Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Al  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  marzo 2001, n. 49, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  1, comma 6, le parole: "fino al 31 maggio 2001"
sono sostitutite dalle seguenti: (( "fino al 31 dicembre 2001"; ))
    b)  all'articolo  2, comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001"
sono sostituite dalle seguenti: (( "fino al 31 dicembre 2001". ))
          Riferimenti normativi:
              -  La legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha convertito, con
          modificazioni,  il  decreto-legge  11  gennaio  2001, n. 1,
          reca:   "Disposizioni   urgenti   per  la  distruzione  del
          materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi
          bovine  e  delle  proteine animali ad alto rischio, nonche'
          per  l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
          basso rischio".
              -  Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 1, della
          citata  legge  9 marzo  2001,  n. 49, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "6.  L'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura, di
          seguito  denominata  Agenzia,  riconosce  al  soggetto  che
          assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui
          al  comma 1, che derivano da animali morti, o macellati nel
          territorio  italiano  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente  decreto  e  fino  al 31 dicembre 2001 le seguenti
          indennita':
                a) L. 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico
          a rischio e ad alto rischio tal quale;
                b)  L. 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali
          trasformate  ed ottenute da materiale specifico a rischio e
          ad alto rischio.
              7.  Le  indennita'  di  cui  al  comma  6  sono erogate
          forfettariamente   per  i  costi  relativi  al  trattamento
          preliminare    e   all'incenerimento   o   coincenerimento,
          effettuati  da imprese riconosciute o autorizzate e ad ogni
          altra spesa a tali operazioni connessa.
              8.  Le  regioni e le province autonome possono altresi'
          disporre eventuali ulteriori misure.
              9.  Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non puo'
          percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attivita'
          per  le quali sono erogate le indennita' di cui al predetto
          comma  6,  e  disposte  le  misure di cui al comma 8, salvo
          accordi  interprofessionali  di filiera tra le associazioni
          rappresentative del settore.
              10.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  hanno
          efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001".
              - Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 2, della
          citata  legge  9 marzo  2001,  n. 49, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "1.    L'Agenzia    provvede    all'ammasso    pubblico
          obbligatorio  delle proteine animali trasformate e ottenute
          da materiale a basso rischio, cosi' come definiti dall'art.
          5  del  decreto  legislativo  14  dicembre  1992,  n.  508,
          prodotte  nel  territorio delle Stato dalla data di entrata
          in  vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001.
          Sono  altresi'  ammesse  all'ammasso  pubblico,  nel limite
          massimo  complessivo  di 30.000 tonnellate, quelle prodotte
          nel  territorio  delle  Stato  fino alla data di entrata in
          vigore del presente decreto".