VISTO il decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 ed in particolare l'articolo 1, che prevede incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse; VISTO l'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 relativo a modificazioni del regime di intervento di cui agli incentivi automatici previsti dalla richiamata legge 341/95; VISTE le delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica dell'8 agosto 1995, del 18 dicembre 1997 e del 15 febbraio 2000, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1995, n. 68 del 23 marzo 1998 e n. 104 del 6 maggio 2000 ed, in particolare, la previsione di cui al punto 9 della richiamata delibera del CIPE del 18 dicembre 1997 per la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad adeguare gli interventi di cui alla delibera medesima alle decisioni dell'Unione europea; VISTA la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 ottobre 1998, n. 900355, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 31 ottobre 1998, con la quale sono state definite le istruzioni operative per l'attivazione delle richiamate misure di cui alla legge 341/1995; VISTO il decreto ministeriale 28 ottobre 1998, n. 446, concernente il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alle agevolazioni in forma automatica di cui all'articolo 8 - comma 2 - della legge 266/97 ed, in particolare, l'articolo 7 con il quale si dispone che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede ad adeguare gli interventi di cui al medesimo regolamento alle decisioni dell'Unione europea ovvero alle delibere del CIPE di attuazione della richiamata legge 341/95 in materia di incentivi automatici; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" nonche' le disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui a vari articoli del richiamato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTA la comunicazione della Commissione europea prot. N. SG(2001) D/287309 del 28 marzo 2001 con la quale, a conclusione della procedura di notifica dei regimi di aiuto in forma automatica di cui alle richiamate leggi 341/95 e 266/97, e' stato espresso il giudizio di compatibilita', sulla base delle indicazioni contenute nella lettera stessa; RAVVISATA la necessita' di procedere all'adeguamento degli interventi di cui alle leggi 341/95 e 266/97 secondo le indicazioni di cui alla richiamata nota della Commissione europea del 28 marzo 2001 nonche' alle previsioni di cui alla delibera CIPE 15 febbraio 2000 in materia di agevolazioni in forma automatica; CONSIDERATO che, relativamente alle incentivazioni automatiche nelle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, tuttora nella competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more del completamento del decentramento delle funzioni amministrative, la fissazione del termine per la presentazione delle domande, per investimenti da effettuarsi nelle aree predette, e' subordinato alla definizione da parte la Commissione europea degli approfondimenti relativamente ad alcune aree ricadenti nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato; DECRETA Articolo 1 I criteri e le modalita' secondo le quali sono concesse le agevolazioni in forma automatica rispettivamente previste dall'articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 nonche' dall'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono riportati nell'allegato A al presente decreto.