IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle  direzioni  provinciali  del  lavoro,  servizio
politiche  del  lavoro,  delle  funzioni  gia' attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche' preesistenti; nel caso in specie: la continuata inattivita'
dell'assemblea  della societa' cooperativa "Nuova Barona - Soc. coop.
a r.l. per azioni", con sede in Milano, via Larga n. 9;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1o marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in data 23 novembre 1994 di ispezione ordinaria
eseguita  sull'attivita'  della  societa' cooperativa "Nuova Barona -
Soc. coop. a r.l. per azioni", con sede in Milano, via Larga n. 9, da
cui  risulta  che  la  medesima  trovasi  nelle  condizioni  previste
dall'art.  2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge
17 luglio  1975,  n.  400,  perche' sussistono le seguenti cause: dal
1990  non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto altri atti
di  gestione,  non  e'  in  condizione di raggiungere gli scopi per i
quali e' stata costituita e l'assenza di patrimonio da liquidare;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  "Nuova  Barona  -  Soc. coop. a r.l. per
azioni",  con  sede  in Milano, via Larga n. 9, costituita per rogito
del  notaio  dott.  Riccardo  Todeschini di Milano, in data 21 giugno
1979,   repertorio   n.  43971/3953,  registro  societa'  n.  188611,
tribunale  di Milano, posizione B.U.S.C. n. 10278/170813, e' sciolta,
senza  dar  luogo  a  nomina  di  commissario  liquidatore,  ai sensi
dell'art.  2544  del  codice  civile,  primo  comma,  come modificato
dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma
1,  della  legge  17 luglio  1975,  n.  400,  perche' dal 1990 non ha
presentato i bilanci annuali, non ha compiuto altri atti di gestione,
non  e'  in  condizione di raggiungere gli scopi per i quali e' stata
costituita e perche' risulta assenza di patrimonio da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 8 giugno 2001
                                              Il dirigente: Cicchitti