IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  5 gennaio  1994,  n.  36,  che  detta  una  nuova
disciplina  intesa  ad  assicurare  maggiore efficienza nell'utilizzo
delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e
visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito
dalla  legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art 32, comma 3,
della citata legge n. 36/1994;
  Visto  l'art.  2,  comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79,
convertito  dalla  legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo
Comitato  di  fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato
di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri,
parametri  e  limiti  per  la  determinazione  e  l'adeguamento delle
tariffe  del  servizio idrico, con particolare riferimento alle quote
di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
  Vista  la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'articolo 3, commi
42 - 47,  reca  disposizioni  in materia di fissazione della quota di
tariffa riferita al servizio di depurazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  1995, n. 77, relativo
all'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n.
342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e
di dissesto finanziario di detti enti locali;
  Visto  l'art.  6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di
un  piano  straordinario  di  completamento  e  razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi
adottato  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 29 luglio
1997,  previo  parere  favorevole  della  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo
sviluppo  e  la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in
campo  ambientale,  che,  tra  l'altro, all'art. 8 vincola i proventi
derivanti  dall'applicazione  dell'art.  14,  comma 1, della legge n.
36/1994   alla  realizzazione  degli  interventi  inclusi  nel  piano
straordinario di cui sopra;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art.
50,  prevede la soppressione degli Uffici provinciali dell'industria,
del  commercio  ed  artigianato  (UPICA)  ed  il  trasferimento delle
relative   competenze   alle   Camere   di  commercio,  industria  ed
artigianato  a decorrere dal 1o gennaio 1999; trasferimento che, come
specificato nella circolare n. 571697 emanata il 28 dicembre 1998 dal
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, e' poi
slittato  ad altra data a causa dei ritardi nello stato di attuazione
del decreto legislativo in questione;
  Vista  la  legge  23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma
29,   configura  i  corrispettivi  dei  servizi  di  fognatura  e  di
depurazione  quali  quote  di tariffa ai sensi del richiamato art. 13
della  legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto
metodo normalizzato - ferma restando l'applicazione del metodo stesso
per  ambiti  successivi, non appena definita a cura degli enti locali
competenti  la  relativa  tariffa  -  demanda  a  questo  Comitato di
stabilire   criteri,   parametri   e  limiti  per  le  determinazioni
tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico;
  Visto  il  decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con il quale
sono state recepite le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti
-  rispettivamente  -  il  trattamento delle acque reflue urbane e la
protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  da nitrati, e
visto  altresi' il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, con il
quale sano state apportate modifiche a detto decreto;
  Visto   il   Documento   di   programmazione  economico-finanziaria
2001-2004  che,  tra  l'altro,  pone  l'obiettivo  di  realizzare nel
periodo   2002-2004   investimenti  in  infrastrutture  di  interesse
pubblico  con  ricorso  al  capitale  privato  mediante  procedure di
project financing;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), e visti
in particolare:
    l'art.  57,  che  -  al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi  fissati dal suddetto documento programmatico - dispone che
le  amministrazioni  statali, in fase di pianificazione ed attuazione
dei   programmi  di  spesa  per  la  realizzazione  d'infrastrutture,
acquisiscano le valutazioni dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto
di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalita' e criteri
che  questo  Comitato  e'  chiamato  a definire sentita la Conferenza
unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, prevedendo altresi' che le amministrazioni locali e regionali
possano  ricorrere  alle  valutazioni  di  detta  unita'  secondo  le
modalita' cosi' stabilite;
    l'art. 141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi comunitari
in  materia  di  fognatura,  collettamento  e depurazione di cui agli
articoli  27,  31  e  32  del citato decreto legislativo n. 152/1999,
demanda  alle  autorita'  d'ambito, ovvero se queste non siano ancora
operative, alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e
l'attuazione  di  un programma di interventi urgenti a stralcio e con
gli  stessi  effetti  di quello indicato dall'art. 11, comma 3, della
legge  n.  36/1994,  prevedendo  altresi',  in  caso di inerzia delle
predette  autorita' e province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da
parte dei presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
    l'art.  144, comma 17, che reca limiti d'impegno, a decorrere dal
2002,  per la realizzazione di un programma finalizzato all'avvio del
servizio  idrico integrato di cui alla piu' volte menzionata legge n.
36/1994,   con   specifico  riferimento  all'ottimizzazione  dell'uso
idropotabile di invasi artificiali e di reti, e che in particolare si
richiama   ai   progetti  inclusi  nel  programma  e  relativo  piano
finanziario  previsti  all'art.  11  della  stessa  legge n. 36/1994,
approvati dal soggetto d'ambito e per i quali il gestore s'impegni ad
ancitipare almeno il 30% dell'investimento necessario;
  Viste le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via
transitoria  e con riferimento alle singole annualita', direttive per
la  determinazione  delle  tariffe  dei  servizi  acquedottistico, di
fognatura  e  -  a  far  data  dal  1999  - di depurazione e viste in
particolare: la delibera in data 18 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale
n.  28/1998),  con  la  quale  sono  state - tra l'altro - dettate le
disposizioni  procedurali  per  il  calcolo  delle  tariffe  e  delle
verifiche  relative,  la  delibera  in  data  19 febbraio  1999, n. 8
(Gazzetta  Ufficiale  n.  96/1999),  con  la quale sono state dettate
direttive   per   la   determinazione   delle  tariffe  del  servizio
acquedottistico,  di  fognatura e di depurazione per l'anno 1999 e la
cui  validita'  e'  stata  confermata  sino  al 30 giugno 2000, nella
seduta  del  15 febbraio  stesso  anno, la delibera in data 22 giugno
2000, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 192/2000), con la quale sono state
analogamente  dettate  direttive  per  il  periodo  1o luglio  2000 -
30 giugno 2001;
  Vista   la  propria  delibera  in  data  24 aprile  1996  (Gazzetta
Ufficiale  n. 118/1996), come integrata con delibera in data 17 marzo
2000,   n.  30  (Gazzetta  Ufficiale  n.  104/2000),  concernente  la
definizione  delle  linee  guida  per  la  regolazione dei servizi di
pubblica utilita';
  Vista  la propria delibera in data 8 maggio 1996 Gazzetta Ufficiale
n.  138/1996),  relativa all'istituzione del Nucleo di consulenza per
l'attuazione di dette linee guida (NARS), e vista la delibera in data
9 luglio  1998  (Gazzetta  Ufficiale n. 199/1998) con la quale questo
Comitato,  ai  sensi  dell'art.  1 del decreto legislativo 5 dicembre
1997,  n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento
interno,  confermando  il  NARS  quale  proprio  organo consultivo in
materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Vista  la  propria  delibera  in data 8 marzo 2001, n. 23 (Gazzetta
Ufficiale  n.  71/2001),  con la quale questo Comitato ha dettato gli
indirizzi  per  l'utilizzo  delle  risorse  da destinare ai programmi
stralcio  di  cui  all'art.  41,  comma 141, della legge n. 388/2000,
condizionando   l'eventuale   adozione  di  incrementi  tariffari  al
rilascio  di  un'attestazione,  da  parte  dell'ATO o della Provincia
competente,  sui  proventi  delle  tariffe  di depurazione ex art. 3,
commi  42 - 47,  della  legge finanziaria n. 549/1995 accantonati per
investimenti  e  sui  proventi delle tariffe di fognatura accantonati
per il completamento dei relativi impianti;
  Viste  le  indicazioni  in materia di politica tariffaria contenute
nella relazione previsionale e programmatica per il 2001;
  Viste  le  raccomandazioni  formulate  dal  NARS  nella  seduta del
30 marzo 2001;
  Preso  atto  che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  in  data  4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n. 47/1996) sono state adottate le determinazioni previste
dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 36/1994;
  Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
1o agosto  1996  (Gazzetta Ufficiale n. 243/1996), e' stato approvato
il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994;
  Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
8 gennaio  1997,  n.  99  (Gazzetta  Ufficiale  n. 90/1997), e' stato
emanato  il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle
perdite  degli  acquedotti  e  delle  fognature  e  che con circolare
24 febbraio  1998,  n.  105/UPP (Gazzetta Ufficiale n. 52/1998), sono
state formulate note esplicative;
  Preso  atto  che  con  parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile
1997  il Consiglio di Stato si e' espresso per l'applicabilita' delle
direttive  di  questo  comitato anche alla fattispecie della cessione
d'acqua a subdistributori;
  Considerato  che il NARS ha rilevato come la regolazione tariffaria
del  settore,  impostata  negli  ultimi  anni,  abbia  consentito  un
graduale  riequilibrio  del prezzo relativo del servizio idrico nelle
sue  tre  componenti  e  l'avvio  della realizzazione di un programma
d'investimenti  in  modo  da  procedere  ad un primo recupero del gap
infrastrutturale   del   nostro   Paese,  incentivando  nel  contempo
l'entrata  a  regime  della  nuova  normativa prevista dalla legge n.
36/1994;
  Considerato  che  il  NARS  ha  quindi  proposto  di  mantenere una
sostanziale continuita' in tale politica di regolazione, limitando le
innovazioni  a  quanto necessario per tener conto delle evoluzioni in
corso  nel  settore  anche  a  seguito  dell'attivazione di programmi
d'investimento  basati  sulla finanza di progetto, per imprimere agli
investimenti   sul  trattamento  delle  acque  reflue  la  spinta  di
accelerazione  presupposta  dalla  finanziaria  2001 e per offrire un
segnale sulla necessita' della revisione delle tariffe di fognatura e
di depurazione relative alle utenze industriali, nonche' per avviare,
in linea con le indicazioni fornite da questo comitato nella delibera
n.  62/2000,  il  percorso  del  superamento del minimo impegnato nel
settore acquedottistico;
  Considerato che il NARS, anche in considerazione delle novita' come
sopra  proposte  per la manovra 2001, ha rappresentato l'opportunita'
di  semplificare,  nella  fase  di  prima  attuazione,  i problemi di
controllo da parte delle Camere di commercio, industria e artigianato
circa  la corretta applicazione delle direttive di questo comitato ed
ha  quindi  raccomandato  di  stabilire  per  tutti  e tre i servizi,
relativamente  all'anno  2001,  una X di price-cap (tasso di crescita
obiettivo produttivita) pari all'1,7%;
    Considerato  che il NARS ha altresi' ritenuto opportuno proporre,
per  l'anno  2001,  la  sospensione del percorso d'avvicinamento alla
copertura  dei costi, sottolineando come il riferimento ai costi 1998
risulti  attualmente  inadeguato  sia  perche' negli ultimi anni sono
intervenute  trasformazioni nella natura giuridica delle gestioni sia
perche' lo squilibrio maggiore tra tariffe e costi esiste nei servizi
di  fognatura e depurazione per i quali non sono ancora disponibili i
dati  relativi  ai  costi del servizio, ed ha evidenziato al riguardo
che  e'  ormai  in  corso  di costituzione l'Osservatorio sui servizi
idrici, cui compete effettuare rilevazioni ed analisi suscettibili di
chiarire  meglio  la  struttura  dei  costi nelle diverse realta' del
Paese,  e  rilevato che un'adeguata valutazione dei costi efficienti,
anche   tramite  forme  di  concorrenza  comparativa,  potra'  essere
effettuata  solo dalle Autorita' d'ambito, anch'esse ormai in fase di
avanzata costituzione;
  Ritenuto  di  recepire  le  raccomandazioni  del  NARS,  prevedendo
peraltro  che  specifiche  situazioni  di  sbilancio  delle  gestioni
acquedottistiche  siano  segnalate  a questo comitato per l'eventuale
formulazione di proposte di soluzione;
  Ritenuto  in particolare di condividere le raccomandazioni del NARS
in  merito  all'esigenza  di  far  decollare  i  piani d'investimento
realizzabili  con  la  finanza  di  progetto, nonche' di prevedere un
aumento  tariffario per gli adeguamenti impiantistici per fognatura e
depurazione attuati in base ai programmi stralcio;
  Ritenuto  altresi' di condividere le raccomandazioni del NARS circa
la  X da attribuire alla formula del price-cap per il 2001 sia per le
motivazioni  addotte  dal NARS stesso sia per l'esigenza di contenere
la dinamica inflazionistica;
  Ritenuto  di  confermare  la  previsione  di una duplice decorrenza
degli  incrementi  tariffari  al  fine di evitare onerosi conguagli a
carico dell'utenza;
  Ritenuto  di  ribadire  l'esigenza di dedicare specifica attenzione
all'aspetto   della   qualita',   escludendo  aumenti  tariffari  nei
confronti degli enti gestori che non abbiano ancora adottato la carta
dei servizi;
  Ritenuto  inoltre di confermare, anche per i servizi di fognatura e
di  depurazione, le forme di verifica sulla puntuale attuazione delle
proprie  direttive, che questo comitato ha introdotto con delibera n.
