Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 6, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostitutite dalle seguenti: (( "fino al 31 dicembre 2001"; )) b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: (( "fino al 31 dicembre 2001". )) Riferimenti normativi: - La legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, reca: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio". - Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 1, della citata legge 9 marzo 2001, n. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata: "6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivano da animali morti, o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001 le seguenti indennita': a) L. 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale; b) L. 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio. 7. Le indennita' di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa. 8. Le regioni e le province autonome possono altresi' disporre eventuali ulteriori misure. 9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non puo' percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attivita' per le quali sono erogate le indennita' di cui al predetto comma 6, e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore. 10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001". - Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 2, della citata legge 9 marzo 2001, n. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata: "1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio, cosi' come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio delle Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001. Sono altresi' ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio delle Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".