IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  26 febbraio  1999,  di  autorizzazione  in via
provvisoria  al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva
95/16/CE, emesso a nome della societa' Sistema certificazione europea
controllo e sicurezza S.r.l., in sigla S.C.E.C. e S. S.r.l., con sede
legale in via Vincenzo Tiberio, 38 - Roma;
  Vista  l'istanza  del  22 luglio  1999, acquisita in atti di questo
Ministero in data 23 luglio 1999, protocollo n. 757.600, con la quale
l'organismo  S.C.E.C  e  S.  S.r.l. - Roma, ai sensi dell'art. 10 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha
richiesto  l'autorizzazione  al  rilascio  di certificazioni ai sensi
della direttiva 95/16/CE;
  Vista  la  nota del 9 febbraio 2000, prot. n. 0247/rb/00, acquisita
in  atti  di  questo  Ministero  in  data  11 febbraio 2000, prot. n.
757.088,  con  cui si comunica altresi' che la societa' S.C.E.C. e S.
S.r.l.  -  Roma,  ha  spostato la sua sede legale ed operativa in via
Fibreno, 28 - Roma;
  Considerato  che la documentazione prodotta dall'organismo S.C.E.C.
e  S.  S.r.l.  e'  conforme  a  quanto  richiesto dalla direttiva del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
16 settembre   1998,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato altresi' che l'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l. - Roma ha
dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di
cui  all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'organismo Sistema certificazione europea controllo e sicurezza
S.r.l.,  in  sigla  S.C.E.C.  e  S.  S.r.l.,  con  sede legale in via
Fibreno,  28  - Roma, e' autorizzato, alrilascio di certificazioni CE
secondo  quanto  riportato  negli  allegati al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2. All'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l. - Roma resta attribuito quale
numero  di  identificazione il n. 0828 gia' precedentemente assegnato
dalla Commissione europea.
  3.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  4.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
  5.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.