62/2000,  avvalendosi  della  facolta' di cui all'art. 13 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 28 giugno 1965, n. 620, relativo al
decentramento   del   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato;
  Udita  la  relazione  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
                              Delibera:
  Sino  al 30 giugno 2001 restano in vigore le tariffe determinate ai
sensi della delibera 22 giugno 2000, n. 62.
  Successivamente  al  30 giugno  e  sino all'entrata in vigore della
tariffa  fissata  dagli  articoli  13,  14 e 15 della legge 5 gennaio
1994,  n.  36,  e  comunque  non  oltre  il  30 giugno 2002, gli enti
interessati  e  le imprese che gestiscono il servizio nonche', per le
attivita'   di   verifica,  le  Camere  di  commercio,  industria  ed
artigianato  si  atterranno  alle  disposizioni  di cui alla presente
delibera.
1. Servizio di acquedotto
1.1 Articolazione tariffaria.
  Ai   fini   della   determinazione   della  tariffa  base,  nonche'
dell'articolazione  tariffaria  e  delle norme afferenti il servizio,
continuano  ad  applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nelle
direttive  di  questo  comitato,  i  provvedimenti  CIP  nn. 45/1974,
46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
1.2 Sbilanci della gestione.
  Per  gli  enti  locali  dissestati  o in condizioni strutturalmente
deficitarie e' previsto l'obbligo di copertura dei costi del servizio
acquedottistico in misura non inferiore all'80%.
  Gli  altri  enti  e  le  imprese  che  si  trovino in condizioni di
rilevante   sbilancio   nella   gestione  acquedottistica  e  che  in
particolare   nel  corso  del  2000  abbiano  registrato  livelli  di
copertura   dei  costi  inferiori  all'80%,  segnaleranno,  entro  il
31 dicembre  2001,  tale  situazione di squilibrio alla Segreteria di
questo Comitato, tra l'altro precisando se si siano avvalsi o meno in
passato  della facolta' di procedere alla copertura dei costi sino al
tetto  indicato:  il riferimento e' ai costi 1998, incrementati dello
0,5%  (percentuale  media  di  aumento  prevista  dalla  delibera  19
febbraio  1999, n. 8) e ulteriormente incrementati dello 0,7% (stessa
percentuale indicata dalla delibera 22 giugno 2000, n. 62). Eventuali
proposte di soluzione verranno sottoposte a questo comitato.
1.3 Superamento  del minimo impegnato negli usi domestici e contatori
per singola unita' abitativa.
  L'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e
viene applicata ad ogni singola unita' di utenza.
  La  durata  del  percorso  di  eliminazione del minimo impegnato e'
fissata  in  quattro  anni.  Nel  primo  anno la relativa quota viene
ridotta,  per  i  residenti,  di  30  mc  annui,  mentre  puo' essere
mantenuta  invariata  nei  confronti dei non residenti: il gestore e'
autorizzato  ad  aumentare  la  quota  fissa fino a concorrenza della
perdita  di ricavo totale, valutata in base ai consumi e al fatturato
dell'anno  precedente,  e comunque fino ad un massimo di tre volte la
quota   prevista   dal  provvedimento  CIP  n.  45/1974.  L'eventuale
differenza  residua  tra ricavo, come sopra determinato, e fatturato,
calcolato  in  base  ai volumi dell'anno precedente, viene recuperata
con  un  proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di
consumo.
