IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la  domanda  con  la  quale la sig.ra Pavel Lucia Olimpia ha
chiesto  il  riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito
in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti,  in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115  e  nel  comma 9  dell'art. 14 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1994, presso
la  scuola  postliceale sanitaria di Baia Mare (Romania) dalla sig.ra
Pavel Lucia Olimpia, nata a Baia Mare (Romania) il giorno 16 novembre
1968   e'   riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere.
  2. La  sig.ra  Pavel  Lucia Olimpia e' autorizzata ad esercitare in
Italia  la  professione  di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte
del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  per  attivita' di
lavoro  subordinato,  nell'ambito  delle  quote  stabilite  ai  sensi
dell'art.  3,  comma 4,  del  decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo  di  validita' e alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 giugno 2001
                                    Il direttore generale: Mastrocola