Il comune di Turriaco (Gorizia) ha adottato il 29 gennaio 2001 la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
    1)  Di  stabilire  e  confermare  per  l'anno  2001,  le aliquote
differenziate  per  l'imposta comunale sugli immobili, nella seguenti
misure:
      A)  del  6  per  mille, l'aliquota di base sui fabbricati, aree
fabbricabili  e  terreni  agricoli  sui  nel  territorio  comunale, a
qualsiasi  uso  adibiti,  ivi  compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' di impresa;
      B) un'aliquota agevolata nella misura dell'1 per mille a favore
di  proprietari  che  eseguano interventi volti al recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati   nei  centri  storici,  prendendo  atto  che  l'aliquota
agevolata  sara'  applicata  alle  predette unita' immobiliari per la
durata  di tre anni dall'inizio dei lavori, ex art. 1, comma 5, legge
27 dicembre 1997, n. 449;
      C)  un'aliquota  pari  al  7  per mille nei casi di alloggi non
locati,  cosi'  come  previsto  dall'art. 3, comma 53, della legge n.
662/1996.  A  tal  fine  non  si  considera alloggio non beato quello
concesso  in  comodato  gratuito  a  parenti entro il quarto grado ed
affini di primo grado che ivi abbiano fissato la propria residenza;
      D)  di  incrementare  l'importo  della  detrazione  dovuta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di
L. 500.000 per i seguenti casi:
        a)   abitazione  principale  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  ha residenza in istituto di
ricovero  o sanitario permanente, a condizione che l'immobile non sia
locato;
        b)  abitazione  principale posseduta a titolo di proprieta' o
usufrutto  da  nucleo  familiare  il  cui  reddito  lordo  sia pari o
inferiore a L. 10.000.000;
        c)  abitazione  principale posseduta a titolo di proprieta' o
usufrutto da nucleo familiare al cui interno e' presente un portatore
di  handicap  al  100%  il  cui  reddito  lordo sia pan o inferiore a
L. 20.000.000  per  nuclei  con una una persona. A tale reddito vanno
aggiunte   L. 5.000.000  per  ogni  ulteriore  componente  il  nucleo
familiare.
    (Omissis).