Alle regioni, assessorati agricoltura ispettorati provinciali Alle Unioni e associazioni di frantoiani Ai frantoiani non aderenti ad alcuna associazione di categoria Alle Unioni e associazioni degli olivicoltori Ai produttori olivicoli non associati ad alcuna associazione di categoria All'Agecontrol S.p.a. Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali, che ha concordato sulla opportunita' e sulla esigenza di introdurre misure correttive della attuale tenuta della contabilita' di magazzino presso i frantoi, con la presente circolare l'AGEA integra ed aggiorna le disposizioni nazionali vigenti in materia di obblighi concernenti l'istituzione, la tenuta e la comunicazione della contabilita' di magazzino dei frantoi oleari di cui al regolamento (CE) n. 2366/98 del 10 ottobre 1998, cosi' come modificato con regolamento (CE) n. 648/01 del 30 marzo 2001. Nell'ambito della procedura operativa che l'Agea ha individuato, per la campagna 2001/2002, e' stata posta particolare attenzione alla gestione delle informazioni inerenti la contabilita' di magazzino ed ai dati strutturali degli impianti che devono essere resi disponibili in tempi utili all'Agenzia di controllo, che dovra' eseguire le verifiche ispettive di competenza. La prima fase della procedura di gestione per la campagna 2001/2002, che l'Agea sta gia' effettuando, ha comportato il censimento completo delle attrezzature di impianto presenti nei frantoi oleari, mediante la compilazione di "schede di rilevamento degli impianti". Successivamente alla fase di aggiornamento della banca dati dell'Agea, questa Agenzia provvedera', con le informazioni indicate dagli Uffici territoriali competenti, alla prestampa del registro di base per ogni frantoio oleario riconosciuto attivo nella campagna 2001/2002. La tenuta di detta contabilita' standardizzata e' uno dei principali adempimenti a carico dei frantoi oleari riconosciuti. Il registro di base verra' distribuito ai soli frantoi riconosciuti, attraverso gli Uffici territoriali competenti. Premesso che, relativamente alla modulistica della campagna 2000/01 rimangono invariate, nel registro di base, le due componenti del "Frontespizio" e dei "Certificati di molitura", per la campagna 2001-2002 essa si compone come di seguito specificato: MODULISTICA STANDARDIZZATA DI MAGAZZINO DEI FRANTOI OLEARI Registro di base Frontespizio. E' un modulo composto da tre fogli, di cui i primi due a ricalco. Esso contiene i dati identificativi del frantoio, le informazioni anagrafiche del gestore e la descrizione degli impianti e delle apparecchiature indicati in sede di compilazione della "scheda di rilevamento degli impianti". L'Ufficio territoriale competente, al momento della consegna del registro stesso, provvede a verificare i dati di personalizzazione, ad apporre la data di consegna contro firma di ricevimento da parte del frantoiano, a vidimarlo. L'originale verra' rimesso a questa Agenzia e una copia verra' trattenuta dall'Ufficio stesso. La seconda copia verra' consegnata al frantoio e, in quanto parte integrante della contabilita' di magazzino, dovra' essere conservata presso il frantoio stesso per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferisce. Certificati di molitura. E' un modulo composto da quattro fogli, di cui i primi tre a ricalco. I certificati di molitura contengono le informazioni connesse con l'attivita' di molitura relativa a ciascuna partita di olive entrata nel frantoio. Vengono rilasciati dagli Uffici territoriali competenti in numero pari a quello indicato dal frantoio in sede di compilazione del modello "scheda di rilevamento impianti", approssimato al multiplo di 200 superiore. Nel caso in cui, nel corso della campagna, al frantoio non fossero sufficienti i certificati di molitura distribuiti in fase di prima spedizione, il frantoio deve fare tempestiva richiesta degli ulteriori certificati di molitura di cui necessita, o attraverso l'Ufficio territoriale competente o direttamente all'Agea U.O. 15a, Settore produzione olio di oliva, via Palestro, 81 - 00185 Roma (fax 064441024), specificando il nome del frantoio, il comune e la provincia di ubicazione dello stesso, la Partita IVA o Codice fiscale ed il numero dei certificati di molitura occorrenti. L'Agea provvede materialmente alla prestampa e alla spedizione del numero di certificati di molitura richiesti che, analogamente ai precedenti, saranno consegnati attraverso l'Ufficio territoriale competente. I certificati di molitura costituiscono, tra l'altro, parte integrante della contabilita' di magazzino di cui all'articolo 9, par. 1. - lettere a), f) e g) primo trattino - del Regolamento (CE) n. 2366/1998. Tali certificati, pertanto, devono essere compilati conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge. Gli originali dei certificati di molitura utilizzati nel mese devono essere inviati all'Agea, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni. La prima delle tre copie a ricalco, verra' consegnata contro firma di ricevimento all'olivicoltore. Essa costituisce la prova dell'effettiva triturazione delle olive consegnate dal produttore. La seconda delle tre copie a ricalco, dei certificati di molitura utilizzati nel mese, deve essere inviata all'Ufficio territorialmente competente, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni, anche contestualmente (cioe' a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, allo stesso Ente, degli estratti mensili (copia del Registro giornaliero