IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio
1995,  n.  204;  4  dicembre  1996,  n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30;
18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n.
472,  con  le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della
citata  legge  n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o
modificative;
  Visti  l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20 aprile  1994,  n. 373, che, in
attuazione  della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha
disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello   stesso  articolo,  tra  i  quali  figura  incluso  il  CIPET,
competente  ad  assumere  determinazioni  in  ordine  ai programmi da
finanziarie ai sensi della citata legge n. 211/1992;
  Visto  l'art.  22  della  legge  24 novembre 2000, n. 340 (legge di
semplificazione   1999),   che,  nell'istituire  i  piani  urbani  di
mobilita',  demanda  ad  apposito  regolamento, il cui complesso iter
richiede   ancora   tempi   lunghi   per  l'emanazione,  la  concreta
individuazione delle autorizzazioni di spesa da iscrivere in apposito
fondo  dello  stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione;
  Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che all'art. 54, comma 1,
ha  autorizzato  ulteriori limiti d'impegno per la prosecuzione degli
interventi  di  cui  agli  articoli 9  e 10 della menzionata legge n.
211/1992;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, all'art. 144, prevede
ulteriori finanziamenti per le finalita' di cui sopra;
  Viste  le  delibere  con  le  quali questo Comitato ha proceduto ad
allocare  le  risorse  recate  -  rispettivamente - dall'art. 9 della
legge   n.  211/1992,  come  rifinanziato  con  le  leggi  citate  al
primo comma  della  presente  delibera,  e  dall'art. 10 della stessa
legge,   provvedendo   altresi'  alla  finalizzazione  di  "economie"
conseguenti   all'abbassamento   del   tasso   di   sconto   ed  alla
riallocazione di disponibilita' conseguenti a revoca di finanziamenti
per tardiva presentazione dei relativi progetti;
  Vista  in particolare la propria delibera in data 1o febbraio 2001,
n.  15 (Gazzetta Ufficiale n. 103/2001), con la quale questo Comitato
ha  rideterminato i contributi assegnati ad interventi gia' attuati o
comunque  avviati ex art. 9 della citata legge n. 211/1992 e, per gli
interventi  ancora da avviare ai sensi della medesima disposizione ha
provveduto  a  definire  il nuovo quadro finanziario conseguente alle
modifiche dei precedenti programmi sino ad allora intervenute ed alle
ulteriori assegnazioni disposte con la delibera stessa;
  Viste   le   note   n.   386(Segr)E.4.5.   e   n.   531(Segr)E.4.1,
rispettivamente  del  30 marzo  e  del 2 maggio 2001, con le quali il
Ministro  dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro
dei  lavori  pubblici,  ha  trasmesso le graduatorie degli interventi
relativi alle aree metropolitane ed alle aree urbane, esaminati dalla
Commissione  di  alta  vigilanza  di  cui all'art. 4 della menzionata
legge  n.  204/1995,  ai  fini  della  finanziabilita' a carico delle
risorse   recate   dalle   leggi   n.   488/1999   e   n.   388/2000,
conseguentemente   formulando   le  proposte  di  approvazione  degli
interventi utilmente collocatisi nelle graduatorie stesse;
  Preso  atto  che,  con  decreto  16 giugno  2000,  il Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  ed il Ministero dei lavori pubblici
hanno  individuato le modalita' per la presentazione ed i criteri per
la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento a carico delle
risorse  di  cui  alla  citata  legge  n.  488/1999, ripartendo dette
risorse   tra   aree  metropolitane  ed  aree  urbane  nella  misura,
rispettivamente,  dell'80%  e  de  20%  e sancendo la validita' delle
relative  graduatorie  anche ai fini dell'allocazione delle ulteriori
risorse   recate   da  provvedimenti  legislativi  emanati  entro  il
31 dicembre 2000;
  Preso  atto  che  i  medesimi Ministeri, con successivo decreto del
