Il  comune di Fossacesia (Chieti) ha adottato il 17 febbraio 2001
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
    (Omissis).
    di  confermare  per  l'anno  2001  le aliquote gia' stabilite con
delibera   di   Consiglio   comunale   n.   16  dell'8 marzo  2000  e
all'adeguamento delle detrazioni riguardanti l'imposta comunale sugli
immobili, nella maniera seguente:
      abitazione. principale dei residenti 6,5 per mille;
      tutte le altre unita' immobiliari 7 per mille;
      immobili   destinati   ad   attivita'   produttive  (commercio,
artigianato,  esercizi  pubblici  ed  affini,  attivita'  sportive  e
ricreative) 6 per mille;
      unita' immobiliari possedute da enti senza scopi di lucro 4 per
mille;
      fabbricati  realizzati  per la vendita e non venduti da imprese
che   hanno   per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  l'attivita'  di
costruzione e alienazione di immobili (per un periodo massimo di anni
tre  a  partire  dalla data di ultimazione della costruzione 4,75 per
mille.
    Fermo restando le detrazioni per la prima abitazione nella misura
di  L.  200.000  e  le altre riduzioni e detrazioni dovute per legge,
viene  determinata  una  detrazione  di  L. 300.000 esclusivamente in
alternativa  alla  riduzione  ordinaria di L. 200.000 per le seguenti
fattispecie:
      contribuente  nel cui nucleo familiare e' presente un portatore
di  handicap  in  situazione  di gravita' di cui all'art. 3, comma 3,
della  legge  n. 104/1992, accertata dalla competente commissione ASL
ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;
      contribuente   nel   cui   nucleo   familiare   siano  presenti
esclusivamente titolari di pensioni minime sociali ed il cui reddito,
nell'anno   precedente,   e'  determinato  oltreche'  dalle  predette
pensioni   sociali,   esclusivamente  dalla  rendita  dell'abitazione
principale;
      contribuenti  che  contraggono matrimonio nell'anno 2001, anche
residenti  in  immobile  di  proprieta'  di affini e parenti entro il
terzo  gado,  concesso  in comodato gratuito regolarmente registrato;
la maggiore detrazione spetta anche per l'anno successivo a quello in
cui si e' contratto il matrimonio;
      assegnatari  di  alloggi  degli  istituti  autonomi per le case
popolari.
    I   contribuenti   interessati   alla maggiore   detrazione   per
l'abitazione  principale,  sono tenuti a presentare domanda al comune
prima   dell'effettuazione  dei  versamenti  dell'imposta  (giugno  -
dicembre),  utilizzando  gli  appositi  modelli  da  ritirare  presso
l'ufficio  tributi;  in mancanza della domanda l'ufficio provvedera',
in  fase  di  controllo,  ad  applicare la detrazione ordinaria di L.
200.000.
    (Omissis).