L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  commissione  per i servizi e i prodotti del
25 luglio  2001 e in particolare nella sua prosecuzione del 26 luglio
2001;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante "Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'";
  Vista  la direttiva del Consiglio n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989,
relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  come  modificata  dalla
direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio n. 97/36/CE del
30 giugno 1997;
  Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante "Disciplina del
sistema   radiotelevisivo   pubblico   e   privato",   e   successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
255, recante "Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n.
223,   sulla   disciplina  del  sistema  radiotelevisivo  pubblico  e
privato";
  Vista  la  legge  5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  europea  sulla  televisione transfrontaliera, con
annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
  Visto   il   decreto-legge   19 ottobre   1992,   n.  408,  recante
"Disposizioni  urgenti  in  materia  di  pubblicita' radiotelevisiva"
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre   1993,   n.  581,  recante  "Regolamento  in  materia  di
sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";
  Visto   il   decreto-legge   27 agosto   1993,   n.  323,  recante:
"Provvedimenti  urgenti  in materia radiotelevisiva", convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Visto   il   decreto-legge   23 ottobre   1996,  n.  545,  recante:
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva",   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 650;
  Vista  la  legge  30 aprile 1998, n. 122, recante: "Differimento di
termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive";
  Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1999,  n. 15, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   29 marzo   1999,   n.  78,  recante:
"Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14 gennaio   2000,  n.  5,  recante:
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
  Vista  la  legge  7 giugno 2000, n. 150, recante: "Disciplina delle
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni";
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante: "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000";
  Udita   la   relazione  del  commissario  relatore  dott.  Giuseppe
Sangiorgi,  ai  sensi  dell'articolo  32  del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  L'Autorita'  adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b),
n.  5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente
la pubblicita' radiotelevisiva e le televendite.
  2.  Il  testo  del  regolamento  di  cui  al  comma  1 e' riportato
nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte
integrante ed essenziale.
  3.  La  presente  delibera  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno
dalla sua pubblicazione.
  La   presente  delibera  e'  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale
dell'Autorita'  ed  e'  resa disponibile nel sito web dell'Autorita':
www.agcom.it
    Napoli, 26 luglio 2001
                                                 Il presidente: Cheli