19 giugno  2000,  hanno  definito  le  modalita'  di  redazione  e di
presentazione delle istanze di finanziamento;
  Preso  atto  che  la  citata  Commissione  di  alta  vigilanza,  in
relazione  a quanto disposto dal menzionato decreto interministeriale
16 giugno  2000 e nell'ambito della propria sfera di responsabilita',
ha  preliminarmente  regolamentato  l'articolazione  dei  criteri  di
valutazione,  in particolare individuandone i relativi punteggi sulla
base dei quali predisporre le graduatorie di merito;
  Ritenuto  opportuno  deliberare anche sulla proposta di riparto per
le  aree  urbane,  formulata  in  data  2 maggio  2001  e  sottoposta
direttamente  a questo Comitato, al fine di definire unitariamente il
pacchetto  d'interventi da finanziarie a carico dei fondi di cui alle
menzionate leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;
  Ritenuto sostanzialmente soddisfatto l'invito formulato ai Ministri
di  settore  da  questo  Comitato  nella  parte finale della delibera
22 giugno  2000,  n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2000), concernente
l'allocazione delle risorse ex art. 50 della legge n. 448/1998, posto
che  le  richieste di finanziamento per il completamento d'interventi
allora collocatisi ai primi posti di graduatoria e finanziati solo in
parte  hanno  trovato positivo accoglimento in caso di invarianza del
progetto in quell'occasione esaminato;
  Preso  atto  che  l'intervento  relativo  alla  linea tranviaria di
Venezia  rappresenta  una  rielaborazione  di  un precedente progetto
ammesso  a  finanziamento con delibera 22 giugno 2000, n. 70, e viene
proposto per il parziale finanziamento del costo suppletivo;
  Preso   atto   che   la   citta'  di  Torino  ha  rappresentato  la
disponibilita'  ad  accettare  il  finanziamento nei termini proposti
dalla  Commissione  di  alta  vigilanza,  di  entita'  inferiore alle
richieste;
  Preso  atto che il Ministero dei trasporti e della navigazione, con
nota  del  26 aprile  2001,  ha  esposto  le motivazioni che hanno al
momento determinato l'inserimento nella graduatoria delle aree urbane
dell'intervento  ferroviario  relativo alla regione Veneto denominato
"II  fase  S.F.M.R.",  tra  l'altro  sottolineando  che  un eventuale
diverso  inserimento  dell'intervento  stesso nella graduatoria delle
aree metropolitane non ne determinerebbe comunque il finanziamento in
relazione  al  punteggio  acquisito  ed alla conseguente collocazione
nella graduatoria medesima;
  Preso  atto  che  l'intervento relativo all'area urbana di Brindisi
rappresenta  un ulteriore lotto rispetto ad uno stralcio gia' ammesso
a  finanziamento  da  questo  Comitato  e  che  ora  viene  in  parte
modificato;
  Preso  atto  che,  con  la  citata  delibera  n. 15/2001, era stato
assegnato,   in   via  programmatica,  un  contributo  all'intervento
"Provincia di Ancona: sistema integrato autobus-treno";
  Ritenuto  di condividere in linea di massima le proposte come sopra
illustrate  e  ritenuto  di prevedere, invece, un'assegnazione in via
programmatica    per    l'intervento    di    Ancona   in   relazione
all'opportunita'   di   definire   in  modo  organico  le  iniziative
concernenti la relativa area;
  Ritenuto,   con   l'occasione,  di  procedere  ad  alcune  limitate
modifiche  dei  programmi  precedenti,  proposte  dal  Ministero  dei
trasporti e della navigazione con note del 23 e del 26 aprile 2001;
  Udito il Sottosegretario di Stato ai trasporti ed alla navigazione;
                              Delibera:
1. Allocazione nuove risorse.
  1.1. Sono  approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992,
i  programmi  d'interventi  per  le  aree metropolitane e per le aree
urbane riportati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2,
che   formano   parte   integrante   della   presente   delibera.  E'
conseguentemente   anche   approvata   la  modifica  al  primo  lotto
dell'intervento  relativo  all'area urbana di Brindisi, riportata nel
citato allegato 2.
