IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Viste  le direttive n. 87/405/CEE, n. 86/662/CEE, n. 88/180/CEE, n.
81/181/CEE, concernenti rispettivamente le emissioni sonore della gru
a  torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici
e tosaerba;
  Visti  i decreti legislativi di attuazione delle predette direttive
comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137;
  Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994,
n.  316, 25 marzo 1994, n. 317, concernenti le condizioni e modalita'
per  le  autorizzazioni  agli  organismi  nazionali al rilascio delle
relative certificazioni;
  Vista  la  richiesta presentata dalla societa' PRO-CERT S.r.l., con
sede in Sassuolo (Modena), via Madrid n. 12;
  Rilevato  che  la  documentazione  pervenuta  e'  conforme a quanto
indicato nei decreti ministeriali;
  Considerato  che  la societa' PRO-CERT S.r.l., con sede in Sassuolo
(Modena),  via  Madrid  n. 12, ha dichiarato di soddisfare ai criteri
minimi per la designazione degli organismi di controllo;
  Visto  l'esito  favorevole  dell'istruttoria condotta dall'apposita
Commissione  di  coordinamento  formata dai Ministeri delle attivita'
produttive,   del  lavoro  e  previdenza  sociale,  della  sanita'  e
dell'ambiente,  convocata  ai sensi dell'art. 2, comma 5, dei decreti
sopra citati e svoltasi il 21 maggio 2001;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  La societa' PRO-CERT, con sede in Sassuolo (Modena), via Madrid
n.  12,  e'  autorizzata  al  rilascio  delle certificazioni CE per i
livelli  di  rumore  emessi dai seguenti tipi di macchine individuate
dalle direttive CEE in premessa:
     macchine e materiali per cantieri;
      gru  a  torre,  escavatori idraulici e a fune, apripista e pale
caricatrici;
     motocompressori;
     gruppi elettrogeni di saldatura;
     gruppi elettrogeni;
     martelli demolitori azionati a mano;
     tosaerba.
  2. La certificazione CE ed il controllo di conformita' dei prodotti
di  cui  al  precedente  comma  sono effettuati secondo le forme e le
modalita' stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati
emessi   e'  inviata  con  periodicita'  trimestrale  all'Ispettorato
tecnico del Ministero delle attivita' produttive.
  3.  Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  sono riportate
nell'apposito   registro   vidimato   dall'Ispettorato   tecnico  del
Ministero delle attivita' produttive.
  4.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi  i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo
non inferiore a cinque anni.
  5.  Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale
la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 luglio 2001
                                      Il direttore generale: Visconti