IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  l'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, ai commi
15  e  seguenti,  che  prevede  la concessione di contributi in conto
capitale  ed  in  conto  interessi alle societa' promotrici di centri
commerciali   all'ingrosso,  nonche'  alle  societa'  consortili  con
partecipazione maggioritaria  di  capitale  pubblico  che  realizzano
mercati agro-alimentari all'ingrosso;
  Visto   l'art.   2   del  decreto-legge  17 giugno  1996,  n.  321,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, con
il   quale   viene   istituito   il  consorzio  obbligatorio  per  la
realizzazione   e   gestione  del  sistema  informatico  dei  mercati
agro-alimentari all'ingrosso;
  Visto,  in particolare, il comma 6 del suddetto art. 2, che prevede
la  concessione al consorzio obbligatorio, per la realizzazione di un
programma  di  investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti
individuati  al  comma  1 dello stesso art. 2, le agevolazioni di cui
all'art.  11,  comma  16,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella
misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e
nel limite massimo di 6 miliardi;
  Preso  atto  che il consorzio obbligatorio si e' costituito in data
10 luglio 1997, con la denominazione consorzio Infomercati, e che con
decreto ministeriale del 22 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 245 del 20 ottobre 1997, e' stato approvato il relativo
statuto;
  Visto   l'art.   9   della  legge  5 marzo  2001,  n.  57,  recante
disposizioni  in  materia  di apertura e regolazione dei mercati, che
modifica  il  comma  6  dell'art.  2  disponendo  che le agevolazioni
vengano  riconosciute  nella forma di un contributo in conto capitale
pari  all'ottanta  per cento delle spese ammesse per la realizzazione
del predetto programma di investimenti;
  Considerato  che  il citato art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
attribuisce    al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  la  determinazione,  mediante decreto di natura non
regolamentare,   delle   spese   ammissibili  e  delle  modalita'  di
erogazione  del  contributo  in  deroga a quanto disposto dal decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, sul conferimento di funzioni e
compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n.  430,  e  la
deliberazione   CIPE   6 agosto   1999   che   devolve   al  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato la determinazione
degli indirizzi per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 11
della legge n. 41 del 28 febbraio 1986;
  Ritenuto  che  la  deliberazione  CIPE  del 30 gennaio 1997, che al
punto  1)  ha  disciplinato le modalita' di concessione ed erogazione
delle  agevolazioni  previste  dal  citato  comma 6 dell'art. 2 della
legge  8 agosto  1996,  n.  421, deve intendersi superata dalla nuova
disciplina  introdotta dal citato art. 9 della legge 5 marzo 2001, n.
57;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetto beneficiario

  1.  Soggetto  beneficiario  delle agevolazioni previste dal comma 6
dell'art.  2 della legge 8 agosto 1996, n. 421, cosi' come modificato
dall'art.  9  della  legge  5 marzo  2001,  n.  57,  e'  il consorzio
obbligatorio istituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421,
e   costituitosi   in  data  10 luglio  1997,  con  la  denominazione
"Consorzio Infomercati".