  Qualora,  invece,  la  mera  estensione  della quota fissa, nel suo
ammontare  attuale,  ad  ogni  singola  unita'  di  utenza  porti  al
superamento  del ricavo totale, determinato come sopra, si procede ad
una  riduzione  proporzionale  delle tariffe nei diversi scaglioni di
consumo.
  In  ognuno dei tre anni successivi si procede alla riduzione di 1/3
dell'eventuale minimo impegnato residuo e comunque per non meno di 30
mc  per  ciascun  anno,  procedendo,  per  il  rispetto  del  vincolo
dell'isoricavo, ad un aumento proporzionale delle tariffe dei diversi
scaglioni di consumo, tenendo conto degli aggiustamenti connessi alle
eventuali differenze tra valori preventivati e consuntivati.
  La  prima  tranche del percorso di superamento del minimo impegnato
decorrera'  dal 1o luglio 2001; peraltro per quei gestori che, stante
le   modalita'  di  lettura  dei  contatori  o  per  altra  causa  da
specificare,  attestino di aver incontrato difficolta' in ordine alla
individuazione  dei  reali  livelli  di  consumo la decorrenza potra'
essere  rinviata,  ma  non  potra'  comunque travalicare il 1o luglio
2002.
1.4. Investimenti.
1.4.1. Casistica.
  Nell'eventualita'  che  l'ente o l'impresa che gestisce il servizio
acquedottistico  effettui  investimenti,  e' consentito un incremento
graduato  come  appresso  in  relazione  al  grado  di  avvicinamento
all'attuazione  della  legge  n.  36/1994  registrato  al  momento di
predisposizione  del programma e comunque anteriormente alla data del
1o luglio 2001:
    a)  nel  caso  che  il  programma  d'investimenti predisposto dal
gestore  sia  approvato dal rispettivo soggetto d'ambito e' possibile
un aumento massimo del 6% per un volume d'investimenti pari almeno al
50%  del  fatturato previsto per l'anno 2000, in considerazione della
prevedibile  conformita'  del programma stesso all'adottando piano di
ambito.  Nel  caso  di  rapporti minori si procede per interpolazione
lineare.   Analoga  percentuale  d'incremento  e'  prevista  per  gli
interventi  nelle  aree comprese nell'obiettivo 1 della U.E. - pur in
carenza  di  approvazione del piano d'ambito - purche' gli interventi
stessi  siano inseriti in programmi stralcio recepiti nell'accordo di
programma quadro "Risorse idriche" previsto nell'intesa istituzionale
di  programma  stipulata  fra  lo  Stato  e la regione interessata, e
purche'  il  soggetto d'ambito sia stato costituito, come indicato al
punto  3.1.1  lett.  a)  della delibera n. 62/2000, entro la data del
31 dicembre 2000;
    b) nel caso che il programma d'investimenti sia predisposto da un
gestore  integrato  delle  tre  fasi  della  filiera sulla base di un
programma  che  non  risulta  approvato  da  un  soggetto d'ambito, o
perche'  quest'ultimo  non  e'  stato  ancora  insediato o perche' il
medesimo   non  ha  riscontrato  la  richiesta  di  approvazione  del
programma  entro  60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte
del  gestore,  e'  possibile  un aumento massimo del 4% per un volume
d'investimenti  pari  ad  1/3 del fatturato previsto per l'anno 2000.
Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;
    c) nel caso che gli investimenti vengano effettuati da un gestore
non integrato in presenza di fattispecie analoga a quella considerata
all'alinea  precedente  -  cioe'  sulla  base di un programma che non
risulta approvato da un soggetto d'ambito, o perche' quest'ultimo non
e' stato ancora insediato o perche' il medesimo non ha riscontrato la
richiesta  di  approvazione del programma entro sessanta giorni dalla
presentazione  dello  stesso  da  parte del gestore - e' possibile un
aumento  massimo del 2,5% per un volume d'investimenti pari a 1/3 del
fatturato  previsto  per  il  2000,  purche' detti investimenti siano
vincolati  alle  tipologie  d'investimenti  ammissibili riportati nel
prospetto  costituente l'allegato 1, che forma parte integrante della
presente  delibera.  In  caso  di  rapporti  inferiori si procede per
interpolazione lineare.
