IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed
in particolare l'art. 4 e l'allegato D;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n.
107,  concernente  "Regolamento  recante norme per l'attuazione della
direttiva  92/75/CEE  concernente  le  informazioni  sul  consumo  di
energia degli apparecchi domestici";
  Vista  la direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998,
che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE
del   Consiglio   per   quanto   riguarda  l'etichettatura  indicante
l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico;
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della disposizione
comunitaria sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente decreto si applica alle lampade elettriche per uso
domestico  alimentate  direttamente  dalla  rete,  incluse  quelle ad
incandescenza  e  quelle  fluorescenti  compatte  integrali,  ed alle
lampade  fluorescenti  per  uso  domestico,  incluse  le fluorescenti
lineari   e   le   fluorescenti  compatte  non  integrali,  anche  se
commercializzate per uso non domestico. Ai fini del presente decreto,
quando  un  apparecchio  puo'  essere  smontato dai suoi utilizzatori
finali  si  intende per "lampada" la parte o le parti che emettono la
luce.
  2.  Sono  esclusi  dal campo di applicazione del presente decreto i
seguenti tipi di lampade:
    a) lampade con un flusso luminoso superiore a 6500 lumen;
    b) lampade con una potenza di ingresso inferiore a 4 watt;
    c) lampade a riflettore;
    d) lampade  immesse  sul  mercato  o  commercializzate per essere
usate soprattutto con altre fonti di energia, quali le batterie;
    e) lampade  immesse sul mercato o commercializzate principalmente
per  la  produzione  di  luce nelle frequenze non visibili, cioe' con
lunghezza d'onda non compresa tra 400 ed 800 nm;
    f) lampade immesse sul mercato o commercializzate come componenti
di  un  prodotto  il  cui  scopo  primario  non e' quello di generare
illuminazione;  tuttavia  le  lampade commercializzate ovvero esposte
separatamente, ad esempio come pezzi di ricambio, rientrano nel campo
di applicazione della direttiva.
  3.  Per  le lampade di cui al comma 2 del presente articolo possono
essere  fornite  etichette  e  scheda  conformi  al presente decreto,
purche'  le  norme  di  misurazione  armonizzate  applicabili  a tali
lampade   siano   state  adottate  e  pubblicate  in  conformita'  al
successivo art. 2.
  4.  Resta  ferma la disciplina relativa alle informazioni riportate
sulle  lampade  o  apparecchi di cui al presente articolo, o sui loro
imballaggi, ai fini della sicurezza.