IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche' preesistenti; nel caso in specie il decorso del termine, il
conseguimento   dell'oggetto  sociale  e  la  continuata  inattivita'
dell'assemblea  della  societa' cooperativa "Edilizia Uno/76 a r.l.",
con sede in Monza (Milano), via Passerini 2;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1o marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in  data  23 marzo  1998 di ispezione ordinaria
eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa "Edilizia Uno/76 a
r.l." con sede in Monza (Milano), via Passerini 2, da cui risulta che
la  medesima  trovasi  nelle  condizioni  previste dall'art. 2544 del
codice  civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n.
400, perche' sussistono le seguenti cause: dal 1980 ne' ha presentato
bilanci  annuali  ne'  ha  compiuto  atti  di gestione e l'assenza di
patrimonio da liquidare;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa "Edilizia Uno/76 a r.l.", con sede in Monza
(Milano),   via   Passerini  2,  costituita  per  rogito  del  notaio
dott. Erba  Vincenzo  di  Monza,  in  data  23 marzo  1976,  rep.  n.
145891/4196,  registro  delle  societa' n. 12243, tribunale di Monza,
posizione  B.U.S.C.  n.  9165/147244,  e'  sciolta, senza dar luogo a
nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice
civile,  primo  comma,  come  modificato  dall'art.  18  della  legge
31 gennaio  1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio
1975,  n. 400, perche' dal 1980 non ha ne' presentato bilanci annuali
ne'  ha  compiuto  atti  di  gestione  e  perche'  risulta assenza di
patrimonio da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
      Milano, 8 giugno 2001
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti