IL DIRETTORE GENERALE
          del Dipartimento della tutela della salute umana,
          della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti
                 internazionali - Direzione generale
      della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza
  Visto   il   decreto  legislativo  29 maggio  1991,  n.  178,  come
modificato  ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n.
44,  recante norme di recepimento delle direttive dell'Unione europea
in materia di specialita' medicinali, e, in particolare, gli articoli
8 e 16;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 5;
  Considerata  la  linea  guida  comunitaria CPMP/QWP/609/96 relativa
alla  dichiarazione  sulle  condizioni  di conservazione dei prodotti
medicinali,  discussa  durante  il  Quality  Working  Party (QWP) del
Committee  for  Proprietary  Medicinal  Products (CPMP) ed entrata in
piena  operativita' dal luglio 1998, la quale definisce inaccettabile
che  le  condizioni  di  conservazione  negli  stampati  dei prodotti
medicinali   facciano   riferimento  a  termini  non  specifici  come
"temperatura ambiente" o altre indicazioni generiche;
  Considerata  la  linea  guida  comunitaria CPMP/QWP/556/96 relativa
alla  conduzione  di  studi  di stabilita' sul principio attivo e sul
prodotto finito, divenuta operativa nell'ottobre 1998;
  Considerato,  altresi',  l'aggiornamento  (CPMP/ICH/2736/99 STEP 5)
della linea guida relativa alla conduzione degli studi di stabilita',
adottato dal CPMP nel novembre 2000 ed operativo dal giugno 2001;
  Visto   il   decreto   ministeriale   6 luglio   1999   concernente
l'approvazione  delle linee direttrici in materia di buona pratica di
distribuzione dei medicinali per uso umano;
  Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 2, recante note
esplicative  del  decreto  ministeriale 6 luglio 1999, in particolare
informazioni   sulla   temperatura   di  conservazione  dei  prodotti
medicinali;
  Ritenuto  a  tutela  della  salute  pubblica  di  dover procedere a
modificare  gli stampati dei medicinali autorizzati all'immissione in
commercio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' fatto obbligo a tutte le societa' titolari di autorizzazioni
all'immissione  in commercio di medicinali, autorizzati con procedura
nazionale,  i  cui stampati riportino condizioni di conservazione che
non  si  riferiscano a specifiche temperature o che riportino termini
obsoleti,  di  adeguare  gli  stampati  secondo quanto indicato nella
linea  guida  CPMP/QWP/609/96  "Note  for  guidance on declaration of
storage   conditions   for   medicinal   products   in  the  products
particulars".
  2.  Le  modifiche  di  cui  al  comma  1 devono essere apportate in
coerenza  ed in conseguenza a studi di stabilita' condotti in accordo
alla  linea  guida  CPMP/QWP/556/96  "Note  for guidance on stability
testing of existing active substances and related finished products",
tenendo  conto delle indicazioni riportate nella ICH Q1A R "Stability
testing  guidelines:  stability  testing  of  new drug substances and
products" (CPMP/ICH/2736/99 STEP 5).
  3.  Nel  caso  in  cui  non fossero disponibili dati aggiornati, le
ditte  titolari  di  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio di
medicinali  sono  tenute  a  dare  immediato  inizio  a tali studi di
stabilita'  ed  a  tenere  a disposizione dell'autorita' competente i
relativi dati sperimentali.
  4.  Per  le  modifiche agli stampati di cui al comma 1, deve essere
presentata  al  Ministero  della  sanita' - Direzione generale per la
valutazione  dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio IV, entro
il 31 dicembre 2001, una formale domanda di variazione di tipo I - n.
23   (Cambiamento   delle  condizioni  di  conservazione),  ai  sensi
dell'art.  12-bis  del  decreto  legislativo  29 maggio 1991, n. 178,
cosi'   come   modificato   ed   integrato  dal  decreto  legislativo
18 febbraio 1997, n. 44.