Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole e forestali
                                  All'A.P.T.I.
                                  All'Unitab
                                  Alla Coldiretti-dip.econ.co
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Copagri
                                  Alla F.AGR.I.
                                  Alla                Confcooperative
                                  federagroalimentare
                                  All'ANCA lega - Coop.
                                  Alla                 Organizzazione
                                  interprofessionale Interbright
                                  Alla                 Organizzazione
                                  interprofessionale interorientali
                                  All'Associazione interprofessionale
                                  tabacco
                                  All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
                                  Alla S.G.S. Italia S.r.l.
                                  All'Ufficio    tecnico    e,    per
                                  conoscenza:
                                  Comando Carabinieri - Tutela norme

  In  applicazione  della normativa citata in oggetto, il regolamento
(CE)  n.  2848/98 della Commissione, art. 34, stabilisce l'attuazione
di  un  programma  di  riscatto  delle quote, al fine di agevolare la
riconversione  dei  produttori  che,  a  titolo individuale e su base
volontaria,    intendano    abbandonare   l'attivita'   nel   settore
tabacchicolo.
  Il  successivo  art.  35 stabilisce che il produttore che decide di
abbandonare,  definitivamente  e  totalmente, l'attivita' nel settore
tabacchicolo  per  aderire  al  programma  di  riscatto,  deve  darne
comunicazione   scritta   all'A.G.E.A.  e,  nel  caso  di  membri  di
un'associazione,  all'associazione  stessa,  entro  il  1o  settembre
dell'anno di ciascun raccolto.
  Pena  esclusione dal programma, le domande di adesione al programma
di   riscatto  quote  debbono  essere  compilate,  utilizzando  copia
dell'allegato  alla  presente  circolare (allegato 1), sottoscritte e
presentate,  corredate  di  copia  non  autenticata  del documento di
identita',  entro  e  non  oltre  il  1o  settembre  2001, secondo le
modalita' appresso descritte:
    a   mano,   da   parte   del   richiedente   o  dell'associazione
d'appartenenza,  presso  l'ufficio  accettazione  dell'A.G.E.A. - Via
Palestro, 81 - 00185 Roma;
    a  mezzo  raccomandata  al  medesimo  indirizzo;  in  tal caso si
precisa che non verranno accettate istanze che pervengano all'ufficio
accettazione successivamente alla data di cui sopra.
  Una  volta  acquisite le istanze, l'A.G.E.A. pubblichera' un elenco
delle  stesse,  in  modo  che  altri produttori possano acquistare la
quota,  a  qualsiasi  titolo ma comunque in via definitiva, prima che
sia effettivamente riscattata.
  Al  proposito,  si precisa che il subentro al programma di riscatto
puo'  riguardare  anche  uno  solo dei gruppi varietali eventualmente
posseduti  dal cedente, ma deve comunque interessare la totalita' del
quantitativo  risultante  per il gruppo varietale stesso, seppure non
necessariamente da parte di un unico acquirente.
  Come previsto dalla circolare MIPA n. 167/G-1 del 2 marzo 1999, nel
caso  di  produttori  appartenenti  ad associazioni di produttori, il
diritto di prelazione nell'acquisto potra' essere esercitato, secondo
il seguente ordine:
    1)   dai   produttori  associati  alla  stessa  associazione  dei
riscattanti;
    2)   dalla   stessa   associazione  dei  riscattanti,  anche  per
intestatari-soci da nominare;
    3)   dagli   altri   produttori  singoli  o  associati  ad  altre
associazioni;
    4)    da    altre   associazioni   di   produttori,   anche   per
intestatari-soci da nominare.
  Gli   accordi,   redatti  utilizzando  copia  dell'apposito  modulo
anch'esso  allegato  alla  presente  (allegato  2),  dovranno  essere
registrati  da  parte  dell'associazione  dell'acquirente,  la  quale
provvedera'  ad inserire i dati dell'accordo direttamente nel Sistema
informativo tabacco, e successivamente a consegnare presso l'A.G.E.A.
i  modelli  stessi  firmati  in  originale  e  corredati di copia dei
documenti  di identita' delle parti, entro e non oltre il 31 dicembre
2001.
  La  relativa  quota  sara'  trasferita  con decorrenza dal raccolto
2002.
  Non sono ammessi al programma di riscatto delle quote:
    i  produttori  che  non hanno concluso contratti di coltivazione,
per  le  quote  oggetto di riscatto, per i raccolti 1999, 2000 e 2001
come  previsto dal paragrafo 3 dell'art. 34 del regolamento citato in
premessa;
    i  produttori  che  non  hanno  contrattato per la campagna 2001,
anche  nel caso in cui abbiano documentato la causa di forza maggiore
ai fini della conservazione della quota per i raccolti successivi;
    i   produttori   titolari   di   quota   sottoposti  a  procedure
d'infrazione,  e  quelli  ai  quali  sono  state  o saranno applicate
sanzioni,  relativamente  alle quote, a seguito di controlli in campo
eseguiti rispettivamente per le campagne 2000 e 2001.
  Non  saranno inoltre riscattate le quote dei produttori ammessi che
derivano da riserva nazionale.
  Decorso  il  termine  del  31  dicembre 2001, le quote che non sono
state   acquistate   da  altri  produttori,  vengono  definitivamente
riscattate.
  I  produttori  titolari delle quote ammesse a riscatto a titolo del
raccolto  2001,  riceveranno,  in  occasione  del pagamento dei premi
relativi  ai  raccolti 2002, 2003 e 2004, gli importi di cui all'art.
36 del regolamento n. 2848/98.
  In  proposito  si  comunica che la Commissione UE, in occasione del
Comitato gestione tabacco del 6 giugno 2001, ha tra l'altro approvato
un  regolamento,  in corso di pubblicazione, che modifica il suddetto
art.  36  introducendo  disposizioni  valide a decorrere dal raccolto
2001.
  In  particolare  sono stati modificati gli importi delle annualita'
da   erogare   ai  produttori  aderenti  al  programma  di  riscatto,
introducendo  il  concetto  di  percentuale del premio fissato per il
raccolto   in   causa,   in   sostituzione   delle  tariffe  in  euro
precedentemente in vigore.
  Il  regolamento  stesso  tuttavia  prevede  che, in deroga a quanto
sopra  indicato,  solo  le quote la cui titolarita' risulti acquisita
per i raccolti antecedenti al raccolto 2001 debbono essere riscattate
ai prezzi fissati dal comma introdotto a modifica dell'art. 36.
  Le quote la cui titolarita' risulti acquisita soltanto dal raccolto
2001,  debbono  essere  invece  indennizzate sulla base degli importi
stabiliti precedentemente dal regolamento.
  Si  raccomanda  agli organismi in indirizzo la massima e tempestiva
divulgazione del contenuto della presente.
    Roma, 10 luglio 2001

                                         Il direttore dell'area
                                           organismo pagatore
                                               Migliorini