Alle regioni,
                                assessorati agricoltura
                                ispettorati provinciali
                              Alle    Unioni    e   associazioni   di
                              frantoiani
                              Ai  frantoiani  non  aderenti ad alcuna
                              associazione di categoria
                              Alle   Unioni   e   associazioni  degli
                              olivicoltori
                              Ai  produttori  olivicoli non associati
                              ad alcuna associazione di categoria
                              All'Agecontrol S.p.a.

  Sentito   il  parere  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali,  che  ha concordato sulla opportunita' e sulla esigenza di
introdurre  misure correttive della attuale tenuta della contabilita'
di  magazzino  presso  i  frantoi,  con  la presente circolare l'AGEA
integra  ed  aggiorna le disposizioni nazionali vigenti in materia di
obblighi  concernenti  l'istituzione,  la  tenuta  e la comunicazione
della  contabilita'  di  magazzino  dei  frantoi  oleari  di  cui  al
regolamento   (CE)  n.  2366/98  del  10  ottobre  1998,  cosi'  come
modificato con regolamento (CE) n. 648/01 del 30 marzo 2001.
  Nell'ambito  della  procedura  operativa che l'Agea ha individuato,
per la campagna 2001/2002, e' stata posta particolare attenzione alla
gestione  delle informazioni inerenti la contabilita' di magazzino ed
ai dati strutturali degli impianti che devono essere resi disponibili
in  tempi  utili  all'Agenzia  di  controllo,  che dovra' eseguire le
verifiche ispettive di competenza.
  La   prima  fase  della  procedura  di  gestione  per  la  campagna
2001/2002,   che  l'Agea  sta  gia'  effettuando,  ha  comportato  il
censimento  completo  delle  attrezzature  di  impianto  presenti nei
frantoi  oleari,  mediante  la compilazione di "schede di rilevamento
degli impianti".
  Successivamente   alla  fase  di  aggiornamento  della  banca  dati
dell'Agea,  questa  Agenzia provvedera', con le informazioni indicate
dagli  Uffici territoriali competenti, alla prestampa del registro di
base  per  ogni  frantoio  oleario riconosciuto attivo nella campagna
2001/2002.
  La   tenuta   di  detta  contabilita'  standardizzata  e'  uno  dei
principali adempimenti a carico dei frantoi oleari riconosciuti.
  Il   registro   di   base   verra'   distribuito  ai  soli  frantoi
riconosciuti, attraverso gli Uffici territoriali competenti.
  Premesso che, relativamente alla modulistica della campagna 2000/01
rimangono  invariate,  nel  registro  di  base, le due componenti del
"Frontespizio"  e  dei  "Certificati  di  molitura",  per la campagna
2001-2002 essa si compone come di seguito specificato:
                     MODULISTICA STANDARDIZZATA
                   DI MAGAZZINO DEI FRANTOI OLEARI
                          Registro di base
Frontespizio.
  E' un modulo composto da tre fogli, di cui i primi due a ricalco.
  Esso  contiene  i dati identificativi del frantoio, le informazioni
anagrafiche  del  gestore  e  la  descrizione  degli impianti e delle
apparecchiature  indicati  in  sede  di compilazione della "scheda di
rilevamento degli impianti".
  L'Ufficio  territoriale  competente,  al momento della consegna del
registro  stesso,  provvede a verificare i dati di personalizzazione,
ad  apporre  la data di consegna contro firma di ricevimento da parte
del  frantoiano,  a  vidimarlo.  L'originale  verra' rimesso a questa
Agenzia e una copia verra' trattenuta dall'Ufficio stesso.
  La  seconda  copia verra' consegnata al frantoio e, in quanto parte
integrante  della contabilita' di magazzino, dovra' essere conservata
presso  il  frantoio  stesso  per un periodo non inferiore a 5 anni a
decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferisce.
Certificati di molitura.
  E'  un  modulo  composto  da  quattro  fogli,  di cui i primi tre a
ricalco.
