IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza della sig.ra Bozic Ankica, nata il 29 dicembre 1965
a  Slunj  (Croazia),  cittadina croata, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del titolo professionale di assistente sociale di cui
e'  in  possesso,  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di assistente sociale;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
assistente  sociale  laureato  conseguito presso la Universita' degli
studi di Zagabria in data 10 maggio 1995;
  Considerata  l'esperienza professionale maturata dalla richiedente,
come documentata in atti;
  Ritenuto  che  la  sig.ra  Bozic  abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  assistente  sociale,  come  risulta  dai certificati
prodotti,   per   cui   non   appare   necessario   applicare  misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 gennaio 2001;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato  dalla  questura  di  Belluno  in  data 1o aprile 2000, per
motivi di famiglia;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Bozic  Ankica,  nata  il  29 dicembre  1965  a  Slunj
(Croazia),  cittadina  croata,  e'  riconosciuto  il titolo di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
assistenti  sociali  e l'esercizio della professione in Italia, fatta
salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto
delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 5 luglio 2001
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi