IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai  corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettere a) e b);
  Visto   il   regolamento   recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei  di  cui  al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  2001 con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione  ai  corsi  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettere a) e b),
della citata legge n. 264;
  Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 con i
quali  sono  state  determinate le classi delle lauree e delle lauree
specialistiche;
  Preso  atto  che  le  universita'  degli studi hanno provveduto, ai
sensi  e  per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge n.
341  del  1990,  a  predisporre  i  relativi regolamenti didattici di
Ateneo,  contenenti  i  progetti  dei  corsi  di studio di primo e di
secondo  livello da attivare a decorrere dal prossimo anno accademico
2001/2002;
  Visto   il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e, in particolare, l'art. 46;
  Preso  atto  dell'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dalle
singole  universita'  con  espresso  riferimento  ai parametri di cui
all'art.  3,  comma 2, lettere a), b) e c), della richiamata legge n.
264;
  Visto  il parere espresso dal comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario nella seduta del 20 giugno 2001;
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accademico 2001/2002 il
numero  dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai
corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati
alla  formazione  di  architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE,
ovvero  ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), nonche'
di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Limitatamente all'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
studio  afferenti  alle  classi  4 e 4S direttamente finalizzati alla
formazione  di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero
ai  corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.) e' determinato,
sulla  base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie,
in  7.387  per  gli studenti comunitari e non comunitari residenti in
Italia,  di  cui  all'art.  39,  comma  5,  del  decreto  legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  e  in 318 per gli studenti non comunitari
residenti  all'estero  ed  e' ripartito tra le universita' secondo la
tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.