IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che nelle riunioni di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'8 marzo, del 22 marzo, del 19 aprile e del 24 aprile 2001 non e' stata raggiunta l'intesa di cui all'art. 8, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997; Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 59 del 1997; Visto il parere della competente Commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del 17 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001; Sulla proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; A d o t t a il seguente atto di indirizzo e coordinamento: Art. 1. Partecipazione delle universita' alla programmazione sanitaria 1. Le universita' contribuiscono, per gli aspetti concernenti le strutture e le attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all'elaborazione dei piani sanitari regionali, nonche' alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, programmi di intervento e modelli organizzativi delle strutture e delle attivita' di cui sopra. 2. Prima dell'adozione o dell'adeguamento del piano sanitario regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano acquisiscono formalmente, in ordine alle materie di cui al comma 1, il parere delle universita' sedi della facolta' di medicina e chirurgia ubicate nel proprio territorio. I piani sanitari regionali tengono, altresi', conto delle intese raggiunte tra le regioni e le province autonome interessate e le universita' per le attivita' di didattica e di ricerca, programmate dalle facolta' di medicina e chirurgia, che interessino i rispettivi territori. Il parere delle universita' e' reso direttamente e puo' anche essere espresso attraverso il comitato regionale di coordinamento delle universita' di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. I pareri e le intese di cui al comma 2, ovvero l'attestazione della mancata espressione del parere nei termini ivi indicati, sono allegati allo schema o progetto di piano sanitario regionale da trasmettere al Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 4. Per le materie che implicano l'integrazione tra attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca, i protocolli d'intesa tra la regione o la provincia autonoma e le universita' prevedono forme di collaborazione nell'elaborazione e nella stesura di proposte per la formulazione del piano sanitario regionale o di altri documenti o progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale, tenendo conto dei programmi di sviluppo delle facolta' di medicina e chirurgia, deliberati dalle stesse e approvati dagli organi dell'ateneo, trasmessi alla regione ed alle aziende di cui all'art. 2, commi 1 e 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, di seguito indicate come aziende ospedaliero-universitarie. 5. Per assicurare l'integrazione tra attivita' assistenziale, didattica e di ricerca i protocolli d'intesa specifica le modalita' atte ad assicurare la programmazione concordata delle attivita' dell'azienda ospedalierouniversitaria e della facolta' di medicina e chirurgia, nel rispetto delle distinte autonomie istituzionali. 6. I protocolli d'intesa definiscono altresi' forme e modalita' di concertazione tra la regione o la provincia autonoma e le universita' per soddisfare, mediante l'individuazione delle strutture del servizio sanitario regionale costituenti, insieme alle universita', la rete didattico-formativa, le specifiche esigenze connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario, nonche' all'accesso ai ruoli dirigenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle prerogative e dei compiti dell'universita'. 7. La regione o la provincia autonoma e' tenuta a riconoscere alle aziende ospedaliero-universitarie nonche' alle aziende nelle quali si realizza l'integrazione tra attivita' assistenziale, didattica e di ricerca della facolta' di medicina e chirurgia i maggiori costi, determinati in rapporto alla produzione assistenziale assicurata, indotti sulle attivita' assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. Le modalita' ed i criteri per la determinazione dei maggiori costi sono stabiliti all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Le risorse che le regioni attribuiscono alle aziende per sostenere i maggiori costi, come sopra determinati, sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale; nei medesimi atti sono altresi' evidenziate le risorse messe a disposizione dall'universita' in termini di personale attrezzature ed immobilizzazioni. 8. I protocolli d'intesa disciplinano inoltre le modalita' di compartecipazione delle regioni o province autonome e delle universita', per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di gestione delle aziende ospedalierouniversitarie di riferimento, secondo le modalita' previste nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 517 del 1999. 9. Successivamente alla stipula dei protocolli d'intesa, regione o provincia autonoma ed universita' possono integrare o rimodulare l'individuazione di strutture assistenziali per le finalita' istituzionali della facolta' di medicina e chirurgia, qualora ne ravvisino le ragioni d'urgenza ed opportunita' didattico-scientifica.