IL MINISTRO DELL'INTERNO
           delegato per il coord. della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2001 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nei  territori  della  provincia  di  Catania  colpiti  dall'eruzione
dell'Etna  verificatasi  a  decorrere dal 13 luglio 2001 e tuttora in
atto;
  Ritenuto   urgente  porre  in  essere  ogni  utile  intervento  per
fronteggiare   l'emergenza   e   favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni  di  vita  delle popolazioni interessate, la ripresa delle
attivita' produttive ed il ripristino delle infrastrutture;
  Considerato   che  gli  interventi  riguardano  la  gestione  delle
operazioni   tecniche   volte   a  ridurre  gli  effetti  dell'evento
calamitoso,  i  primi interventi a favore della popolazione e l'avvio
delle  operazioni  per  il ripristino delle infrastrutture e dei beni
privati danneggiati;
  Considerato  che  per  i  termini  relativi  agli adempimenti ed ai
versamenti  di  natura  tributaria  si provvede ai sensi dell'art. 9,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  Sentita la regione Siciliana;
  Su  proposta  del  direttore  dell'Agenzia  di  protezione  civile,
prof. Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il  presidente  della provincia regionale di Catania e' nominato
commissario   delegato  per  l'attuazione  degli  interventi  urgenti
ritenuti   necessari   per   limitare  e  ridurre  i  danni  connessi
all'attuale  attivita' eruttiva dell'Etna. A tale scopo e' affiancato
da  un  vice-commissario,  individuato nel comandante provinciale dei
Vigili   del  fuoco  di  Catania,  cui  e'  affidato  il  compito  di
individuare,  coordinare e dirigere tutti gli interventi tecnici. Per
queste  attivita'  il commissario ed il vice commissario si avvalgono
di  norma  delle  strutture  tecniche ed operative dello Stato, della
regione  Siciliana, della provincia regionale di Catania e dei comuni
interessati.  E' comunque autorizzato, ove necessario, il ricorso con
procedura d'urgenza, a ditte private. A favore del vice-commisario e'
autorizzata  la  corresponsione  di una indennita' mensile pari a 150
ore di straordinario.
  2. Il  piano  degli  interventi  urgenti  da attuare e' sottoposto,
anche  per stralci, al parere di un comitato istituzionale presieduto
dal  prefetto  di  Catania  e  composto dal direttore dell'agenzia di
protezione  civile,  dal  presidente  della  regione  Siciliana o suo
delegato;  dal  presidente della provincia regionale di Catania e dai
sindaci dei comuni di Nicolosi e Belpasso.
  3. Per  l'attuazione  degli interventi e per le attivita' di cui al
comma 1,  nonche'  per  quelli  gia' disposti in emergenza dagli enti
locali,   e'  assegnata  sulla  contabilita'  speciale  intestata  al
commissario delegato, una prima somma di lire 15 miliardi. L'onere e'
posto  a carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353
- Fondo della protezione civile).
  4.   Il   prefetto   di   Catania   provvede  al  coordinamento  ed
all'attuazione degli interventi necessari a regolamentare gli accessi
al  vulcano  ed  assicurare i primi soccorsi, alla predisposizione ed
all'attuazione  del  piano  d'emergenza, avvalendosi, oltre che della
prefettura  di  Catania, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale
dei  vigili del fuoco, delle Forze armate, dell'Agenzia di protezione
civile,  della regione Siciliana, degli enfi locali e delle strutture
scientifiche dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Per
le  attivita' sopra indicate, per gli oneri connessi al trasporto dei
beni   mobili   della  protezione  civile  e  per  il  rimborso  alle
organizzazioni  di  volontariato,  compresi  gli  oneri sostenuti dai
datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalita'
della  presente  ordinanza,  e'  assegnata al prefetto di Catania una
prima  somma  di  lire  3  miliardi.  L'onere e' posto a carico delle
disponibilita'  dell'U.P.B.  20.2.1.3  dello  stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  (cap. 9353 - Fondo della
protezione civile).
  5.  Il  comandante  provinciale  di Catania del Corpo nazionale dei
Vigili  del  fuoco  e'  autorizzato a potenziare il servizio connesso
all'emergenza  in  corso,  anche attraverso la corresponsione, per la
durata  massima  di  due  mesi,  di compensi per lavoro straordinario
effettivamente reso oltre il limite previsto dalla vigente normativa.
Allo  stesso  comando  provinciale del corpo nazionale dei vigili del
fuoco  e',  altresi', assegnato un contributo di lire 100 milioni per
materiali    e   consumi   connessi   agli   interventi.   All'onere,
complessivamente  valutato  in lire 280 milioni, si provvede a carico
dello stanziamento di cui al precedente comma. Il prefetto di Catania
e'  autorizzato a trasferire le relative somme al comando provinciale
dei vigili del fuoco.
  6.   Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza  in  corso
sull'Etna, il gruppo elicotteri dei Vigili del fuoco e' autorizzato a
posizionare  un  serbatoio  per  il rifornimento del carburante nelle
zone delle operazioni ed il prelievo del carburante e' esentato, fino
al   31 dicembre  2001  dal  pagamento  dell'accisa  in  deroga  agli
articoli 14 e 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  7.   La  regione,  la  provincia  ed  i  comuni  interessati,  sono
autorizzati  con  oneri a carico della disponibilita' di cui al comma
3,  a  corrispondere  al  personale dipendente, per l'espletamento di
attivita'  direttamente  connesse  agli  eventi  di cui alla presente
ordinanza  e  per  la durata massima di due mesi, compensi per lavoro
straordinario  effettivamente  reso  oltre  i  limiti  previsti dalla
vigente  normativa  e  comunque  nel  limite  di  70  ore mensili. Ai
dirigenti  a  cui sono stati affidati specifici compiti per attivita'
direttamente  connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso
forfetario rapportato alla retribuzione dello stipendio base.
  8.  La  prefettura  di  Catania  e'  autorizzata a corrispondere al
proprio  personale, con oneri a carico della disponibilita' di cui al
comma  4,  per  la  durata  massima  di due mesi, compensi per lavoro
straordinario  effettivamente  reso  oltre  i  limiti  previsti dalla
vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili.