Il  comma  26  dell'art.  85  della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
prevede che "A decorrere dal 1o luglio 2001, i medicinali non coperti
da  brevetto  aventi  uguale composizione in principi attivi, nonche'
forma  farmaceutica,  via di somministrazione, modalita' di rilascio,
numero  di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati
al farmacista dal servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del
prezzo  medio  ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a
quello  massimo  attribuibile  al  generico  secondo  la legislazione
vigente  (...)".  Lo  stesso  comma  prevede  che  "Qualora il medico
prescriva   un   medicinale   avente   prezzo maggiore   del   prezzo
rimborsabile  dal  Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente
comma,  la  differenza  fra  i  due prezzi e' a carico dell'assistito
(...)".
  A  rettifica  del  comunicato  19 aprile  2001  (Gazzetta Ufficiale
21 aprile  2001  n.  93), visto il decreto-legge n. 246 del 30 giugno
2001  (Gazzetta  Ufficiale  30 giugno 2001 n. 150), che differisce al
1o settembre  2001 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla
legge  n.  388/2000,  art.  85, comma 26, e rinvia al 1o gennaio 2002
l'adeguamento  alla media europea dei prezzi dei medicinali, si rende
necessario  procedere  al  ricalcolo  dei  prezzi  di riferimento dei
medicinali  a  cui  si  applicano le disposizioni di cui sopra. Detti
farmaci sono quelli a base dei principi attivi elencati nell'allegata
tabella,  nelle  formulazioni  nella stessa specificati (Allegato 1):
per  tali  principi attivi, nelle formulazioni riportate, e' indicato
nella  tabella  predetta  il valore di rimborso, calcolato sulla base
della  ponderazione sui dati di vendita nel secondo semestre 2000 dei
prezzi  vigenti  al  15 aprile  2001  non  superiori a quello massimo
attribuibile al generico.
  Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio
dei   medicinali  a  base  dei  principi  attivi  nelle  formulazioni
riportate nell'allegata tabella, devono comunicare entro il 26 luglio
2001  al  Ministero della Sanita' (direzione generale valutazione dei
medicinali   e  farmacovigilanza),  indirizzando  un  fax  al  numero
06/59943112,  e  alla segreteria CIPE (ufficio sorveglianza farmaci),
il  prezzo  che  intendono  praticare  dal 1o settembre 2001, data di
entrata  in vigore del nuovo sistema di rimborso di cui alla legge n.
388/2000,  che  deve  comunque  essere conforme a quanto previsto dal
sopra  richiamato  comma 5 dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997,
n.  449  cosi'  come  specificato  dalla  delibera  CIPE  n.  10  del
26 febbraio 1998.
  I  prezzi che saranno applicati a partire dal 1o settembre 2001 non
potranno   interferire   con   il   valore  di  riferimento  indicato
nell'allegata  tabella, che avra' decorrenza dalla stessa data. Tutte
le variazioni di prezzo saranno comunque tenute in considerazione per
la  rideterminazione del valore di riferimento in occasione del primo
aggiornamento.
  Sulla base di tali dati il Ministero della sanita' provvedera' alla
pubblicazione  dell'elenco  completo dei medicinali cui si applica il
nuovo  sistema  di  rimborso previsto dal comma 26 dell'art. 85 della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  con  l'indicazione dei prezzi in
vigore  al  1o settembre  2001 e, per i prezzi superiori al valore di
rimborso,  della  quota  che  restera'  a carico dell'assistito: tale
elenco  recepira' anche le integrazioni e le correzioni al comunicato
del 22 maggio 2001 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
7 giugno 2001, n. 234).