innescato
un'inversione   di   tendenza   la   quale  ha  prodotto  l'abbandono
progressivo   di   molte   varieta',  cultivar,  razze  tradizionali,
innescando  rilevanti  processi  di  erosione  genetica  nel  settore
agricolo;
  Considerato  che  analoghi  processi  di  erosione genetica si sono
prodotti  sulle  varieta'  e  specie  non  coltivate  per effetto dei
processi  di inquinamento derivanti, in gran parte, dal massiccio uso
di prodotti chimici industriali anche da parte del settore agricolo;
  Considerato  che  con le modificazioni genetiche indotte tramite le
tecniche  delle  moderne  biotecnologie,  le ricadute a medio e lungo
termine  sul  settore  agro-alimentare,  forestale e rurale, oltre ad
essere   largamente  imprevedibili,  possono  determinare  situazioni
irreversibili;
  Considerata la necessita' e l'urgenza di mettere in atto iniziative
volte a conservare, difendere e valorizzare il patrimonio genetico di
interesse agro-ambientale dell'Italia;
  Considerato  che  la difesa della biodiversita' costituisce oggi un
impegno prioritario degli Stati, sottoscritto dall'Italia in numerose
Convenzioni  internazionali, e che e', quindi, opportuno potenziare i
sistemi  di  conservazione delle risorse biologiche, garantirne l'uso
sostenibile  e  disciplinarne  lo  sfruttamento  a tutela dei diritti
della  comunita' cui appartiene, dei diritti delle generazioni future
e della sicurezza alimentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Regolamentazione  e  finalita'  delle  Banche  e  dei Conservatori di
germoplasma   per  la  conservazione  e  salvaguardia  delle  risorse
                            biogenetiche
  1)  Le  Banche  e  i  Conservatori di germoplasma costituiti presso
Organismi  pubblici,  o  enti  di  ricerca  dello stato, o altri enti
autonomi  sottoposti  a vigilanza ministeriale, o costituiti mediante
finanziamento  a  carico  dello Stato, anche in forma compartecipata,
svolgono  la  funzione  prioritaria  di  salvaguardare  il patrimonio
genetico  per  l'agricoltura, l'alimentazione e l'ambiente rurale del
Paese, appartenente alla collettivita'.
  2) Il materiale raccolto e custodito nelle Banche o Conservatori di
germoplasma  di  cui  al  comma 1, predisposti presso gli Istituti od
enti  vigilati  dal Ministero delle politiche agricole e forestali, o
costituiti  presso  altre  sedi  od  organismi  con  il concorso e la
collaborazione  di  Uffici o enti afferenti al medesimo Ministero, e'
sottoposto  alla  vigilanza  ed  al  controllo  del  Ministero  delle
politiche  agricole  e forestali, che ne disciplina l'utilizzazione e
la   conservazione  nell'interesse  della  pubblica  utilita',  della
salvaguardia  dei  diritti  degli  agricoltori  e dell'integrita' dei
sistemi agrari e dell'ambiente rurale, tutelandone l'accesso gratuito
e  permanente a garanzia di uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura
e a difesa della sicurezza alimentare del Paese.
  3)  Per  il  materiale  custodito in analoghe Banche o Conservatori
creati  presso enti di ricerca od Organismi esterni alla vigilanza ed
al  controllo  del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali,
ogniqualvolta  l'uso  di  tale  materiale,  sia esso per finalita' di
ricerca o per altre finalita' di carattere economico o non economico,
possa interessare il sistema agrario o l'ambiente rurale, deve essere
data  notifica  al  Ministro delle politiche agricole e forestali che
esprimera' parere in proposito.
  4)  A  difesa  delle  finalita'  di  cui  al comma 2, il patrimonio
custodito  nelle Banche e Conservatori di cui al presente articolo e'
tutelato  garantendo  l'integrita'  del materiale che lo costituisce.
Tale  materiale deve, pertanto, essere rigorosamente salvaguardato da
qualsiasi  forma  di  contaminazione,  alterazione  o  distruzione: a
questo   scopo,   e'   assicurata,   in  prossimita'  dei  luoghi  di
conservazione  (in  situ  o  extra  situ) del predetto materiale, una
fascia  di  rispetto  sufficientemente  ampia  da escludere qualsiasi
rischio  di  tale  genere;  in  particolare, nel caso di emissione di
varieta'  o  specie  geneticamente  modificate, l'attenzione prestata
alle  distanze  minime  e  alle  altre  misure precauzionali nel caso
specifico,  deve  essere tale da non esporre il materiale custodito a
rischi   diretti   o   indiretti,  immediati  o  diffenti,  derivanti
dall'emissione   di   organismi  geneticamente  modificati,  o  dalle
tecniche di gestione dei medesimi, o dagli impatti ambientali da essi
determinati.  Ogni  emissione  di  organismi geneticamente modificati
deve,  inoltre,  essere  notificata a tutti gli organismi custodi dei
predetti  Banche  o  Conservatori  che sono localizzati nei territori
interessati.