IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
                         E DELL'ARTIGIANATO
                            d'intesa con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante provvedimenti per il
credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli
di occupazione;
  Visto  in particolare l'art. 1 della predetta legge n. 49/1985, con
il  quale  e'  istituito  un  Fondo di rotazione per lo sviluppo e la
promozione  della  cooperazione,  denominato  Foncooper, destinato al
finanziamento delle cooperative;
  Visto  l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche
ed  integrazioni  alla  legge  27 febbraio  1985, n. 49, ai sensi del
quale  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  con  il  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria
degli  aiuti  alle  piccole  e  medie  imprese ed in modo tale da non
determinare  nuovi  o maggiori  oneri per il bilancio dello Stato, le
direttive   per   l'istruttoria   dei  programmi  di  investimento  e
l'ammissibilita'  delle  relative  spese,  per  la  concessione  e il
rimborso  dei  finanziamenti, provvedendo ad individuare i limiti e i
tassi  di  interesse  applicabili  agli  stessi  e  le  modalita'  di
acquisizione delle relative garanzie;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  in data 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  1o ottobre 1997, n. 229, recante norme di adeguamento alla
disciplina comunitaria in materia di piccole e medie imprese;
  Vista  la  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  con  la  quale sono
disciplinate le cooperative sociali;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  15 luglio 1993, n. 236, concernente tra
l'altro  la  destinazione  di risorse alle cooperative sociali e loro
consorzi, di cui alla legge n. 381/1991;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445, recante disposizioni legislative e regolarmentari in materia
di documentazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
  Vista  la  nota  del  20 novembre  2000,  n. 55725, con la quale la
Commissione  europea prende atto che le modifiche apportate al regime
Foncooper permettono il rispetto dei parametri di intensita' di aiuto
nelle zone non eleggibili agli aiuti a finalita' regionale;
  Vista  la  legge 3 aprile 2001, n. 142, concernente revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore;
Emana
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  1. Le cooperative destinatarie dei finanziamenti a valere sul fondo
di  rotazione di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
denominato Foncooper, devono:
    a) avere  natura mutualistica, ai sensi delle norme in materia di
cooperazione,  con  particolare  riferimento  alla effettivita' della
base sociale e dello scambio mutualistico;
    b) essere   iscritte   nei  registri  delle  prefetture  e  nello
schedario   generale  della  cooperazione  ed  essere  soggette  alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    c) soddisfare  i  requisiti  dimensionali per le. piccole e medie
imprese   previsti  dal  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato del 18 settembre 1997, recante norme di
adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  in  materia,  nonche'  da
eventuali successive modificazioni.
  2.   Le  cooperative  che  svolgono  attivita'  di  costruzione  ed
assegnazione   di   alloggi  per  i  propri  soci  sono  escluse  dai
finanziamenti.
  3.  Nel  rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi, ai fini
dell'utilizzazione  delle  risorse previste dall'art. 2, comma 2, del
decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito con modificazioni
dalla   legge   15 luglio  1993,  n.  236,  possono  beneficiare  dei
finanziamenti  le cooperative sociali costituite ai sensi della legge
8 novembre  1991,  n. 381 ed i loro consorzi, purche' costituiti come
societa'  cooperative  aventi la base sociale composta da cooperative
sociali  in misura non inferiore al 70 per cento. Dette cooperative e
consorzi  devono  risultare  iscritti  alla sezione VIII del registro
prefettizio  delle  cooperative  di  cui  al comma 2 dell'art. 13 del
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  come  modificato dall'art. 6 della legge 8 novembre
1991,  n.  381,  oltre che in quella relativa all'attivita' specifica
svolta.
  4.  La  verifica  del rispetto dei predetti requisiti e' effettuata
con   riferimento   alla  data  di  presentazione  delle  domande  di
finanziamento.