  Resta  preclusa  qualsiasi  possibilita'  di  disporre  aumenti  in
relazione  a  programmi d'investimento che siano stati esplicitamente
disapprovati  dal  soggetto  d'ambito,  entro  sessanta  giorni dalla
presentazione del programma stesso da parte del gestore.
1.4.2. Limiti.
1.4.2.1. Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili
alle gestioni in economia.
1.4.2.2.   Gli  aumenti  indicati  al  punto  1.4.1.  possono  essere
applicati  solo  dopo  che  il  gestore abbia provveduto a soddisfare
l'obbligo  di  referto  previsto  dal decreto dei Ministro dei lavori
pubblici  in  data  8 gennaio  1997,  n.  99,  meglio  specificato in
premessa, e dalla relativa circolare esplicativa.
1.4.3. Riconoscibilita' degli investimenti.
  Gli  investimenti  programmati  cui  viene  fatto  riferimento  per
l'applicazione  degli  appositi  incrementi  tariffari previsti dalla
presente  delibera  sono  quelli assunti dal gestore a proprio carico
diretto  e  che  risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati da
risorse a carico di fondi pubblici, statali o comunitari.
1.4.4. Penalizzazioni per sottorealizzazioni.
  Nell'ipotesi  che  al  31 dicembre  2000  non risulti realizzato il
volume   d'investimenti   considerato   in   sede  di  determinazione
dell'aumento  tariffario  ai  sensi della delibera 22 giugno 2000, n.
62,  all'incremento  complessivo  per  il 2001, come sopra calcolato,
viene  applicato  un fattore correttivo negativo, pari all'incremento
tariffario    corrispondente    alla   differenza   tra   il   volume
d'investimenti  previsto  ed  il volume d'investimenti effettivamente
realizzato.
  Nel  caso  esposto  dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi
indicati nella precitata delibera, della percentuale:
           ----> vedere FORMULA a pag. 43 della G.U. <----


1.4.5. Sovradimensionamento.
  Nel  caso  in  cui  si  presentino  necessita'  d'investimento  che
superino il limite di fatturato di cui al punto 1.4.1. della presente
delibera,  viene  riconosciuto  un  corrispondente aumento tariffario
nell'anno   immediatamente  successivo;  tale  incremento  riduce  il
margine  ulteriore  d'aumento  a  disposizione  per l'anno successivo
medesimo.
  L'aumento  di cui al punto precedente si applica esclusivamente nel
caso  in  cui  il piano d'investimenti sia certificato dall'autorita'
d'ambito.
  Il  piano  annuo  non  puo' comunque superare il limite del 100% di
fatturato.
1.4.6. Fornitore d'acqua all'ingrosso.
  Il  soggetto  fornitore  acqua  all'ingrosso si attiene agli stessi
criteri  di adeguamento tariffario definiti per il gestore all'utenza
finale,   compresa   la   clausola  di  penalizzazione  nel  caso  di
sottorealizzazione del piano d'investimenti.
  Il  venditore all'ingrosso presenta il proprio piano d'investimenti
entro  e  non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente  delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale e definisce le proprie
tariffe entro i trenta giorni successivi.
  Il  gestore del servizio all'utenza trasferisce il suddetto aumento
sulla  tariffa  finale  in  proporzione all'incidenza percentuale del
costo  dell'acqua  all'ingrosso sui costi totali registrati nell'anno
precedente. A tal fine:
    calcola  l'incremento  di  costo  come  prodotto tra il volume di
acqua   acquistata   presso   il  grossista  nell'anno  precedente  e
l'incremento della tariffa a mc praticato dal grossista;
    calcola il rapporto percentuale tra tale incremento di costo e il
proprio  fatturato  dell'anno  precedente  e  lo applica come aumento
percentuale della tariffa di distribuzione.
