IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita' del 19 maggio 2000
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 2000), del 10 luglio 2000 (pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 217 del 16 settembre 2000) e
3 gennaio  2001  (pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), concernenti "Limiti massimi di
residui  di  sostanze  attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei
prodotti destinati all'alimentazione";
  Considerato  che  da  una  attenta  rilettura,  conseguente anche a
segnalazioni  pervenute, delle condizioni riportate negli allegati di
detti  decreti,  sono  stati evidenziati alcuni errori materiali e di
trascrizione,  riconducibili  alla  complessita' e all'elevato numero
dei dati in essi riportati;
  Ritenuto   di   dover   procedere   alle  necessarie  modifiche  ed
integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 19 maggio 2000

  Il decreto ministeriale 19 maggio 2000, concernente "Limiti massimi
di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei
prodotti  destinati  all'alimentazione",  e'  modificato ed integrato
come segue:
    "alla  pagina  96,  seconda e terza colonna, in corrispondenza di
Triticonazolo,  sono soppresse rispettivamente le voci "piselli senza
baccello e da granella" e "0,1 e 0,02";
    alla  pagina  112, settima colonna, in corrispondea alla sostanza
attiva   Acrinatrina  la  voce  "Divieto  di  impiego  in  serra"  e'
soppressa;
    alla pagina 112, prima colonna, e' inserita la voce relativa alla
sostanza attiva "Alaclor", come riportato in allegato 1;
    alla  pagina  146,  sono  inserite le voci relative alle sostanze
attive Eptc, Eptenofos ed Esaconazolo, come riportato in allegato 1 e
sono  soppresse le voci 2,4-DP, Endosulfan ed Endotal, in quanto gia'
presenti nella pagina precedente;
    alla  pagina  211,  sesta  colonna,  in corrispondenza della voce
"Triticonazolo" la voce "e piselli" e' soppressa.