IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
                             Ufficio VII

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998; n. 286;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Carneiro De Carvalho Cristina Maria,
nata  il 10 aprile 1967 a Juiz de Fora (Brasile), cittadina italiana,
diretta  ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale di psicologo
e  psicoterapeuta  di cui e' in possesso, come attestato dal Conselho
Regional  de Psicologia - 5 Regiao di Rio de Janeiro in data 11 marzo
2001,  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione
di psicologo e psicoterapeuta;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del diploma di laurea
di psicologo conseguito presso la Pontificia Universidade Catolica di
Rio de Janeiro in data 3 agosto 1992;
  Preso  atto  che la richiedente e' in possesso altresi' del diploma
di specializzazione in psicologia rilasciato dalla stessa Universita'
in data 10 novembre 1995;
  Ritenuto  che  la  sig.ra Carneiro de Carvalho abbia una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti
per cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 17 maggio 2001;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Preso  atto,  per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad
ottenere  il riconoscimento della psicoterapia - che la Conferenza di
servizi   su  indicata  -  in  seguito  ad  un  attento  esame  della
documentazione    presentata,   ha   ritenuto   che   la   formazione
accademico-professionale   posseduta   dalla   richiedente   non  sia
assimilabile  a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune
cosi' emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di una misura
compensativa;
                              Decreta:
   Alla sig.ra Carneiro De Carvalho Cristina Maria, nata il 1o aprile
1967 a Juiz de Fora (Brasile), cittadina italiana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione
in Italia.
  L'istanza   per  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  di
psicoterapeuta, per i motivi su indicati, e' respinta.
    Roma, 13 luglio 2001
                                    p. Il direttore generale: Rettura