IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 472, recante
disposizioni  generali  in  materia di sanzioni amministrative per le
violazioni  di  norme  tributarie,  cosi' come modificato dai decreti
legislativi  n.  203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e
n. 99 del 30 marzo 2000;
  Visto  l'art.  25, comma 3-quater, del predetto decreto legislativo
n.  472  del  1997,  che  dispone che le sanzioni relative alle somme
iscritte  in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito
di  controllo  formale  delle dichiarazioni presentate negli anni dal
1994 al 1998, ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995
al  1998, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte della
meta'  per  i  contribuenti  che  aderiscono  ad  apposito  invito al
pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni
medesime,  contenuto  in  una  comunicazione  inviata al debitore dai
concessionari  del  servizio  nazionale  della  riscossione  entro il
secondo mese successivo a quello della consegna del ruolo;
  Visto  il  successivo  comma  3-septies  del  predetto  art. 25 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, che dispone che la remunerazione
spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio
della  comunicazione di cui al comma 3-quater - di seguito denominata
"avviso  bonario"  -  e'  determinata  con decreto del Ministro delle
finanze;
  Visto  il  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 142, e successive
modificazioni,   recante   disposizioni  sul  riordino  del  servizio
nazionale della riscossione;
  Visto  l'art.  17 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1999,
concernente la remunerazione del servizio;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del  4 agosto 2000, con il quale e' stata fissata, per ciascun ambito
territoriale,  la  misura  della remunerazione spettante ai sensi dei
commi  1, 2 e 5-bis del citato art. 17 del decreto legislativo n. 112
del  1999,  nonche'  la misura della percentuale del carico dei ruoli
consegnati,  spettante a titolo di anticipazione della remunerazione,
ai  sensi  del  comma  5,  e  la  percentuale dell'aggio a carico del
debitore di cui al comma 3 dello stesso art. 17;
  Considerato  che  la  riscossione  a seguito di "avviso bonario" e'
comunque   una   riscossione   a  mezzo  ruolo,  pur  se  antecedente
all'emissione   della  cartella  di  pagamento,  in  quanto  comunque
proveniente  da  ruoli emessi e consegnati ai concessionari, e che la
remunerazione deve consistere in un aggio sulle somme riscosse;
  Ritenuto  pertanto  che  per  la determinazione della remunerazione
prevista  ai  sensi  del citato art. 25, comma 3-septies, del decreto
legislativo  n.  472  del 1997, deve farsi in generale riferimento al
sistema  di  remunerazione  per  la  riscossione a mezzo ruolo di cui
all'art.  17  del  decreto  legislativo  n. 112 del 1999, definito ai
sensi del citato decreto interministeriale del 4 agosto 2000;
  Considerato  che  la  riscossione tramite "avviso bonario" comporta
minori  costi rispetto alla riscossione tramite cartella, per effetto
di  piu'  contenuti  oneri  di  stampa e di notifica, nonche maggiore
tempestivita'  di incasso, che possono essere stimati forfetariamente
pari  al  60%  dei  costi  medi  rilevati  per la riscossione tramite
cartella;
  Ritenuto  pertanto  che  il  servizio  di riscossione connesso alla
gestione  degli  "avvisi  bonari" puo' essere remunerato con un aggio
sulle  somme  riscosse, determinato, in misura pari al 60% dell'aggio
di  cui  all'art.  17,  comma  1,  lettere  a),  b) e c), del decreto
legislativo  n.  112  del 1999, cosi' come fissato per ciascun ambito
territoriale con decreto interministeriale 4 agosto 2000;
  Considerato altresi' che le riscossioni afferenti gli avvisi bonari
concorrono  a  determinare  la percentuale delle maggiori riscossioni
rispetto  al  biennio  precedente, cui applicare l'aumento dell'aggio
previsto  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n.
112  del 1999, nella misura fissata, per ciascun ambito territoriale,
dal  decreto interministeriale 4 agosto 2000, in quanto costituiscono
entrate  corrispondenti  alle  riscossioni  spontanee  a  mezzo ruolo
effettuate  nel  biennio  precedente  a fronte degli analoghi crediti
derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni;
  Considerato  che  il presente decreto non genera ulteriori oneri di
spesa  rispetto  a  quelli  gia'  previsti per la remunerazione della
riscossione  mediante  ruolo  di  cui  al  decreto  interministeriale
4 agosto 2000;
  Visto  il parere della commissione consultiva di cui all'art. 6 del
decreto  legislativo  13 aprile  1999, n. 112, reso nell'adunanza del
26 aprile 2001, prot. n. 224/2001;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  remunerazione  spettante a ciascun concessionario e commissario
governativo  del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo,
ai  sensi  dell'art.  25, comma 3-septies, del decreto legislativo n.
472  del  1997,  per la riscossione dei pagamenti a fronte dell'invio
delle  comunicazioni  di  cui  al comma 3-quater dello stesso art. 25
(cd.  "avvisi bonari") e' costituita da un aggio sulle somme riscosse
pari  al  60%  dell'aggio  fissato,  per ogni ambito territoriale, al
comma  1,  lettere  a) e b) dei corrispondenti articoli da 1 a 94 del
decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica del 4 agosto
2000.