IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  7  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante  l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  17,  comma  19,  della legge 15 maggio 1997, n. 127,
istitutiva  del  Centro  tecnico  per  l'assistenza  ai  soggetti che
utilizzano  la  rete  unitaria  della  pubblica amministrazione, come
modificato  dall'art.  24,  comma 6, della legge 24 novembre 2000, n.
340;
  Visto  l'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in
base  al  quale  il  Governo  si avvale del Centro tecnico, collocato
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri in posizione di
autonomia amministrativa e funzionale;
  Visto  l'art. 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione
pubblica  del  2 ottobre 2000, recante organizzazione e funzionamento
del Dipartimento della Funzione pubblica nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  proprio  decreto 9 dicembre 2000, recante disciplina del
medesimo centro tecnico, ed in particolare l'art. 5, comma 1, in base
al  quale  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, con successivo
decreto,   definisce   e  disciplina  l'articolazione  interna  della
struttura del Centro tecnico, il personale ed il funzionamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per Presidenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    b) per Centro, il Centro tecnico previsto dall'art. 17, comma 19,
della  legge  15 maggio 1997, n. 127 e collocato presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi dell'art. 24, comma 6, della
legge 24 novembre 2000, n. 340;
    c) per  Amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di
cui  all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni;
    d) per  RUPA  la  rete unitaria delle pubbliche amministrazioni i
cui  servizi  sono  regolati dai contratti-quadro e dai relativi atti
esecutivi  previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
    e) per   Rete,   l'infrastruttura  che,  tramite  una  evoluzione
dell'architettura  tecnica  della  RUPA, realizza una rete telematica
nazionale  sicura  delle amministrazioni come specificato nelle linee
guida  oggetto  dell'accordo definito in sede di Conferenza unificata
del 18 gennaio 2001;
    f) per  Utenti della rete, le amministrazioni di cui alla lettera
d)  e gli altri soggetti pubblici e privati che hanno titolo legale o
convenzionale per utilizzarne i servizi;
    g) per  Servizi  della  rete, i servizi telematici ed informatici
strumentali  ed  infrastrutturali  relativi  al  trasporto fisico dei
dati,  all'interoperabilita'  ed  alla  integrazione  e  cooperazione
applicativa tra gli utenti della rete, nonche' le misure ed i servizi
volti ad assicurare l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
dei  dati.  I Servizi della rete comprendono i servizi della rete dei
Gabinetti;
    h) per  Servizi  delle amministrazioni, i servizi telematici resi
disponibili dalle amministrazioni agli utenti della rete;
    i) per  Gestori, i soggetti incaricati della prestazione di uno o
piu' servizi della rete;
    j) per  Piano  d'azione,  il  programma nazionale di e-government
finalizzato a realizzare l'integrazione dei sistemi informativi delle
amministrazioni  e  la  erogazione  dei servizi pubblici on-line, con
riferimento  al  programma approvato dal comitato dei Ministri per la
societa'  dell'informazione  il  23 giugno  2000  e  dalla Conferenza
unificata  il 20 luglio 2000 ed ai successivi aggiornamenti elaborati
in base alle direttive del Governo.