  L'incremento   complessivo   della   tariffa  finale  (quale  somma
dell'aumento conseguente alla traslazione dell'incremento operato dal
grossista  e di quello praticato dal gestore del servizio all'utenza)
non  puo'  superare  il  tetto massimo spettante al gestore finale in
relazione alle diverse situazioni illustrate al punto 1.4.1.
  Nel  caso in cui il venditore all'ingrosso non definisca le proprie
tariffe  entro  i predetti novanta giorni, al gestore del servizio di
distribuzione    competono   incrementi   tariffari   per   programmi
d'investimento secondo la casistica e nei limiti di cui ai precedenti
punti.   Qualora  il  venditore  all'ingrosso  definisca  le  tariffe
successivamente   ai  predetti  novanta  giorni  il  medesimo  potra'
utilizzare   il   margine  residuo  d'incremento  rispetto  al  tetto
spettante al gestore all'utenza finale.
2. Servizio di depurazione e fognatura
2.1. Utenze civili.
  Il  gestore,  qualora  non  abbia  gia' provveduto in tal senso, ha
l'obbligo,  ai  sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, di elevare la tariffa all'importo di lire 500 al metro
cubo,  stabilito  dall'art.  3,  commi  42  e  seguenti,  della legge
28 dicembre  1995, n. 549. Per il servizio di fognatura il gestore ha
la  facolta'  d'incrementare la tariffa sino all'importo di 170 lire,
aggiornato  delle  percentuali  d'incremento  di cui alle delibere di
questo Comitato nn. 255/1996, 248/1997, 8/1999 e 62/2000.
2.2. Utenze industriali.
  Per   le  utenze  relative  agli  insediamenti  classificati  quali
insediamenti  a  complessi produttivi ai sensi dell'articolo 1-quater
del  decreto-legge  10 agosto  1976,  n.  544, convertito dalla legge
8 ottobre  1976,  n.  690,  e  successivamente  trasfuso  nel decreto
legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  poi  modificato  dal decreto
legislativo  18 agosto 2000, n. 258, la quota di tariffa del servizio
di fognatura e' allineata a quella stabilita per le utenze civili, se
superiore,  e  viene calcolata sulla base della quantita' delle acque
reflue scaricate.
  Nelle more della completa revisione della formula di cui al decreto
del   Presidente   della  Repubblica  24 maggio  1977,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, la quota del servizio di depurazione
viene  determinata  sulla  base  della  suddetta  formula,  adeguando
peraltro  i  coefficienti  tariffari relativi allo stesso servizio di
depurazione  sulla  base  del  50%  dell'incremento  fatto registrare
dall'indice  ISTAT  dei prezzi alla produzione dalla data dell'ultimo
aggiornamento   realizzato:   i  relativi  valori  vengono  riportati
nell'allegato  2, che forma parte integrante della presente delibera,
mentre  nell'allegato 3 viene riportato un esempio d'applicazione. Al
fine  di  contenere  l'impatto sui costi delle imprese utilizzatrici,
l'adeguamento  stesso  e'  possibile  fino a concorrenza di un limite
massimo del 10%. La quota di tariffa viene computata sulla base della
quantita' delle acque scaricate.
2.3. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000.
  Per  il  parziale  finanziamento  dei  programmi  stralcio  di  cui
all'art.  141  della  legge  n.  388/2000  e' previsto, nell'arco del
quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura
e depurazione nella misura massima del 20%.
  In ogni anno del quinquennio l'aumento non potra' comunque eccedere
la misura del 5%.
  Tali  incrementi  si applicano sulla quantita' d'acque scaricate in
fognatura  da  parte  delle  utenze  civili  ed industriali e saranno
determinati  tenendo  conto,  pur  nelle  more  dell'applicazione del
metodo  normalizzato,  dei  principi  di  carattere generale previsti
dagli  articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi
sono destinati al finanziamento del programma stralcio in concorrenza
con  le  altre  risorse  finalizzate  alla realizzazione d'interventi
inseriti nel programma stesso.
