IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999,
n. 517;
  Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che  nelle  riunioni  di  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  dell'8 marzo,  del  22 marzo,  del 19 aprile e del 24 aprile
2001  non  e'  stata  raggiunta  l'intesa di cui all'art. 8, comma 1,
della citata legge n. 59 del 1997;
  Ritenuto  di  dover  procedere ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
citata legge n. 59 del 1997;
  Visto  il  parere  della competente Commissione parlamentare per le
questioni regionali, espresso nella seduta del 17 maggio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2001;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  della  sanita' e dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;

                             A d o t t a
           il seguente atto di indirizzo e coordinamento:

                               Art. 1.
                  Partecipazione delle universita'
                    alla programmazione sanitaria

  1.  Le  universita'  contribuiscono, per gli aspetti concernenti le
strutture  e  le  attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento
delle  proprie  funzioni  istituzionali  di  didattica  e di ricerca,
all'elaborazione   dei   piani   sanitari   regionali,  nonche'  alla
definizione   di  indirizzi  di  politica  sanitaria  e  di  ricerca,
programmi  di  intervento  e  modelli organizzativi delle strutture e
delle attivita' di cui sopra.
  2.  Prima  dell'adozione  o  dell'adeguamento  del  piano sanitario
regionale,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
acquisiscono  formalmente,  in ordine alle materie di cui al comma 1,
il  parere  delle  universita'  sedi  della  facolta'  di  medicina e
chirurgia  ubicate nel proprio territorio. I piani sanitari regionali
tengono,  altresi',  conto delle intese raggiunte tra le regioni e le
province  autonome  interessate  e le universita' per le attivita' di
didattica  e  di  ricerca,  programmate  dalle facolta' di medicina e
chirurgia,  che  interessino  i rispettivi territori. Il parere delle
universita'  e'  reso  direttamente  e  puo'  anche  essere  espresso
attraverso  il  comitato regionale di coordinamento delle universita'
di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
27 gennaio  1998,  n.  25.  Il  parere  si  intende espresso in senso
favorevole qualora non pervenga entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
  3.  I  pareri  e le intese di cui al comma 2, ovvero l'attestazione
della  mancata  espressione del parere nei termini ivi indicati, sono
allegati  allo  schema  o  progetto  di  piano sanitario regionale da
trasmettere al Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 1, comma 14,
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive
modificazioni.
  4.  Per  le  materie  che  implicano  l'integrazione  tra attivita'
assistenziali,  didattiche e di ricerca, i protocolli d'intesa tra la
regione  o  la provincia autonoma e le universita' prevedono forme di
collaborazione  nell'elaborazione  e nella stesura di proposte per la
formulazione  del  piano  sanitario  regionale o di altri documenti o
progetti  concernenti la programmazione attuativa regionale e locale,
tenendo  conto dei programmi di sviluppo delle facolta' di medicina e
chirurgia,   deliberati   dalle   stesse  e  approvati  dagli  organi
dell'ateneo,  trasmessi  alla regione ed alle aziende di cui all'art.
2,  commi 1 e 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre
1999,     n.     517,    di    seguito    indicate    come    aziende
ospedaliero-universitarie.
  5.  Per  assicurare  l'integrazione  tra  attivita'  assistenziale,
didattica  e  di ricerca i protocolli d'intesa specifica le modalita'
atte  ad  assicurare  la  programmazione  concordata  delle attivita'
dell'azienda  ospedalierouniversitaria e della facolta' di medicina e
chirurgia, nel rispetto delle distinte autonomie istituzionali.
  6.  I protocolli d'intesa definiscono altresi' forme e modalita' di
concertazione tra la regione o la provincia autonoma e le universita'
per   soddisfare,   mediante  l'individuazione  delle  strutture  del
servizio  sanitario  regionale costituenti, insieme alle universita',
la  rete  didattico-formativa,  le  specifiche esigenze connesse alla
formazione   degli  specializzandi,  alla  formazione  del  personale
sanitario,  nonche'  all'accesso  ai ruoli dirigenziali, tenuto conto
delle   esigenze  della  programmazione  sanitaria  regionale  e  nel
rispetto delle prerogative e dei compiti dell'universita'.
  7.  La regione o la provincia autonoma e' tenuta a riconoscere alle
aziende ospedaliero-universitarie nonche' alle aziende nelle quali si
realizza  l'integrazione  tra attivita' assistenziale, didattica e di
ricerca  della  facolta'  di  medicina  e chirurgia i maggiori costi,
determinati  in  rapporto  alla  produzione assistenziale assicurata,
indotti  sulle  attivita' assistenziali dalle funzioni di didattica e
di  ricerca,  detratta  una quota correlata ai minori costi derivanti
dall'apporto  di  personale  universitario. Le modalita' ed i criteri
per  la  determinazione dei maggiori costi sono stabiliti all'art. 7,
comma  2,  del decreto legislativo n. 517 del 1999. Le risorse che le
regioni  attribuiscono  alle  aziende per sostenere i maggiori costi,
come  sopra  determinati,  sono  evidenziate  negli  atti di bilancio
aziendale;  nei  medesimi  atti  sono altresi' evidenziate le risorse
messe   a  disposizione  dall'universita'  in  termini  di  personale
attrezzature ed immobilizzazioni.
  8.  I  protocolli  d'intesa  disciplinano  inoltre  le modalita' di
compartecipazione   delle   regioni   o  province  autonome  e  delle
universita',  per  quanto  di  rispettiva competenza e nell'ambito di
piani  pluriennali di rientro, ai risultati di gestione delle aziende
ospedalierouniversitarie   di   riferimento,   secondo  le  modalita'
previste  nell'atto  di  indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8,
comma 7, del decreto legislativo n. 517 del 1999.
  9.  Successivamente alla stipula dei protocolli d'intesa, regione o
provincia  autonoma  ed  universita'  possono  integrare o rimodulare
l'individuazione   di   strutture   assistenziali  per  le  finalita'
istituzionali  della  facolta'  di  medicina  e chirurgia, qualora ne
ravvisino le ragioni d'urgenza ed opportunita' didattico-scientifica.