IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti agricoli e alimentari e, in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione C.E n. 1107/96 del 12 giugno
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le altre, della denominazione di origine protetta "Grana Padano"
nel  quadro  della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  7  agosto  1998  con  il  quale  l'organismo di
controllo  "C.S.Q.A.  S.r.l.",  con  sede in Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano  n.  74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta "Grana Padano";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  20 agosto 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alla denominazione
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art.
53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituto, e in
relazione  al  quale dovranno essere riformulati i piani di controllo
di  tutti  i formaggi a denominazione protetta, al fine di soddisfare
l'esigenza    di   fissare   modalita'   uniformi   per   l'esercizio
dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato decreto 7 agosto 1998 per la denominazione di origine protetta
"Grana  Padano"  venga  adeguato  allo schema tipo di controllo sopra
indicato;
  Considerato  che  il Consiglio di amministrazione del Consorzio per
la  tutela  del formaggio "Grana Padano", con nota del 23 maggio 2001
ha  comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione della
C.S.Q.A.   di   Thiene  (Vicenza)  quale  organismo  di  controllo  e
certificazione  ai  sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92  ma  di  aver condizionato la designazione formale agli esiti
dell'attivita'  svolta  e alla valutazione dell'adeguatezza del piano
di controllo vigente concernente la denominazione di origine protetta
"Grana Padano";
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta "Grana
Padano" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa,   per  consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
novanta giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle
medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:

                               Art. 1
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"C.S.Q.A.  S.r.l.",  con  sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74,  con  decreto  7  agosto  1998,  ad  effettuare i controlli sulla
denominazione  di  origine protetta "Grana Padano", registrata con il
regolamento  della  Commissione C.E n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e'
prorogata di novanta giorni a far data dal 20 agosto 2001.