IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'   preesistenti;   nel   caso  in  specie:  la  sopravvenuta
impossibilita'  di  conseguire  l'oggetto  sociale  e  la  continuata
inattivita'  dell'assemblea  della  societa' cooperativa "Edilizia 44
Martiri a r.l.", con sede in Milano, via della Signora 3;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1o marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in  data 8 novembre 1994 di ispezione ordinaria
eseguita  sull'attivita'  della  societa'  cooperativa  "Edilizia  44
Martiri  a  r.l."  con  sede  in  Milano, via della Signora 3, da cui
risulta  che  la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art.
2544  del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio
1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause: non ha presentato
i  bilanci annuali successivamente a quello al 31 dicembre 1991 e non
ha compiuto atti di gestione a partire dal 1992;
  Vista  la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
direzione  generale  della  cooperazione, Div. IV/6, prot. n. 20100/6
del 16 novembre 1998;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  "Edilizia 44 Martiri a r.l." con sede in
Milano,  via della Signora 3, costituita per rogito, del notaio dott.
Giovanni Notari di Monza, in data 28 giugno 1973, rep. n. 50577/1546,
registro  delle  societa'  n.  155411, tribunale di Milano, posizione
B.U.S.C.  n.  7854/126930,  e'  sciolta,  senza dar luogo a nomina di
commissario  liquidatore,  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile,
primo  comma,  come  modificato  dall'art.  18 della legge 31 gennaio
1992,  n.  59  e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n.
400,  perche'  non  ha presentato i bilanci annuali successivamente a
quello  al  31  dicembre  1991,  non  ha  compiuto atti di gestione a
partire dal 1992 e per l'inopponunita' di nominare nel caso esaminato
(Ministeriale  prot.  n. 20100/6 del 16 novembre 1998) un commissario
liquidatore.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
      Milano, 8 giugno 2001
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti