IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare l'art. 4 e l'allegato D; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, concernente "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"; Vista la direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico; Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle lampade elettriche per uso domestico alimentate direttamente dalla rete, incluse quelle ad incandescenza e quelle fluorescenti compatte integrali, ed alle lampade fluorescenti per uso domestico, incluse le fluorescenti lineari e le fluorescenti compatte non integrali, anche se commercializzate per uso non domestico. Ai fini del presente decreto, quando un apparecchio puo' essere smontato dai suoi utilizzatori finali si intende per "lampada" la parte o le parti che emettono la luce. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti tipi di lampade: a) lampade con un flusso luminoso superiore a 6500 lumen; b) lampade con una potenza di ingresso inferiore a 4 watt; c) lampade a riflettore; d) lampade immesse sul mercato o commercializzate per essere usate soprattutto con altre fonti di energia, quali le batterie; e) lampade immesse sul mercato o commercializzate principalmente per la produzione di luce nelle frequenze non visibili, cioe' con lunghezza d'onda non compresa tra 400 ed 800 nm; f) lampade immesse sul mercato o commercializzate come componenti di un prodotto il cui scopo primario non e' quello di generare illuminazione; tuttavia le lampade commercializzate ovvero esposte separatamente, ad esempio come pezzi di ricambio, rientrano nel campo di applicazione della direttiva. 3. Per le lampade di cui al comma 2 del presente articolo possono essere fornite etichette e scheda conformi al presente decreto, purche' le norme di misurazione armonizzate applicabili a tali lampade siano state adottate e pubblicate in conformita' al successivo art. 2. 4. Resta ferma la disciplina relativa alle informazioni riportate sulle lampade o apparecchi di cui al presente articolo, o sui loro imballaggi, ai fini della sicurezza.