IL SEGRETARIO GENERALE
                dell'Autorita' di bacino del fiume Po

  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 3130 del 30 aprile 2001,
recante  "Interventi  urgenti  per  la  messa  in sicurezza dell'area
Enea-Eurex di Saluggia" che dispone:
    all'art.  1,  comma  2,  che  gli  interventi  di protezione, dal
pericolo   di   essere  dispersi  nell'ambiente  a  causa  di  eventi
alluvionali e allagamenti, dei residui radioattivi contenuti nel sito
Eurex   di   Saluggia,  devono  essere  progettati  e  realizzati  in
conformita' alle prescrizioni idrauliche dell'Autorita' di bacino del
fiume Po;
    all'art.  2, comma 3, che l'Autorita' di bacino del fiume Po deve
provvedere,  con procedura d'urgenza, alla riperimetrazione del Piano
stralcio  delle  fasce  fluviali  resa  necessaria  dall'applicazione
dell'ordinanza  medesima,  e  che  in  deroga alle procedure previste
dalla  legge  18 maggio  1989,  n.  183, la variante e' approvata dal
comitato  tecnico  dell'Autorita'  di bacino e diviene immediatamente
esecutiva;
  Premesso che:
    il  sito  Enea-Eurex  di Saluggia ricade in un'area che il "Piano
stralcio  delle  fasce  fluviali"  (PSFF)  approvato  con decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 classifica come
fascia  di  esondazione (fascia B) e che pertanto il sito medesimo e'
soggetto  alle  limitazioni  d'uso  del  suolo  di  cui alle norme di
attuazione  del  Piano  e  che  ai  fini  della  realizzazione  degli
interventi,  necessari  per  la messa in sicurezza, e' indispensabile
procedere all'esclusione dell'area dall'applicazione di tali norme;
    come  risulta  dal  verbale  della riunione del 20 aprile 2001, a
firma   del   coordinatore   del   servizio  ecologico  nucleare  del
Dipartimento  della  protezione  civile, per addivenire alla messa in
sicurezza  dell'area  e'  necessario,  nel  breve  termine, la difesa
idraulica  degli  impianti  presenti  nel  sito, e in particolare del
settore  dedicato  allo  stoccaggio  dei  rifiuti liquidi, attraverso
opere   atte  a  fronteggiare  i  possibili  eventi  alluvionali  che
potrebbero  riproporsi gia' a partire dal prossimo autunno; nel medio
termine, la solidificazione dei rifiuti liquidi, mediante le migliori
e  piu' rapide e sicure tecnologie disponibili; nel lungo termine, la
bonifica  dell'area  e la sua restituzione agli usi individuati dalle
autorita' competenti;
    l'esclusione   dell'area   dall'applicazione  delle  norme  e  la
conseguente  riperimetrazione  delle  fasce  fluviali  hanno pertanto
carattere temporaneo;
  Preso atto che:
    il   comitato  tecnico,  nella  seduta  del  12 giugno  2001,  ha
approvato  le  seguenti  prescrizioni  idrauliche in conformita' alle
quali  devono  essere progettati e realizzati gli interventi di messa
in sicurezza del sito in questione:
      1. portata di piena al colmo: Q500 = 4.000 m3/s;
      2. scenari di piena da assumere in concomitanza dell'evento:
        cedimento del rilevato ferroviario in sponda sinistra e degli
argini del canale Farini nella posizione piu' gravosa per il sito;
        cedimento del rilevato ferroviario in sponda destra;
        ostruzione   del   ponte  sul  canale  Cavour  e  conseguente
sormonto;
  Per  ogni  porzione dell'opera di difesa del sito deve essere presa
in  conto  la condizione di livelli idrici e di velocita' di corrente
piu'   gravosa  derivante  dalla  combinazione  degli  scenari  sopra
indicati;
      3. i   valori   preliminari,  desunti  dallo  studio  idraulico
condotto  dall'Autorita'  di  bacino,  relativi  alle  massime  quote
idriche e velocita' raggiunte durante tutti gli scenari simulati:
        quota idrica massima 173,5 m s.l.m.;
        modulo della velocita' massima non superiore a 2 m/s in tutti
i  lati  del  sito ad eccezione del lato direttamente prospiciente la
sponda della Dora Baltea dove il valore massimo della velocita' e' di
4 m/s;
        costituiscono  valori minimi di dimensionamento dell'opera di
difesa  e  gli  stessi  possono  eventualmente  essere maggiorati  in
funzione  del  fatto  che  la  normativa  di sicurezza legata al sito
