IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'11 luglio 2001, che ha dichiarato lo stato di emergenza a favore
dei  soggetti  colpiti  dalla  tromba d'aria abbattutasi su parte del
territorio della regione Lombardia in data 7 luglio 2001;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  delegato per il
coordinamento   della   protezione  civile  dell'11 luglio  2001  che
dispone,  fra  l'altro,  per  i  soggetti residenti o aventi sede nei
comuni  interessati  dal  predetto fenomeno calamitoso la sospensione
dei termini fino al 31 dicembre 2001;
  Ritenuta  la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato
art.  9,  comma  2,  della  legge  n.  212  del  2000  a  favore  dei
contribuenti colpiti dal predetto evento calamitoso;
  Considerato  che  per  effetto dell'art. 23 del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300  al Ministero dell'economia e delle finanze
sono  state  trasferite  le  funzioni  dei  Ministeri del tesoro, del
bilancio e programmazione economica e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di
sostituti  d'imposta,  che  alla  data  del  7 luglio 2001 avevano il
domicilio  fiscale  nei  comuni  individuati nell'ordinanza citata in
premessa,  le  cui  abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di
ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale, o
che  hanno  subito  un  danno superiore al trenta per cento dei beni,
attestato  mediante  perizia  giurata, sono sospesi dal 7 luglio 2001
fino   al  10 dicembre  2001  i  termini  relativi  agli  adempimenti
tributari,  ivi  compresi  quelli  relativi ai versamenti diretti dei
tributi. Non si fa' luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano altresi' nei
confronti  dei  soggetti,  anche  in qualita' di sostituti d'imposta,
diversi  dalle persone fisiche, che alla data dell'evento calamitoso,
svolgevano,  nel territorio della regione di cui al medesimo comma 1,
attivita' produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per
inagibilita' totale o parziale, nei quali avevano:
    a) la sede legale;
    b) la sede legale e quella operativa;
    c) la  sede  operativa;  in  tal  caso  le citate disposizioni si
applicano  limitatamente  agli adempimenti ed ai versamenti tributari
relativi alle attivita' svolte nel predetto territorio.
  3.  Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d'imposta,
a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non devono operare le
ritenute  alla fonte. Le ritenute gia' operate devono comunque essere
versate.
  4.  La  sospensione  di  cui  al  precedente  comma  3  si  applica
esclusivamente  alle  ritenute  alla  fonte  da  operare  a titolo di
acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 luglio 2001
                                                Il Ministro: Tremonti