IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO d'intesa con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione; Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge n. 49/1985, con il quale e' istituito un Fondo di rotazione per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, denominato Foncooper, destinato al finanziamento delle cooperative; Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo tale da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo ad individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di acquisizione delle relative garanzie; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o ottobre 1997, n. 229, recante norme di adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di piccole e medie imprese; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, con la quale sono disciplinate le cooperative sociali; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1993, n. 236, concernente tra l'altro la destinazione di risorse alle cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla legge n. 381/1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolarmentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la nota del 20 novembre 2000, n. 55725, con la quale la Commissione europea prende atto che le modifiche apportate al regime Foncooper permettono il rispetto dei parametri di intensita' di aiuto nelle zone non eleggibili agli aiuti a finalita' regionale; Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, concernente revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore; Emana la seguente direttiva: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Le cooperative destinatarie dei finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, denominato Foncooper, devono: a) avere natura mutualistica, ai sensi delle norme in materia di cooperazione, con particolare riferimento alla effettivita' della base sociale e dello scambio mutualistico; b) essere iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione ed essere soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) soddisfare i requisiti dimensionali per le. piccole e medie imprese previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, recante norme di adeguamento alla disciplina comunitaria in materia, nonche' da eventuali successive modificazioni. 2. Le cooperative che svolgono attivita' di costruzione ed assegnazione di alloggi per i propri soci sono escluse dai finanziamenti. 3. Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi, ai fini dell'utilizzazione delle risorse previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1993, n. 236, possono beneficiare dei finanziamenti le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed i loro consorzi, purche' costituiti come societa' cooperative aventi la base sociale composta da cooperative sociali in misura non inferiore al 70 per cento. Dette cooperative e consorzi devono risultare iscritti alla sezione VIII del registro prefettizio delle cooperative di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 381, oltre che in quella relativa all'attivita' specifica svolta. 4. La verifica del rispetto dei predetti requisiti e' effettuata con riferimento alla data di presentazione delle domande di finanziamento.