nucleare   prescriva   l'assunzione   di  coefficienti  di  sicurezza
superiori  a  quelli  normalmente adottati per la realizzazione delle
opere idrauliche di difesa;
        lo  stesso  comitato  ha  approvato la riperimetrazione delle
fasce fluviali di cui alla tavola allegata alle seguenti condizioni:
      4. l'esclusione  del  sito  dall'applicazione  delle  norme  di
attuazione  del  Piano  deve  avere  carattere temporaneo ed e' fatto
carico  all'Enea  di  restituire l'area conformemente alle previsioni
del   PSFF,  una  volta  completato  il  trasferimento  delle  scorie
radioattive e bonificato il sito;
      5. le  attivita'  all'interno  dell'area  come risultante dalla
riperimetrazione   non   dovranno  comportare  una  variazione  della
qualita'  e  della  quantita' di scorie radioattive custodite per non
aumentare il rischio nucleare attualmente presente;
      6. gli    interventi    urbanistico-edilizi    devono    essere
esclusivamente  rivolti  all'attuazione degli interventi necessari al
mantenimento  in  sicurezza  dei  depositi  dei  rifiuti  radioattivi
attualmente   presenti   in  sito,  conformemente  alle  prescrizioni
dell'autorita'  nucleare  di  controllo,  la realizzazione e gestione
degli  impianti  per  il  trattamento  e l'inertizzazione dei rifiuti
attualmente  presenti  in  sito,  l'attuazione, la realizzazione e la
gestione delle attivita' e degli impianti per la custodia in sito dei
prodotti  risultanti  dalle  attivita'  sopra descritte; l'attuazione
delle  attivita'  e  degli  interventi  necessari per la bonifica del
sito;
    il comitato tecnico ha infine richiesto che:
      1. ai  fini  della  tutela  delle  falde  profonde da possibili
contaminazioni:
        siano  disattivati  con  chiusura  di  tipo minerario tutti i
pozzi completati nell'acquifero Villafranchiano;
        venga  predisposto  un progetto di integrazione della rete di
monitoraggio attualmente presente per la verifica degli effetti sulle
falde superficiale e profonda degli interventi di messa in sicurezza;
      2. in attesa della definizione e realizzazione di interventi di
sistemazione  idraulica definitiva del tratto di Dora Baltea compreso
fra il ponte ferroviario a monte e la confluenza in Po sia realizzata
una savanella in sponda destra in corrispondenza del sito;
      3. sia verificata l'idoneita' dell'attuale rete di monitoraggio
idrologico  e  idrometrico  ai  fini  degli  interventi di protezione
civile;
  Per quanto sopra esposto;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  del  sito  Enea-Eurex di
Saluggia  devono  essere  progettati e realizzati in conformita' alle
seguenti prescrizioni idrauliche:
    1. portata di piena al colmo: Q500 = 4.000m3/s;
    2. scenari di piena da assumere in concomitanza dell'evento:
      cedimento  del  rilevato ferroviario in sponda sinistra e degli
argini del canale Farini nella posizione piu' gravosa per il sito;
      cedimento del rilevato ferroviario in sponda destra;
      ostruzione del ponte sul canale Cavour e conseguente sormonto.
  Per  ogni  porzione dell'opera di difesa del sito deve essere presa
in  conto  la condizione di livelli idrici e di velocita' di corrente
piu'   gravosa  derivante  dalla  combinazione  degli  scenari  sopra
indicati;
    3. i  valori  di  seguito  indicati,  relativi alle massime quote
idriche  e  velocita'  raggiunte  durante  tutti gli scenari simulati
nell'ambito  dello specifico studio idraulico condotto dall'Autorita'
di   bacino,  costituiscono  valori  minimi  per  il  dimensionamento
dell'opera di difesa:
      quota idrica massima 173,5 m s.l.m.;
      modulo della velocita' massima non superiore a 2 m/s in tutti i
lati  del  sito  ad  eccezione  del lato direttamente prospiciente la
sponda della Dora Baltea dove il valore massimo della velocita' e' di
4 m/s.
  Tali valori possono eventualmente essere maggiorati in funzione del
fatto che la normativa di sicurezza legata al sito nucleare prescriva
l'assunzione   di   coefficienti  di  sicurezza  superiori  a  quelli
normalmente  adottati  per la realizzazione delle opere idrauliche di
difesa.