  Agli   interventi   di  cui  ai  suddetti  programmi  e'  destinata
annualmente,   per   la   durata   di  quindici  anni,  la  quota  di
disponibilita'  indicata  nelle  tabelle  stesse:  tale  quota  e' da
intendere  quale misura massima per assicurare il finanziamento della
percentuale del costo complessivo degli interventi riportata in dette
tabelle.
  1.2. Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente   delibera   nella  Gazzetta  Ufficiale,  il  Ministero  dei
trasporti  e  della  navigazione  provvedera'  a  fornire ai soggetti
beneficiari  le  indicazioni  tecniche  per  integrare  ed adeguare i
progetti ai fini dell'approvazione di cui ai punti successivi.
  1.3. L'approvazione  definitiva  degli interventi resta subordinata
alla  trasmissione,  da  parte  dell'ente  locale interessato, di una
documentazione  dalla  quale risultino le ulteriori fonti individuate
per  assicurare  la copertura del costo residuo. Detta documentazione
dovra' pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro
novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della presente delibera.
  I  soggetti proponenti interventi che includano la realizzazione di
parcheggi  devono  quantificare  e  comunicare  al  citato Dicastero,
tempestivamente  e  comunque  non  oltre  il  termine di cui al comma
precedente,  il  costo  della  realizzazione dei parcheggi stessi, da
stralciare  dal  costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi
della  legge  n.  211/1992, e documentare le fonti individuate per la
copertura del costo cosi' stralciato, che resta a loro carico.
  Ai  fini  della  dimostrazione  della disponibilita' della quota di
cofinanziamento  prevista  al  comma 1 del presente punto, nonche' ai
fini  della  dimostrazione della disponibilita' del finanziamento dei
parcheggi,  sono  applicabili  le disposizioni di cui all'art. 43 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
  1.4. Il  Ministero dei trasporti e della navigazione definira', nel
rispetto  delle  procedure  previste  dall'art.  13  della  legge  n.
472/1999,  il costo totale dell'intervento, anche tenendo conto delle
informazioni  relative  ai parcheggi di cui al precedente punto 1.3.:
detto  costo  dovra'  ricomprendere  anche  le  previsioni  di  spesa
relative agli oneri accessori, nonche' l'I.V.A.
  Il citato Dicastero verifichera', altresi', l'effettiva sussistenza
dei  cofinanziamenti  dichiarati  dall'ente  richiedente: l'eventuale
esito  negativo  della  verifica comportera' l'automatica caducazione
del finanziamento statale.
  Del  pari, qualora il programma d'interventi includa infrastrutture
di  sosta,  il  citato Ministero provvedera' ad accertare l'effettiva
esistenza   della   copertura  finanziaria  dichiarata  dal  soggetto
beneficiario  con conseguenze analoghe a quelle sopra esposte in caso
di esiti negativi di tale accertamento.
  1.5. Il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione provvedera' a
comunicare  a  questo  Comitato  i procedimenti istruttori conclusisi
negativamente  ed  a  trasmettere,  nelle  altre  ipotesi, i relativi
provvedimenti  approvativi,  con  la  quantificazione delle riduzioni
eventualmente  operate  rispetto  al  costo  considerato in delibera,
anche  in  relazione  allo  scomputo  degli  oneri per gli interventi
relativi ai parcheggi.
  1.6. Eventuali  interessi  di  pre-ammortamento resteranno a carico
dei soggetti beneficiari.
  1.7. La consegna dei lavori dovra' essere comunque effettuata entro
18 mesi  dalla  data  di  pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale, pena la revoca del finanziamento.
  1.8. I  soggetti  beneficiari  di  interventi collocatisi utilmente
agli   ultimi   posti   di   graduatoria   e  destinatari  quindi  di
finanziamenti inferiori a quelli richiesti provvederanno ad adeguare,
in  funzione  delle  disponibilita'  cosi'  attribuite,  i  progetti,
ricercando  soluzioni  economicamente  piu'  convenienti,  ma tali da
assicurare  comunque  la  piena funzionalita' dell'intervento, ovvero
provvederanno a reperire quote maggiori di cofinanziamento in modo da
realizzare  in toto l'intervento proposto. Ai soggetti beneficiari in
questione  viene assegnato il termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale per
effettuare  le  proprie  valutazioni  al  riguardo  e  comunicare  al
Ministero    dei   trasporti   e   della   navigazione   le   proprie
determinazioni,      trasmettendo     contestualmente     l'eventuale
riadattamento progettuale.
  In tali casi, il termine di cui al punto 1.7. decorre dalla data di
ricezione  della  nota  con la quale il predetto Ministero procedera'
all'approvazione della proposta come sopra riformulata.
  1.9. I soggetti beneficiari che in sede di definizione del progetto
esecutivo   -  anche  attraverso  gare  pubbliche  -  conseguano  una
riduzione  del  costo  totale  dell'investimento  relativo al sistema
rapido  di  massa  prescelto, a seguito di mutamenti nella tecnologia
e/o  a  seguito  dell'adozione  di  project financing o di ricorso al
partenariato   pubblico/privato,  possono  trattenere  il  50%  della
riduzione  della  corrispondente  quota  a  carico  dello  Stato gia'
destinata,    da    portare    in   detrazione   dell'ammontare   del
cofinanziamento  esterno  del  progetto.  A  tal  fine  la  quota  di
partecipazione   dello   Stato   viene   indicata,   nella  colonna 3
dell'allegato  prospetto,  in  termini  percentuali rispetto al costo
complessivo dell'investimento.
  Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della
gara  per  l'affidamento  dell'esecuzione  degli  interventi  saranno
acquisite allo Stato.
  Gli  enti beneficiari sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni
dalla  data  di  esperimento della gara, al Ministero dei trasporti e
della navigazione il nuovo quadro economico e progettuale dell'opera,
evidenziando le economie rispetto all'importo del progetto esecutivo.
Il citato Ministero provvedera' a richiedere all'ente finanziatore la
corrispondente  riduzione  del  finanziamento  a  carico dello Stato,
dando comunicazione alla segreteria di questo Comitato.
  1.10. Il   Nucleo   tecnico   di   valutazione   e  verifica  degli
investimenti  pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  effettuera' le verifiche di competenza, in
coordinamento  con  il  Ministero  dei trasporti e della navigazione,
nella  fase  di  concreta realizzazione degli interventi finanziati a
carico delle risorse di cui sopra.
  1.11. Sino  all'emanazione  del regolamento previsto dalla legge n.
340/2000, questo Comitato si riserva di destinare ad altri interventi
collocati in graduatoria le quote di contributo disponibili, a valere
sulle  risorse  recate dalle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000, anche a
seguito  delle  economie  che  vengano  a  realizzarsi  ai  sensi del
precedente  punto 1.8:  a  tal fine l'intervento della regione Veneto
citato  in  premessa  verra' traslato nella graduatoria relativa alle
aree  metropolitane, qualora sia stata nel frattempo individuata, con
provvedimento  formale,  l'area  metropolitana  di  Venezia  e questa
includa il territorio interessato dalla realizzazione dell'intervento
stesso.
2. Assegnazione programmatica.
  All'intervento  proposto  dalla  provincia  di  Ancona e denominato
"Integrazione  autobus-treno" del costo complessivo di 10 miliardi e'
assegnato, a valere sulle risorse di cui agli articoli 54 della legge
n.  488/1999  e  144 della legge n. 388/2000, una quota di contributo
annuo  di  6 miliardi  per la durata di 15 anni. Il contributo verra'
assegnato    definitivamente   all'intervento   su   proposta   dalla
Commissione  infrastrutture a seguito di una valutazione organica del
progetto   complessivo,  che  includa  anche  la  tratta  cui  questo
Comitato,  con  la  richiamata  delibera  n.  15/2001,  ha  del  pari
programmaticamente destinato un contributo trentennale di 594 milioni
annui  a  valere  sul 2o limite di impegno previsto dall'art. 9 della
legge n. 211/1992.
3. Modifiche a programmi precedenti.
  3.1. Il contributo assegnato all'intervento proposto dalle Ferrovie
della   Sardegna   e   relativo   al   completamento   del   raccordo
Monserrato-San  Paolo,  ammesso  a  finanziamento  con  delibera  del
21 dicembre 1995 e del quale questo Comitato ha approvato la variante
progettuale  con  delibera  del  4 agosto  2000  adottando la diversa
denominazione  di "realizzazione 1o lotto anello metropolitano Piazza
Repubblica   (Cagliari)   -   Monserrato",   viene  rideterminato  in
6.084 milioni  di  lire annui e, al tasso attuale, sviluppa un volume
d'investimento  pari  al  77,76%  del  costo  complessivo,  giudicato
congruo  dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'importo
di lire 60.697 milioni di lire.
  Resta confermata la durata decennale del contributo e l'imputazione
del medesimo.
  3.2. In  relazione  al  diverso  grado  di  realizzazione dei lotti
dell'intervento  complessivo,  rappresentato dal soggetto attuatore e
condiviso   in   via  tecnica,  e'  approvata  la  parziale  modifica
dell'intervento  relativo  all'area  urbana  di  Bergamo,  ammesso  a
finanziamento  con  delibera  20 novembre  1995 e per il quale questo
Comitato  aveva  deliberato l'elevazione del contributo stesso al 60%
del costo nella seduta del 21 aprile 1999 (delibera n. 66/1999).
  Pertanto la dizione dell'intervento di cui sopra (Tranvia Bergamo -
S. Antonio  e  Tranvia Bergamo - Torre Boldone) viene modificata come
segue: "Tranvia Bergamo - Alzano Sopra".
  Il  contributo  assegnato  con  le citate delibere e' trasferito al
progetto  come  sopra  modificato e rappresenta la misura massima per
assicurare  il  finanziamento sino alla percentuale del 60% del costo
originario.
                               Invita:
  I  Ministri  competenti  a  sottoporre  a  questo Comitato proposte
intese  a  risolvere le problematiche tuttora esistenti relative alla
tratta   Albissola-Savona  deliberata  da  questo  Comitato  in  data
20 novembre   1995   e   facente  parte  del  complessivo  intervento
Albissola-Savona-Vado;
  Il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione, anche sulla base
dei lavori della Commissione di alta vigilanza, a sottoporre entro il
31 ottobre  2001  alla  commissione infrastrutture, per il successivo
inoltro  a  questo  Comitato,  la  relazione aggiornata ed esaustiva,
prevista  dalla citata delibera n. 70/2000, sullo stato di attuazione
del  complessivo programma d'interventi finanziato da questo Comitato
medesimo  a  carico  degli  stanziamenti recati dagli articoli 9 e 10
della  legge  n.  211/1992  e  successivi  rifinanziamenti, nonche' a
valere  sulle  risorse  per  le  aree  depresse  di  cui  alle  leggi
richiamate al punto precedente.
  La  suddetta  relazione  evidenziera'  in  particolare  i risultati
conseguiti  in  tema  di soddisfacimento delle esigenze di mobilita',
nonche'  le  ulteriori  misure necessarie, tra l'altro per assicurare
maggiore   fruibilita'   delle   opere   programmate:   a  tali  fini
ricomprendera' anche elementi sullo stato di attuazione del programma
di  ammodernamento  delle  ferrovie  concesse  e  delle  ferrovie  in
gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e
successive  modifiche  ed  integrazioni, in modo da offrire un quadro
organico  delle  iniziative avviate in materia a carico delle diverse
fonti di finanziamento.
  A decorrere dal 2002, il citato Ministero provvedera' ad aggiornare
la  relazione di cui sopra entro il 31 gennaio di ciascuna anno, sino
alla completa realizzazione del programma di cui trattasi.
    Roma, 3 maggio 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio  controllo  Ministeri  economici  e finanziari, registro n. 4
Tesoro, foglio n. 195