IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, istitutiva del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, come modificato dall'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto l'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base al quale il Governo si avvale del Centro tecnico, collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 ottobre 2000, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento della Funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il proprio decreto 9 dicembre 2000, recante disciplina del medesimo centro tecnico, ed in particolare l'art. 5, comma 1, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con successivo decreto, definisce e disciplina l'articolazione interna della struttura del Centro tecnico, il personale ed il funzionamento; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per Presidenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) per Centro, il Centro tecnico previsto dall'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340; c) per Amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; d) per RUPA la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni i cui servizi sono regolati dai contratti-quadro e dai relativi atti esecutivi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; e) per Rete, l'infrastruttura che, tramite una evoluzione dell'architettura tecnica della RUPA, realizza una rete telematica nazionale sicura delle amministrazioni come specificato nelle linee guida oggetto dell'accordo definito in sede di Conferenza unificata del 18 gennaio 2001; f) per Utenti della rete, le amministrazioni di cui alla lettera d) e gli altri soggetti pubblici e privati che hanno titolo legale o convenzionale per utilizzarne i servizi; g) per Servizi della rete, i servizi telematici ed informatici strumentali ed infrastrutturali relativi al trasporto fisico dei dati, all'interoperabilita' ed alla integrazione e cooperazione applicativa tra gli utenti della rete, nonche' le misure ed i servizi volti ad assicurare l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza dei dati. I Servizi della rete comprendono i servizi della rete dei Gabinetti; h) per Servizi delle amministrazioni, i servizi telematici resi disponibili dalle amministrazioni agli utenti della rete; i) per Gestori, i soggetti incaricati della prestazione di uno o piu' servizi della rete; j) per Piano d'azione, il programma nazionale di e-government finalizzato a realizzare l'integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni e la erogazione dei servizi pubblici on-line, con riferimento al programma approvato dal comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione il 23 giugno 2000 e dalla Conferenza unificata il 20 luglio 2000 ed ai successivi aggiornamenti elaborati in base alle direttive del Governo.