IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coord. della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della provincia di Catania colpiti dall'eruzione dell'Etna verificatasi a decorrere dal 13 luglio 2001 e tuttora in atto; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per fronteggiare l'emergenza e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive ed il ripristino delle infrastrutture; Considerato che gli interventi riguardano la gestione delle operazioni tecniche volte a ridurre gli effetti dell'evento calamitoso, i primi interventi a favore della popolazione e l'avvio delle operazioni per il ripristino delle infrastrutture e dei beni privati danneggiati; Considerato che per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; Sentita la regione Siciliana; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della provincia regionale di Catania e' nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti ritenuti necessari per limitare e ridurre i danni connessi all'attuale attivita' eruttiva dell'Etna. A tale scopo e' affiancato da un vice-commissario, individuato nel comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, cui e' affidato il compito di individuare, coordinare e dirigere tutti gli interventi tecnici. Per queste attivita' il commissario ed il vice commissario si avvalgono di norma delle strutture tecniche ed operative dello Stato, della regione Siciliana, della provincia regionale di Catania e dei comuni interessati. E' comunque autorizzato, ove necessario, il ricorso con procedura d'urgenza, a ditte private. A favore del vice-commisario e' autorizzata la corresponsione di una indennita' mensile pari a 150 ore di straordinario. 2. Il piano degli interventi urgenti da attuare e' sottoposto, anche per stralci, al parere di un comitato istituzionale presieduto dal prefetto di Catania e composto dal direttore dell'agenzia di protezione civile, dal presidente della regione Siciliana o suo delegato; dal presidente della provincia regionale di Catania e dai sindaci dei comuni di Nicolosi e Belpasso. 3. Per l'attuazione degli interventi e per le attivita' di cui al comma 1, nonche' per quelli gia' disposti in emergenza dagli enti locali, e' assegnata sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato, una prima somma di lire 15 miliardi. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). 4. Il prefetto di Catania provvede al coordinamento ed all'attuazione degli interventi necessari a regolamentare gli accessi al vulcano ed assicurare i primi soccorsi, alla predisposizione ed all'attuazione del piano d'emergenza, avvalendosi, oltre che della prefettura di Catania, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, dell'Agenzia di protezione civile, della regione Siciliana, degli enfi locali e delle strutture scientifiche dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Per le attivita' sopra indicate, per gli oneri connessi al trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalita' della presente ordinanza, e' assegnata al prefetto di Catania una prima somma di lire 3 miliardi. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). 5. Il comandante provinciale di Catania del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' autorizzato a potenziare il servizio connesso all'emergenza in corso, anche attraverso la corresponsione, per la durata massima di due mesi, di compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre il limite previsto dalla vigente normativa. Allo stesso comando provinciale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', assegnato un contributo di lire 100 milioni per materiali e consumi connessi agli interventi. All'onere, complessivamente valutato in lire 280 milioni, si provvede a carico dello stanziamento di cui al precedente comma. Il prefetto di Catania e' autorizzato a trasferire le relative somme al comando provinciale dei vigili del fuoco. 6. Per l'attuazione degli interventi di emergenza in corso sull'Etna, il gruppo elicotteri dei Vigili del fuoco e' autorizzato a posizionare un serbatoio per il rifornimento del carburante nelle zone delle operazioni ed il prelievo del carburante e' esentato, fino al 31 dicembre 2001 dal pagamento dell'accisa in deroga agli articoli 14 e 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 7. La regione, la provincia ed i comuni interessati, sono autorizzati con oneri a carico della disponibilita' di cui al comma 3, a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attivita' direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili. Ai dirigenti a cui sono stati affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfetario rapportato alla retribuzione dello stipendio base. 8. La prefettura di Catania e' autorizzata a corrispondere al proprio personale, con oneri a carico della disponibilita' di cui al comma 4, per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili.