IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  3 novembre  1999, n. 509, portante:
"Regolamento  recante  norme  concernenti l'autonomia didattica degli
atenei";
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, recante: "Determinazione
delle classi delle lauree universitarie";
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   del   28 novembre   2000,   recante:
"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";
  Vista   la   proposta   formulata   della   commissione,   nominata
nell'adunanza  del  senato accademico del 18 dicembre 2000, intesa ad
ottenere  la  riformulazione  dell'art.  4  dello  statuto prevedendo
l'inserimento   dei   nuovi   titoli  di  studio  ed  assicurando  la
conclusione  dei  corsi  di studi, e il rilascio dei relativi titoli,
secondo  gli ordinamenti precedenti all'entrata in vigore del decreto
del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
    Tenuto  conto  del  parere  della commissione nominata dal senato
accademico  nell'adunanza  del 13 novembre 2000 per l'inserimento nei
testi  normativi  dell'Universita'  Cattolica di disposizioni volte a
rafforzare il buon andamento dell' attivita' dell'Universita';
  Preso atto dell'opportunita' di modificare l'art. 62 dello statuto,
relativo alle scuole dirette a fini speciali;
  Visto   il   parere   espresso  dal  senato  accademico  integrato,
nell'adunanza del 2 aprile 2001;
  Vista  la  delibera  del  consiglio di amministrazione del 6 aprile
2001;
  Vista la comunicazione rettorale del 20 aprile 2001, prot. n. 5226,
con   la   quale,  tra  l'altro,  e'  stata  inoltrata  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, per il
prescritto  parere  di  legittimita'  e  di merito, la documentazione
relativa alla proposta di modifica degli articoli 4 (Titoli di studio
e  attestati),  10  (Principi  comuni  di comportamento) e 62 (Scuole
dirette a fini speciali) dello statuto;
  Preso  atto  del  parere  del  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca  scientifica e tecnologica, comunicato con nota del 16 maggio
2001,  prot.  n.  1453,  con  il quale, tra l'altro, l'Universita' e'
stata  invitata  a  cassare  la  locuzione  "di primo livello" di cui
all'art. 4, comma 1, lettera a);
  Viste le delibere adottate, per le parti di propria competenza, dal
senato  accademico  integrato nell'adunanza dell'11 giugno 2001 e dal
consiglio di amministrazione nell'adunanza del 15 giugno 2001, con la
quale e' stato accolto il rilievo ministeriale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nel  titolo  I  "Principi  generali" dello statuto dell'Universita'
Cattolica  del  Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre
1996  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, l'art. 4 "Titoli di
studio e attestati" assume la seguente nuova formulazione:
  "Art.   4  (Titoli  di  studio  e  attestati).  - 1.  L'Universita'
Cattolica conferisce i seguenti titoli
    a) diploma di laurea;
    b) diploma di laurea specialistica;
    c) diploma di specializzazione.
  2.   L'Universita'  Cattolica  puo'  rilasciare  inoltre  specifici
attestati   relativi   ai   corsi   di  alta  specializzazione  e  di
perfezionamento   e   alle  altre  attivita'  istituzionali  da  essa
organizzate.
  3.   L'Universita'   Cattolica   assicura   la  conclusione,  anche
attraverso  equipollenze,  dei  corsi  di  studio  e  il rilascio dei
relativi  titoli,  secondo  gli  ordinamenti  precedenti l'entrata in
vigore  del  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".