IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 novembre 1996 n. 687 che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti; nel caso in specie: il decorso del termine e
la  continuata  inattivita' dell'assemblea della societa' cooperativa
"Edilizia  Abetone-Porta  Vittoria  a  r.l.", con sede in Milano, via
Piranesi 75;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1o marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 codice civile di societa' cooperative nei cui
confronti  si  e' verificata anche una delle cause previste dall'art.
2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in  data 14 ottobre 1998 di ispezione ordinaria
eseguita   sull'attivita'   della   societa'   cooperativa  "Edilizia
Abetone-Porta  Vittoria a r.l.", con sede in Milano, via Piranesi 75,
da  cui  risulta  che  la  medesima trovasi nelle condizioni previste
dall'art.  2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge
17 luglio  1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause: non ha
presentato  i  bilanci  annuali  ne'  ha  compiuto atti di gestione e
l'assenza di patrimonio da liquidare;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa "Edilizia Abetone-Porta Vittoria a r.l.",
con sede in Milano, via Piranesi 75, costituita per rogito del notaio
dott. Schiavo  Marcello  di  Milano in data 5 settembre 1958, rep. n.
121252/2186,  registro delle societa' n. 103296, tribunale di Milano,
posizione  B.U.S.C.  n.  3074/63022,  e'  sciolta,  senza dar luogo a
nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice
civile,  primo  comma,  come  modificato  dall'art. 18 della legge 31
gennaio  1992,  n.  59  e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio
1975,  n. 400, perche' non ha mai presentato i bilanci annuali ne' ha
compiuto  atti di gestione e perche' risulta assenza di patrimonio da
liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
      Milano, 8 giugno 2001
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti