IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  del  sig. Zingerle  Helmut,  nato  a  Brunico  il
4 febbraio  1956,  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  l'accesso
all'albo   e   l'esercizio   della  professione  di  psicologo  e  di
psicoterapeuta;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  doktor  der  Philosophie  nel  novembre 1984 presso l'Universita'
"Leopold-Franzens" di Innsbruck;
  Considerato  che  il  richiedente  e' in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della professione di psicologo dal luglio 1992 nonche'
di  quella  all'esercizio  di  psicoterapeuta  dal  maggio 1993, come
documentato  dai  certificati  di  iscrizione  nei rispettivi elenchi
tenuti presso il "Bundesministerium fur Gesundheit" di Vienna;
  Preso  atto  altresi' che il sig. Zingerle ha conseguito il diploma
relativo   al   corso   quadriennale  in  "Terapia  sistemica",  come
certificato  in data 19 febbraio 1994 dell'assessorato per gli affari
sociali e sanita' della provincia autonoma Bolzano-Alto Adige;
  Considerato  inoltre  che  ha dimostrato di aver ottenuto la nomina
come  docente  dell'ordine  austriaco  dei  medici  per la formazione
professionale    nei    "Moduli    -   psicosociali,   psicosomatici,
psicoterapeutici" fino al 24 marzo 2002;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 17 maggio 2001;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto   pertanto   che   il  richiedente  abbia  una  formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di psicologo e di psicoterapeuta in Italia, per cui
non appare necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig. Zingerle  Helmut,  nato  a  Brunico  il  4 febbraio  1956,
cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa
quali  titoli  cumulativamente  abilitanti  per l'iscrizione all'albo
degli  psicologi  e  degli  psicoterapeuti  e  l'esercizio  di  dette
professioni in Italia.
    Roma, 16 luglio 2001
                                    p. Il direttore generale: Rettura