IL DIRETTORE

  Visto  l'art.  12,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(legge  finanziaria  2000),  che  ha  operato  la  sostituzione della
lettera  c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448  (legge  finanziaria  1999),  relativa  alla  concessione  di una
riduzione   di   prezzo   sul  gasolio  e  sul  GPL  utilizzati  come
combustibili  per  il riscaldamento, in particolari zone geografiche,
ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione;
  Visto  l'art.  4,  comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
354,  che  ha  disposto  che la suddetta sostituzione abbia efficacia
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo;
  Visto  l'art.  27,  comma  2,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge   finanziaria   2001),   che   ha  disposto  che,  nelle  more
dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della
legge  n.  448  del 1998 per la disciplina delle nuove fattispecie di
agevolazioni introdotte dal sopracitato art. 12, comma 4, della legge
n.  488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le
procedure  previste  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 settembre  1999,  n.  361,  in  quanto  applicabili  e  secondo le
istruzioni  fornite  con  decreto  dirigenziale  del  Ministero delle
finanze;
  Visto   il   predetto   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 settembre 1999, n. 361;
  Vista  la  determinazione 23 gennaio 2001 con cui, all'art. 1, sono
state  dettate  le  istruzioni per la concessione del beneficio nelle
nuove  fattispecie  di  agevolazione  previste dall'art. 12, comma 4,
della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488  e,  all'art. 2, sono state
individuate  le modalita' per il recupero del beneficio relativo alle
forniture effettuate dal 16 gennaio 1999 o dal giorno, se successivo,
in  cui e' sorto il diritto all'agevolazione fino al giorno in cui ha
avuto  inizio  l'applicazione  della  riduzione di prezzo, secondo le
previsioni dell'art. 1 della determinazione stessa;
  Considerate  le  difficolta'  operative  che  avrebbero  comportato
l'impossibilita'  di  rispettare il termine fissato dall'art. 2 della
determinazione del 23 gennaio 2001 per la presentazione delle istanze
di  accredito  da parte dei fornitori dei prodotti impiegati nell'uso
agevolato  al  fine  di  consentire  il recupero dell'agevolazione in
relazione   al  sopra  ricordato  periodo  pregresso  decorrente  dal
16 gennaio  1999  o  dal  giorno,  se  successivo, in cui e' sorto il
diritto all'agevolazione;

                               Adotta
                     la seguente determinazione:
                               Art. 1.
                         Proroga dei termini
  1.  Il  termine  fissato dall'art. 2, comma 1, della determinazione
direttoriale  del 23 gennaio 2001, per la presentazione delle istanze
di  accredito  da parte dei fornitori dei prodotti impiegati nell'uso
agevolato, e' prorogato di giorni sessanta.
  La   presente   determinazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 11 luglio 2001
                                                Il direttore: Guaiana