  L'aumento decorre dal 1o luglio 2001, ma, nel caso in cui la misura
dell'aumento   stesso   non   venga  comunque  determinata  entro  il
30 novembre  2001,  il gestore dell'impianto potra' prevedere aumenti
per  investimenti  da  lui  programmati  secondo  criteri e modalita'
analoghi  a  quelli indicati al punto 1.4.1 della presente delibera e
nell'ambito delle tipologie specificate nel citato allegato 1 .
  L'aumento  finalizzato  all'attuazione dei programmi stralcio viene
riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme
riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi.
  L'aumento  tariffario  di  cui ai punti precedenti si applica anche
alle gestioni in economia.
  L'adozione  degli  incrementi  tariffari  di  cui al presente punto
resta  condizionata  al rilascio, da parte dell'ATO o della Provincia
competente, dell'attestazione prevista al punto 7 della deliberazione
n.  23/2001 sull'entita' dei proventi ex art. 3, commi 42 - 47, della
legge  n.  549/1995  accantonati  per investimenti e sull'entita' dei
proventi delle tariffe di fognatura riscossi per il completamento dei
relativi impianti.
  Resta  inoltre  confermato  che,  in  fase  di  predisposizione  ed
attuazione dei programmi stralcio, dovra' comunque essere favorito al
massimo,  in linea con le indicazioni del documento di programmazione
economico-finanziaria 2001-2004 richiamate in premessa, il ricorso al
metodo del project financing.
3. Norme comuni
3.1. Price-cap per il 2001.
  Per i motivi esposti in premessa, la X (tasso di crescita obiettivo
di  produttivita),  nella formula di price-cap, viene stabilita nella
misura dell'1,7% per tutti e tre i servizi.
3.2. Base di computo degli aumenti.
  Gli  incrementi  tariffari  previsti  ai punti 1 e 2 sono applicati
sulle  tariffe  vigenti,  purche'  le  stesse  non siano superiori ai
valori   risultanti  dall'attuazione  delle  direttive  di  cui  alla
delibera n. 62/2000.
3.3. Decorrenza aumenti.
  Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive
di  cui ai citati punti 1 e 2, se pubblicati dai soggetti interessati
sul  F.A.L.  o  sul B.U.R. entro il 31 dicembre 2001, o comunque agli
stessi  trasmessi  entro tale data, saranno applicati a decorrere dal
1o luglio   2001;  quelli  pubblicati  successivamente  a  tale  data
decorreranno  dal  1o gennaio  dell'anno  successivo.  I nuovi valori
tariffari,   contestualmente  all'invio  in  pubblicazione,  verranno
trasmessi   alle   Camere  di  commercio,  industria  ed  artigianato
competenti per la relativa attivita' di verifica.
  Relativamente   al  servizio  di  distribuzione  d'acqua  potabile,
nell'ipotesi  in  cui  gli enti gestori non abbiano adottato entro il
30 giugno  2001  la  carta  del servizio idrico, non si applicano gli
aumenti  e gli adeguamenti tariffari di cui al punto 1.4. Se la carta
medesima   sia   adottata   successivamente,  ma  comunque  entro  il
31 dicembre  2001,  detti  incrementi  potranno  essere  adottati dal
1o gennaio 2002.
3.4. Rapporti con l'utenza.
  Gli  enti  ed  imprese  che  gestiscono i servizi considerati nella
presente  delibera  debbono  improntare  i  rapporti  con  l'utenza a
criteri   di   massima   trasparenza,  in  particolare  indicando  la
percentuale  d'incremento  applicata  ai sensi dei punti precedenti e
gli estremi del relativo provvedimento.
3.5. Procedure.
  Ai  fini delle verifiche sulla corretta applicazione delle presenti
direttive si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto
1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997, richiamata in premessa, con la
specificazione  che  i  compili  dalla delibera stessa demandati agli
UU.PP.I.C.A.   vengono  ora  espletati  dalle  Camere  di  commercio,
industria ed artigianato.
3.6. Clausola di rinvio.
  Resta  ferma  l'applicazione  delle  altre direttive previste nella
delibera  22 giugno  2000,  n.  62,  che  non  siano modificate dalla
presente delibera.
    Roma, 4 aprile 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco