Il  comune  di Monteu da Po (Torino) ha adottato il 22 febbraio e
il   13 marzo   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001.
    (Omissis).
    1.  Di stabilire, per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  immobiliare  (I.C.I) da applicare
alle  abitazioni  principali  ed agli altri casi, previsti all'art. 3
del vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli
immobili,  e  nella misura del 6,9 per mille l'aliquota per gli altri
immobili.
    (Omissis).
Detrazioni maggiorate per l'abitazione principale:
    Viene   prevista   una   detrazione maggiorata  per  l'abitazione
principale,  superiore  del  100% rispetto alla detrazione ordinaria,
per le seguenti tipologie di contribuenti:
      1.  soggetto  con nucleo familiare numeroso, composto da almeno
cinque  persone,  con  almeno  due figli minorenni, tutti residenti e
dimoranti nell'unita' immobiliare, con reddito complessivo I.R.P.E.F.
per  l'intero  nucleo  familiare (al lordo delle detrazione fiscali e
oneri  deducibili) non superiore a L. 50.000.000. Per ogni persona in
piu' si aggiungono L. 5.000.000 al reddito di riferimento;
      2.  soggetto  il cui nucleo familiare comprende un portatore di
handicap,   con  riconosciuta  invalidita'.  Il  reddito  complessivo
I.R.P.E.F.  del nucleo familiare (al lordo delle detrazioni fiscali e
oneri deducibili) non deve essere superiore ai seguenti valori:
        una persona L. 22.500.000;
        due persone L. 32.500.000;
        tre persone L. 40.000.000;
        quattro persone L. 47.500.000;
        cinque persone L. 55.000.000.
    Per  ogni  persona in piu' oltre le cinque persone, si aggiungono
L. 5.000.000 al reddito di riferimento.
    3.   Nuovo  nucleo  familiare,  composto  dalla  coppia  e  dagli
eventuali figli, tutti residenti e dimoranti nell'unita' immobiliare,
in possesso dei seguenti requisiti:
      entrambi  i  componenti della coppia non devono aver superato i
35 ani di eta';
      il  reddito complessivo I.R.P.E.F. (al lordo delle detrazioni e
oneri deducibili) non deve essere superiore a L. 50.000.000;
      i genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune
altre  abitazioni  oltre  quella  nella  quale  hanno  posto  la loro
residenza e dimora.
    L'agevolazione  compete  entro  il  limite di tre anni, calcolati
dalla  data  di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione
di residenza o data di matrimonio).
    L'ulteriore   condizione   per   beneficiare  delle maggiorazioni
d'imposta,  per  i  nuclei  familiari  di cui ai commi precedenti, e'
quella  che  nessun  componente  del  nucleo possieda altri immobili,
oltre l'abitazione principale e le pertinenze di tale abitazione.
    Il   possesso  dei  requisiti  deve  essere  dichiarato  mediante
presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi della legge n.
15/1968  e successive modifiche ed integrazioni, da presentarsi entro
il  termine  ultimo  previsto  per  il  pagamento  della  prima  rata
dell'I.C.I., ovvero dell'unica rata.
    L'autocertificazione  ha validita' per il solo anno di imposta di
presentazione.
    (Omissis).