  I  certificati  di molitura contengono le informazioni connesse con
l'attivita'  di molitura relativa a ciascuna partita di olive entrata
nel frantoio.
  Vengono  rilasciati  dagli Uffici territoriali competenti in numero
pari  a  quello  indicato  dal  frantoio  in sede di compilazione del
modello "scheda di rilevamento impianti", approssimato al multiplo di
200 superiore.
  Nel  caso in cui, nel corso della campagna, al frantoio non fossero
sufficienti  i  certificati  di molitura distribuiti in fase di prima
spedizione,   il   frantoio  deve  fare  tempestiva  richiesta  degli
ulteriori  certificati  di  molitura  di  cui necessita, o attraverso
l'Ufficio  territoriale  competente o direttamente all'Agea U.O. 15a,
Settore  produzione olio di oliva, via Palestro, 81 - 00185 Roma (fax
064441024),  specificando  il  nome  del  frantoio,  il  comune  e la
provincia di ubicazione dello stesso, la Partita IVA o Codice fiscale
ed  il numero dei certificati di molitura occorrenti. L'Agea provvede
materialmente   alla  prestampa  e  alla  spedizione  del  numero  di
certificati  di  molitura  richiesti che, analogamente ai precedenti,
saranno consegnati attraverso l'Ufficio territoriale competente.
  I   certificati  di  molitura  costituiscono,  tra  l'altro,  parte
integrante  della  contabilita'  di  magazzino di cui all'articolo 9,
par.  1.  - lettere a), f) e g) primo trattino - del Regolamento (CE)
n. 2366/1998.
  Tali  certificati,  pertanto, devono essere compilati conformemente
alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
  Le  violazioni  a  tali  disposizioni sono sanzionabili ai sensi di
legge.
  Gli  originali  dei  certificati  di  molitura  utilizzati nel mese
devono  essere  inviati  all'Agea, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, a
mezzo  raccomandata,  entro  il  decimo  giorno del mese successivo a
quello a cui si riferiscono le annotazioni.
  La  prima delle tre copie a ricalco, verra' consegnata contro firma
di   ricevimento   all'olivicoltore.   Essa   costituisce   la  prova
dell'effettiva triturazione delle olive consegnate dal produttore.
  La  seconda  delle tre copie a ricalco, dei certificati di molitura
utilizzati nel mese, deve essere inviata all'Ufficio territorialmente
competente,  a  mezzo  raccomandata,  entro il decimo giorno del mese
successivo  a  quello  a  cui  si  riferiscono  le annotazioni, anche
contestualmente (cioe' a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro,
allo   stesso  Ente,  degli  estratti  mensili  (copia  del  Registro
giornaliero dell'attivita' di molitura, copia del Registro degli olii
di oliva, copia del Registro di scarico della sansa).
  La  terza  delle  tre  copie  a ricalco, in quanto parte integrante
della  contabilita'  di magazzino, dovra' essere conservata presso il
frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine
dell'anno a cui si riferisce.
  Le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  comunicazione sopra
indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.
  Al  fine  di ottemperare all'obbligo previsto dall'articolo 10, del
decreto  ministeriale  2 gennaio  1985,  gli operatori strutturati in
forma cooperativistica che effettuino anche moliture per conto terzi,
dovendo  tenere  le  contabilita'  separate,  dovranno  conservare  i
certificati  di  molitura  rilasciati ai soci separatamente da quelli
rilasciati per conto terzi.
Registro giornaliero dell'attivita' di molitura (modello allegato).
  Il  registro  consiste in un modulo continuo di 24 pagine, ciascuna
composta  da  tre  fogli,  di  cui  i primi due a ricalco. Esso viene
consegnato  dall'Agea  gia'  personalizzato con i dati identificativi
del  frantoio,  compresa  la  tipologia  d'impianto  e  la  capacita'
effettiva di lavorazione.
  Sul   registro  deve  essere  annotato,  giornalmente,  secondo  le
istruzioni  allegate,  il  riepilogo  giornaliero  delle informazioni
connesse  con  l'entrata  e la molitura delle olive, la produzione di
olio  e  di  sansa,  le ore lavorate per l'attivita' di molitura e la
lettura  del contatore elettrico. Sul registro stesso dovranno essere
annotati i corrispondenti totali di mese.
  Il  registro  giornaliero  dell'attivita'  di  molitura costituisce
parte integrante della contabilita' di magazzino di cui agli articoli
8,  lett.  b)  1  e  2  tratt. - e 9, par. 1. del Regolamento (CE) n.
2366/1998.
  Tale  registro,  pertanto,  deve  essere  istituito  ed  aggiornato
conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
  Le  violazioni  a  tali  disposizioni sono sanzionabili ai sensi di
legge.
  Gli originali delle pagine del registro utilizzate nel mese, devono
essere  inviati  all'Agecontrol  S.p.a. casella postale 18361 - 00164
Roma  Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese
successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.
  La  prima copia a ricalco, delle pagine del registro utilizzate nel
mese,  deve  essere  inviata all'Ufficio Agricoltura territorialmente
competente,  a  mezzo  raccomandata,  entro il decimo giorno del mese
successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.
  La  restante  copia  a  ricalco,  deve  essere conservata presso il
frantoio  per  un  periodo  non inferiore a 5 anni, a decorrere dalla
fine  dell'anno  a  cui  la  stessa  si  riferisce e resa disponibile
all'atto dei controlli.
  La  trasmissione  delle  pagine del registro giornaliero utilizzate
nel  mese,  secondo  le  modalita'  sopra  indicate,  e'  subordinata
all'effettuazione  di operazioni di entrata delle olive o di molitura
nel  corso  del  mese  di riferimento e puo' avvenire contestualmente
(cioe'  a  mezzo  di  un'unica  raccomandata) all'inoltro, ai diversi
Enti, di altri eventuali estratti mensili.
  Le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  comunicazione sopra
indicati sono sanzionabili ai sensi di legge.
  In  calce  al  modello,  prima  dell'inoltro  agli Enti competenti,
devono  essere  apposti  il timbro, recante almeno la ragione sociale
del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data.
Registro olii di oliva (modello allegato).
  Contestualmente  alla  spedizione  del  Registro  di  Base,  l'Agea
fornisce  ai  competenti Uffici territoriali un esemplare del modello
denominato  "Registro  olii  di  oliva",  personalizzato  per ciascun
frantoio,  sulla base del quale i frantoi devono predisporre (secondo
le  istruzioni  in  allegato)  il registro per tenere la contabilita'
giornaliera di magazzino relativa alla movimentazione degli olii.
  Le   pagine   predisposte   del  registro  devono  essere  vidimate
dall'Ufficio territoriale competente, prima del loro utilizzo.
  La  compilazione del documento, da effettuare secondo le istruzioni
allegate,   prevede   l'indicazione  dei  dati  relativi  a  ciascuna
operazione  di  entrata  e  di  uscita di olio (partita per partita),
ovvero le informazioni riepilogative giornaliere di talune operazioni
di  carico  avvenute  nella  medesima  giornata,  oltreche'  i totali
giornalieri,  e  di  fine  mese,  delle  quantita'  di olio entrate e
uscite, nonche' la corrispondente giacenza di fine giornata.
  Nessuna  registrazione  deve  essere  effettuata  in  relazione  ai
quantitativi  di  olio prodotto e consegnato ai produttori/acquirenti
delle olive diversi dal frantoio.
  Il   registro   degli   olii  costituisce  parte  integrante  della
contabilita'  di  magazzino  di cui agli articoli 8 - lett. b), 1 e 2
tratt.,  e  c)  - e 9, par. 1 lett. d) ed f), del regolamento (CE) n.
2366/1998.
  Tale  registro,  pertanto,  deve  essere  istituito  ed  aggiornato
conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
  Le  violazioni  a  tali  disposizioni sono sanzionabili ai sensi di
legge.
  Gli  originali  delle  pagine del registro devono essere conservati
presso  il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere
dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto
dei controlli.
  Una  fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel
mese, deve essere inviata all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361
-  00164  Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno
del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.
  Un'altra fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate
nel   mese,   deve   essere   inviata   all'Ufficio  territorialmente
competente,  a  mezzo  raccomandata,  entro il decimo giorno del mese
successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.
  L'inoltro  della  copia  delle  pagine  del  registro olii di oliva
utilizzate  nel  mese,  a  ciascuno  degli  Enti  sopra  indicati, e'
subordinato  all'esistenza  di  annotazioni di movimenti sul registro
nel  corso  del  mese  di riferimento e puo' avvenire contestualmente
(cioe'  a  mezzo  di  un'unica raccomandata) all'inoltro, allo stesso
Ente,  di  altri  eventuali  estratti mensili (copia delle pagine del
Registro   di  scarico  della  sansa,  originale/copia  del  Registro
giornaliero dell'attivita' di molitura).
  Le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  comunicazione sopra
indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.
  In  calce  al  modello,  prima  dell'inoltro  agli Enti competenti,
devono  essere  apposto  il timbro, recante almeno la ragione sociale
del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data.
Registro di scarico della sansa (modello allegato).
  Contestualmente  alla  spedizione  del  Registro  di  base,  l'Agea
fornisce  ai  competenti Uffici territoriali un esemplare del modello
denominato  "Registro  di  scarico  della  sansa", personalizzato per
ciascun  frantoio,  sulla base del quale il frantoio deve predisporre
il  registro  per  tenere  la  contabilita'  giornaliera di magazzino
relativa  a tutte le operazioni di scarico della sansa gia' acquisita
dal frantoio, secondo le istruzioni in allegato.
  Non  verranno quindi registrate le operazioni di ritiro della sansa
da parte dei produttori.
  Le   pagine   predisposte   del  registro  devono  essere  vidimate
dall'Ufficio territoriale competente, prima del loro utilizzo.
  Il  registro  di  scarico  della sansa costituisce parte integrante
della contabilita' di magazzino di cui agli articoli 8 - lettera b) 1
e  2  tratt.  -  e  9,  par.  1, lettera g) - del Regolamento (CE) n.
2366/1998.
  Tale  registro,  pertanto,  deve  essere  istituito  ed  aggiornato
conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
  Le  violazioni  a  tali  disposizioni sono sanzionabili ai sensi di
legge.
  Gli  originali  delle  pagine del registro devono essere conservati
presso  il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere
dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto
dei controlli.
  Una  fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel
mese, deve essere inviata all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361
-  00164  Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno
del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.
  Un'altra   fotocopia   (leggibile)   delle   pagine  del  registro,
utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Ufficio territorialmente
competente,  a  mezzo  raccomandata,  entro il decimo giorno del mese
successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.
  L'inoltro  della  copia  delle pagine del registro di scarico della
sansa  utilizzate  nel mese, a ciascuno degli Enti sopra indicati, e'
subordinato  all'esistenza  di  annotazioni di movimenti sul registro
nel  corso  del  mese  di riferimento e puo' avvenire contestualmente
(cioe'  a  mezzo  di  un'unica raccomandata) all'inoltro, allo stesso
Ente,  di  altri  eventuali  estratti mensili (copia delle pagine del
Registro   degli   olii   di   oliva,  originale/copia  del  Registro
giornaliero dell'attivita' di molitura).
  Le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  comunicazione sopra
indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.
  In  calce  al  modello,  prima  dell'inoltro  agli Enti competenti,
devono  essere  apposto  il timbro, recante almeno la ragione sociale
del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data.
  Sono  esclusi  dall'obbligo di trasmissione del Registro di scarico
della  sansa,  i  frantoi che, nel corso della campagna precedente di
effettiva  lavorazione,  abbiano  prodotto  un  quantitativo  di olio
inferiore a 20 tonnellate.
  Tali   frantoi   hanno  comunque  l'obbligo  della  tenuta  del  su
menzionato  registro  che,  come  sopra ricordato e' parte integrante
della contabilita' di magazzino.
                                * * *
                 SISTEMA DI CONTROLLI SUPPLEMENTARI

  Nel  caso  in  cui  il frantoio e' sottoposto alla disciplina di un
sistema  di  controlli supplementari, cosi' come indicato all'art. 8,
lettera  d), del regolamento (CE) n. 2366/1998, nella modifica di cui
al  regolamento  (CE)  n.  648/01,  dovra'  inviare  giornalmente  le
informazioni richieste, utilizzando le copie delle pagine, contenenti
esclusivamente  le  annotazioni  del  giorno,  relative al: "Registro
giornaliero  dell'attivita'  di molitura" e/o "Registro degli olii di
oliva".
  Detto   invio   dovra'   essere  effettuato,  anche  a  mezzo  fax,
all'Agecontrol  S.p.a., via Paolo Bentivoglio, 41 - c.a.p. 00165 Roma
(fax n. 0639387424).
                              *    *   *
                           AUTORIZZAZIONE
                   ALLA REGISTRAZIONE PROVVISORIA
  Qualora  un  frantoio,  in  possesso di regolare riconoscimento, ne
faccia  richiesta,  l'Ufficio  territoriale  competente, in attesa di
rilasciare i registri standardizzati, puo' autorizzare, conformemente
alle  disposizioni  vigenti,  l'uso  di  registri provvisori vidimati
preventivamente,  su cui devono essere annotate tutte le informazioni
previste nei registri standardizzati.
  Una  volta  acquisiti tali registri standardizzati, dovranno essere
riportate, su di essi, tutte le registrazioni effettuate sui registri
provvisori,  assolvendo, se del caso, entro il decimo giorno del mese
successivo  a  quello  in  cui  e'  avvenuta la consegna dei registri
standardizzati,  agli  obblighi  di trasmissione delle copie previste
agli  Enti  competenti e non ancora inviate per mancanza dei registri
ufficiali.  In  quest'ultimo  caso,  il  frantoio  dovra' trasmettere
all'Agecontrol  S.p.a.  casella  postale 18361 - 00164 Roma Bravetta,
unitamente   alle   copie   dei   registri  previste,  documentazione
concernente la data di rilascio dei registri medesimi.
                              *    *   *
                    ADEMPIMENTI DI FINE ATTIVITA'
                             DI MOLITURA
  A  chiusura  dell'attivita'  di  molitura  di  ciascuna  campagna i
gestori  dei  frantoi  devono  provvedere  a  restituire  all'Ufficio
territoriale  competente  i  "Certificati di molitura" ed i fogli del
"Registro    giornaliero    dell'attivita'   di   molitura"   rimasti
inutilizzati.
                                 * * *
  I frantoi, se non specificatamente richiesto da questa Agenzia, non
sono  tenuti  ad  inviare  ulteriori  comunicazioni diverse da quelle
espressamente indicate nel presente documento.
  Pertanto,  non  sono  da  inviare all'Agea, neanche per conoscenza,
richieste   di.   riconoscimento,   trasferimento   di   titolarita',
cessazione   di  attivita',  variazione  di  capacita'  di  impianto,
rettifiche  varie,  ecc.,  in  quanto  di  esclusiva competenza degli
Uffici  Regionali  i  quali  provvedono  a  comunicare alla scrivente
Agenzia,  gli  aggiornamenti  intervenuti  attraverso la trasmissione
delle   Determine  Assessoriali  adottate  ovvero  delle  "Schede  di
rilevamento degli impianti".
                                   Il direttore dell'area: Migliorini