IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  dell'11 giugno  2001, acquisita in atti di questo
Ministero in data 11 giugno 2001, protocollo n. 785.376, con la quale
l'organismo  "Boreas S.r.l.", con sede legale in via Sant'Ottavio, 43
- 10124 Torino, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  30 aprile  1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al
rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
  Considerato  che  la  documentazione prodotta dall'organismo Boreas
S.r.l.  -  Torino,  soddisfa  quanto  richiesto  dalla  direttiva del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
16 settembre   1998,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che  l'organismo  Boreas S.r.l. - Torino, ha
dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di
cui  all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo Boreas S.r.l., con sede legale in via Sant'Ottavio,
43  -  10124  Torino, e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE
secondo  quanto  riportato  negli  allegati al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive -
Ispettorato tecnico.