dell'attivita' di molitura, copia del Registro degli olii di oliva, copia del Registro di scarico della sansa). La terza delle tre copie a ricalco, in quanto parte integrante della contabilita' di magazzino, dovra' essere conservata presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferisce. Le violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge. Al fine di ottemperare all'obbligo previsto dall'articolo 10, del decreto ministeriale 2 gennaio 1985, gli operatori strutturati in forma cooperativistica che effettuino anche moliture per conto terzi, dovendo tenere le contabilita' separate, dovranno conservare i certificati di molitura rilasciati ai soci separatamente da quelli rilasciati per conto terzi. Registro giornaliero dell'attivita' di molitura (modello allegato). Il registro consiste in un modulo continuo di 24 pagine, ciascuna composta da tre fogli, di cui i primi due a ricalco. Esso viene consegnato dall'Agea gia' personalizzato con i dati identificativi del frantoio, compresa la tipologia d'impianto e la capacita' effettiva di lavorazione. Sul registro deve essere annotato, giornalmente, secondo le istruzioni allegate, il riepilogo giornaliero delle informazioni connesse con l'entrata e la molitura delle olive, la produzione di olio e di sansa, le ore lavorate per l'attivita' di molitura e la lettura del contatore elettrico. Sul registro stesso dovranno essere annotati i corrispondenti totali di mese. Il registro giornaliero dell'attivita' di molitura costituisce parte integrante della contabilita' di magazzino di cui agli articoli 8, lett. b) 1 e 2 tratt. - e 9, par. 1. del Regolamento (CE) n. 2366/1998. Tale registro, pertanto, deve essere istituito ed aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge. Gli originali delle pagine del registro utilizzate nel mese, devono essere inviati all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 - 00164 Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni. La prima copia a ricalco, delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Ufficio Agricoltura territorialmente competente, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni. La restante copia a ricalco, deve essere conservata presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni, a decorrere dalla fine dell'anno a cui la stessa si riferisce e resa disponibile all'atto dei controlli. La trasmissione delle pagine del registro giornaliero utilizzate nel mese, secondo le modalita' sopra indicate, e' subordinata all'effettuazione di operazioni di entrata delle olive o di molitura nel corso del mese di riferimento e puo' avvenire contestualmente (cioe' a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, ai diversi Enti, di altri eventuali estratti mensili. Le violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione sopra indicati sono sanzionabili ai sensi di legge. In calce al modello, prima dell'inoltro agli Enti competenti, devono essere apposti il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data. Registro olii di oliva (modello allegato). Contestualmente alla spedizione del Registro di Base, l'Agea fornisce ai competenti Uffici territoriali un esemplare del modello denominato "Registro olii di oliva", personalizzato per ciascun frantoio, sulla base del quale i frantoi devono predisporre (secondo le istruzioni in allegato) il registro per tenere la contabilita' giornaliera di magazzino relativa alla movimentazione degli olii. Le pagine predisposte del registro devono essere vidimate dall'Ufficio territoriale competente, prima del loro utilizzo. La compilazione del documento, da effettuare secondo le istruzioni allegate, prevede l'indicazione dei dati relativi a ciascuna operazione di entrata e di uscita di olio (partita per partita), ovvero le informazioni riepilogative giornaliere di talune operazioni di carico avvenute nella medesima giornata, oltreche' i totali giornalieri, e di fine mese, delle quantita' di olio entrate e uscite, nonche' la corrispondente giacenza di fine giornata. Nessuna registrazione deve essere effettuata in relazione ai quantitativi di olio prodotto e consegnato ai produttori/acquirenti delle olive diversi dal frantoio. Il registro degli olii costituisce parte integrante della contabilita' di magazzino di cui agli articoli 8 - lett. b), 1 e 2 tratt., e c) - e 9, par. 1 lett. d) ed f), del regolamento (CE) n. 2366/1998. Tale registro, pertanto, deve essere istituito ed aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge. Gli originali delle pagine del registro devono essere conservati presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto dei controlli. Una fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 - 00164 Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni. Un'altra fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Ufficio territorialmente competente, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione. L'inoltro della copia delle pagine del registro olii di oliva utilizzate nel mese, a ciascuno degli Enti sopra indicati, e' subordinato all'esistenza di annotazioni di movimenti sul registro nel corso del mese di riferimento e puo' avvenire contestualmente (cioe' a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, allo stesso Ente, di altri eventuali estratti mensili (copia delle pagine del Registro di scarico della sansa, originale/copia del Registro giornaliero dell'attivita' di molitura). Le violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge. In calce al modello, prima dell'inoltro agli Enti competenti, devono essere apposto il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data. Registro di scarico della sansa (modello allegato). Contestualmente alla spedizione del Registro di base, l'Agea fornisce ai competenti Uffici territoriali un esemplare del modello denominato "Registro di scarico della sansa", personalizzato per ciascun frantoio, sulla base del quale il frantoio deve predisporre il registro per tenere la contabilita' giornaliera di magazzino relativa a tutte le operazioni di scarico della sansa gia' acquisita dal frantoio, secondo le istruzioni in allegato. Non verranno quindi registrate le operazioni di ritiro della sansa da parte dei produttori. Le pagine predisposte del registro devono essere vidimate dall'Ufficio territoriale competente, prima del loro utilizzo. Il registro di scarico della sansa costituisce parte integrante della contabilita' di magazzino di cui agli articoli 8 - lettera b) 1 e 2 tratt. - e 9, par. 1, lettera g) - del Regolamento (CE) n. 2366/1998. Tale registro, pertanto, deve essere istituito ed aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge. Gli originali delle pagine del registro devono essere conservati presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto dei controlli. Una fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 - 00164 Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni. Un'altra fotocopia (leggibile) delle pagine del registro, utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Ufficio territorialmente competente, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione. L'inoltro della copia delle pagine del registro di scarico della sansa utilizzate nel mese, a ciascuno degli Enti sopra indicati, e' subordinato all'esistenza di annotazioni di movimenti sul registro nel corso del mese di riferimento e puo' avvenire contestualmente (cioe' a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, allo stesso Ente, di altri eventuali estratti mensili (copia delle pagine del Registro degli olii di oliva, originale/copia del Registro giornaliero dell'attivita' di molitura). Le violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge. In calce al modello, prima dell'inoltro agli Enti competenti, devono essere apposto il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data. Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione del Registro di scarico della sansa, i frantoi che, nel corso della campagna precedente di effettiva lavorazione, abbiano prodotto un quantitativo di olio inferiore a 20 tonnellate. Tali frantoi hanno comunque l'obbligo della tenuta del su menzionato registro che, come sopra ricordato e' parte integrante della contabilita' di magazzino. * * * SISTEMA DI CONTROLLI SUPPLEMENTARI Nel caso in cui il frantoio e' sottoposto alla disciplina di un sistema di controlli supplementari, cosi' come indicato all'art. 8, lettera d), del regolamento (CE) n. 2366/1998, nella modifica di cui al regolamento (CE) n. 648/01, dovra' inviare giornalmente le informazioni richieste, utilizzando le copie delle pagine, contenenti esclusivamente le annotazioni del giorno, relative al: "Registro giornaliero dell'attivita' di molitura" e/o "Registro degli olii di oliva". Detto invio dovra' essere effettuato, anche a mezzo fax, all'Agecontrol S.p.a., via Paolo Bentivoglio, 41 - c.a.p. 00165 Roma (fax n. 0639387424). * * * AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE PROVVISORIA Qualora un frantoio, in possesso di regolare riconoscimento, ne faccia richiesta, l'Ufficio territoriale competente, in attesa di rilasciare i registri standardizzati, puo' autorizzare, conformemente alle disposizioni vigenti, l'uso di registri provvisori vidimati preventivamente, su cui devono essere annotate tutte le informazioni previste nei registri standardizzati. Una volta acquisiti tali registri standardizzati, dovranno essere riportate, su di essi, tutte le registrazioni effettuate sui registri provvisori, assolvendo, se del caso, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la consegna dei registri standardizzati, agli obblighi di trasmissione delle copie previste agli Enti competenti e non ancora inviate per mancanza dei registri ufficiali. In quest'ultimo caso, il frantoio dovra' trasmettere all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 - 00164 Roma Bravetta, unitamente alle copie dei registri previste, documentazione concernente la data di rilascio dei registri medesimi. * * * ADEMPIMENTI DI FINE ATTIVITA' DI MOLITURA A chiusura dell'attivita' di molitura di ciascuna campagna i gestori dei frantoi devono provvedere a restituire all'Ufficio territoriale competente i "Certificati di molitura" ed i fogli del "Registro giornaliero dell'attivita' di molitura" rimasti inutilizzati. * * * I frantoi, se non specificatamente richiesto da questa Agenzia, non sono tenuti ad inviare ulteriori comunicazioni diverse da quelle espressamente indicate nel presente documento. Pertanto, non sono da inviare all'Agea, neanche per conoscenza, richieste di. riconoscimento, trasferimento di titolarita', cessazione di attivita', variazione di capacita' di impianto, rettifiche varie, ecc., in quanto di esclusiva competenza degli Uffici Regionali i quali provvedono a comunicare alla scrivente Agenzia, gli aggiornamenti intervenuti attraverso la trasmissione delle Determine Assessoriali adottate ovvero delle "Schede di rilevamento degli impianti". Il direttore dell'area: Migliorini