IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Vista  la  nota del presidente della corte di appello di Venezia in
data  26  giugno 2001, prot. n. 1218/3/PD/bm, dalla quale risulta che
l'ufficio  unico  notificazioni  esecuzioni  e protesti del distretto
della  corte  indicato  nel  dispositivo  del presente decreto non e'
stato  in  grado di funzionare regolarmente dal 18 al 23 giugno 2001,
per le operazioni di trasloco;
  Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;
  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437;
Decreta:    In  conseguenza  del  mancato  funzionamento dell'ufficio
unico  notificazioni  esecuzioni e protesti del distretto della corte
d'appello di Venezia dal 18 al 23 giugno 2001, i termini di decadenza
per  il  compimento  di  atti  presso  il  detto ufficio o a mezzo di
personale  addettovi,  scadenti nei giorni di mancato funzionamento o
nei  cinque  giorni  successivi  sono  prorogati di quindici giorni a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Roma, 6 luglio 2001
                                                Il Ministro: Castelli