VISTO  il  decreto  legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1995, n. 341 ed in particolare
l'articolo  1,  che prevede incentivi industriali in forma automatica
nelle aree depresse;
   VISTO  l'articolo  8  della legge 7 agosto 1997, n. 266 relativo a
modificazioni   del  regime  di  intervento  di  cui  agli  incentivi
automatici previsti dalla richiamata legge 341/95;
   VISTE   le   delibere   del   Comitato  Interministeriale  per  la
Programmazione  Economica  dell'8 agosto 1995, del 18 dicembre 1997 e
del  15  febbraio  2000,  pubblicate  rispettivamente  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  246  del 20 ottobre 1995, n. 68 del 23 marzo 1998 e n.
104  del  6  maggio  2000 ed, in particolare, la previsione di cui al
punto  9  della richiamata delibera del CIPE del 18 dicembre 1997 per
la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede  ad  adeguare  gli  interventi di cui alla delibera medesima
alle decisioni dell'Unione europea;
   VISTA  la  circolare del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data 16 ottobre 1998, n. 900355, pubblicata sul
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 184 del 31 ottobre 1998, con la quale sono state definite
le  istruzioni operative per l'attivazione delle richiamate misure di
cui alla legge 341/1995;
   VISTO il decreto ministeriale 28 ottobre 1998, n. 446, concernente
il  regolamento  per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui alle
agevolazioni  in  forma  automatica di cui all'articolo 8 - comma 2 -
della  legge  266/97 ed, in particolare, l'articolo 7 con il quale si
dispone che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  si  provvede  ad adeguare gli interventi di cui al
medesimo  regolamento  alle decisioni dell'Unione europea ovvero alle
delibere  del  CIPE  di  attuazione  della richiamata legge 341/95 in
materia di incentivi automatici;
   VISTO  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112, recante:
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo  1997, n. 59" nonche' le disposizioni correttive ed integrative
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;
   VISTO  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 26
maggio  2000 di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire
alle  regioni  per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi
alle   imprese   di  cui  a  vari  articoli  del  richiamato  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   VISTA la comunicazione della Commissione europea prot. N. SG(2001)
D/287309  del  28  marzo  2001  con  la  quale,  a  conclusione della
procedura  di notifica dei regimi di aiuto in forma automatica di cui
alle  richiamate leggi 341/95 e 266/97, e' stato espresso il giudizio
di  compatibilita',  sulla  base  delle  indicazioni  contenute nella
lettera stessa;
   RAVVISATA   la   necessita'  di  procedere  all'adeguamento  degli
interventi  di  cui alle leggi 341/95 e 266/97 secondo le indicazioni
di  cui  alla  richiamata nota della Commissione europea del 28 marzo
2001  nonche'  alle  previsioni di cui alla delibera CIPE 15 febbraio
2000 in materia di agevolazioni in forma automatica;
   CONSIDERATO  che,  relativamente  alle  incentivazioni automatiche
nelle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento
e Bolzano, tuttora nella competenza del Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  nelle  more  del  completamento  del
decentramento   delle  funzioni  amministrative,  la  fissazione  del
termine  per  la  presentazione  delle  domande,  per investimenti da
effettuarsi  nelle  aree predette, e' subordinato alla definizione da
parte  la  Commissione europea degli approfondimenti relativamente ad
alcune  aree ricadenti nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo
3, lettera c) del trattato;

                               DECRETA

                             Articolo 1

   I  criteri  e  le  modalita'  secondo  le  quali  sono concesse le
agevolazioni    in    forma   automatica   rispettivamente   previste
dall'articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  341  nonche'
dall'articolo  8,  comma  2,  della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono
riportati nell'allegato A al presente decreto.