LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  306  del  31 dicembre  1993  con  cui  si  e'  proceduto  alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  in particolare l'art. 1, comma 3, del decretolegge 20 giugno
1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997,   recante:   "Misure   per  la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica", con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" deliberazione n. 10/98);
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  155  del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  195  del  20 agosto  1999, nel quale il "medicinale generico",
denominato  "Amoxicillina",  a  base di amoxicillina triidrata, della
Biologici  Italia  Laboratoires  S.r.l.,  con sede in Novate Milanese
(Milano),  con  particolare  riferimento  alle  forme farmaceutiche e
confezioni  di  seguito  specificate:  12  capsule  500 mg, A.I.C. n.
030051027/G,  12  compresse  1 g, A.I.C. n. 030051041/G, 5% 1 flacone
66,66  g  granul./100  ml sospensione, A.I.C. n. 030051066/G, risulta
classificata in classe "C";
  Visto   il   decreto   dirigenziale  n.  944  del  30 ottobre  2000
dell'Ufficio  valutazione  ed  immissione in commercio di specialita'
medicinali del Ministero della sanita', pubblicato per estratto nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000,
nel  quale  e'  stato  disposto il trasferimento di titolarita' della
specialita'   medicinale   denominata   "Amoxicillina",  nelle  forme
farmaceutiche  e  confezioni  sopra riportate, dalla Biologici Italia
Laboratoires  S.r.l.,  con  sede  in  Novate  Milanese (Milano), alla
Francia  farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., con sede in
Milano;
  Vista  la domanda 4 settembre 2000, con cui la Francia farmaceutici
industria farmaco biologica S.r.l. ha chiesto la riclassificazione in
classe  "A",  del  medicinale  generico  "Amoxicillina",  nella forme
farmaceutiche e confezioni sopra indicate, in analogia di specialita'
medicinali  gia'  inserite nelle classe "A", al prezzo medio europeo,
ridotto  del 20%, per effetto dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;
  Considerato   che  il  medicinale  generico  "Amoxicillina",  nelle
confezioni  sopra  citate,  e'  identico  per  confezione,  principio
attivo,   via   di   somministrazione,   posologia,   ed  indicazioni
terapeutiche,   alle   specialita'  medicinali  "Amoxicillina"  della
societa'  EG  e  "Amoxicillina" della Societa' Bioprogres, con prezzi
per  le  rispettive  confezioni di L. 5.400, di L. 11.400 e L. 3.500,
gia' rimborsate dal S.S.N.;
  Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 18 ottobre
2000,  nella  quale il medicinale a denominazione generica denominato
"Amoxicillina"  viene  riclassificato  in classe "A", al prezzo di L.
5.400  per  la  confezione  12  capsule  500  mg, di L. 11.400 per la
confezione  12  compresse  1  g,  e  di  L. 3.500 per la confezione 1
flacone 66,66 g granul./100 ml sospensione;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il medicinale a denominazione generica denominato "Amoxicillina", a
base  di amoxicillina triidrata, della Francia farmaceutici industria
farmaco   biologica   S.r.l.   con   sede   in  Milano,  nelle  forme
farmaceutiche e confezioni di seguito specificate: 12 capsule 500 mg,
A.I.C.  n. 030051027/G, 12 compresse 1 g, A.I.C. n. 030051041/G, 5% 1
flacone 66,66 g granul./100 ml sospensione, A.I.C. n. 030051066/G, e'
classificato  in  classe  "A",  ai sensi dell'art. 8, comma 10, della
legge  24 dicembre  1993,  n. 537, al prezzo al pubblico di L. 5.400,
I.V.A.  compresa;  la  confezione  12  capsule  500 mg, di L. 11.400,
I.V.A.  compresa,  la  confezione  12  compresse  1 g, e di L. 3.500,
I.V.A.  compresa,  la  confezione  1  flacone  66,66 g granul./100 ml
sospensione.