Il  comune  di  Montasola (Rieti) ha adottato il 23 marzo 2001 la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
    (Omissis).
    1.  di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
anche  per  l'anno  2000  nella  misura del 5 per mille rapportato al
valore degli immobili;
    2.  per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662;
    3.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare  lire  200.000 rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la
determinazione   dell'imposta   dovuta   per   le   predette   unita'
immobiliari, e' inoltre stabilito che:
      a) l'importo  di  lire  200.000 di cui sopra sia elevato a lire
220.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;
    4.  si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al
capo I  e  di  quanto  oggetto del capo IV, nonche' della definizione
della  riduzione  o  detrazione  di  cui  al capo V sono state tenute
presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio
annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti
rispettano tale equilibrio;
    5.  di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
    (Omissis).