IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, ai commi 15 e seguenti, che prevede la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso; Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, con il quale viene istituito il consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso; Visto, in particolare, il comma 6 del suddetto art. 2, che prevede la concessione al consorzio obbligatorio, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti individuati al comma 1 dello stesso art. 2, le agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di 6 miliardi; Preso atto che il consorzio obbligatorio si e' costituito in data 10 luglio 1997, con la denominazione consorzio Infomercati, e che con decreto ministeriale del 22 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1997, e' stato approvato il relativo statuto; Visto l'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, che modifica il comma 6 dell'art. 2 disponendo che le agevolazioni vengano riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'ottanta per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti; Considerato che il citato art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione, mediante decreto di natura non regolamentare, delle spese ammissibili e delle modalita' di erogazione del contributo in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e la deliberazione CIPE 6 agosto 1999 che devolve al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione degli indirizzi per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 11 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986; Ritenuto che la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, che al punto 1) ha disciplinato le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal citato comma 6 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421, deve intendersi superata dalla nuova disciplina introdotta dal citato art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Decreta: Art. 1. Soggetto beneficiario 1. Soggetto beneficiario delle agevolazioni previste dal comma 6 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421, cosi' come modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e' il consorzio obbligatorio istituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421, e costituitosi in data 10 luglio 1997, con la denominazione "Consorzio Infomercati".