IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, portante: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, recante: "Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, recante: "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche"; Vista la proposta formulata della commissione, nominata nell'adunanza del senato accademico del 18 dicembre 2000, intesa ad ottenere la riformulazione dell'art. 4 dello statuto prevedendo l'inserimento dei nuovi titoli di studio ed assicurando la conclusione dei corsi di studi, e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti precedenti all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; Tenuto conto del parere della commissione nominata dal senato accademico nell'adunanza del 13 novembre 2000 per l'inserimento nei testi normativi dell'Universita' Cattolica di disposizioni volte a rafforzare il buon andamento dell' attivita' dell'Universita'; Preso atto dell'opportunita' di modificare l'art. 62 dello statuto, relativo alle scuole dirette a fini speciali; Visto il parere espresso dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 2 aprile 2001; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 aprile 2001; Vista la comunicazione rettorale del 20 aprile 2001, prot. n. 5226, con la quale, tra l'altro, e' stata inoltrata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per il prescritto parere di legittimita' e di merito, la documentazione relativa alla proposta di modifica degli articoli 4 (Titoli di studio e attestati), 10 (Principi comuni di comportamento) e 62 (Scuole dirette a fini speciali) dello statuto; Preso atto del parere del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comunicato con nota del 16 maggio 2001, prot. n. 1453, con il quale, tra l'altro, l'Universita' e' stata invitata a cassare la locuzione "di primo livello" di cui all'art. 4, comma 1, lettera a); Viste le delibere adottate, per le parti di propria competenza, dal senato accademico integrato nell'adunanza dell'11 giugno 2001 e dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 15 giugno 2001, con la quale e' stato accolto il rilievo ministeriale; Decreta: Art. 1. Nel titolo I "Principi generali" dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 4 "Titoli di studio e attestati" assume la seguente nuova formulazione: "Art. 4 (Titoli di studio e attestati). - 1. L'Universita' Cattolica conferisce i seguenti titoli a) diploma di laurea; b) diploma di laurea specialistica; c) diploma di specializzazione. 2. L'Universita' Cattolica puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate. 3. L'Universita' Cattolica assicura la conclusione, anche attraverso equipollenze, dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti precedenti l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".