IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
18 luglio  2001  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati, a lire 102.644 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i  propri  decreti in data 20 febbraio, 26 marzo, 19 aprile,
24 maggio,  27 giugno 2001, con i quali e' stata disposta l'emissione
delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con
godimento 1o febbraio 2001 e scadenza 1o agosto 2011;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato
dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e' disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni
del  Tesoro  poliennali  5,25%,  con  godimento  1o febbraio  2001  e
scadenza  1o agosto  2011, fino all'importo massimo di nominali 1.500
milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 febbraio 2001,
citato  nelle  premesse, recante l'emissione delle prime due tranches
dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2001.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi   tra   i  titoli  sui  quali  l'Istituto  di  emissione  e'
autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto
dall'art.  1,  ultimo  comma, del decreto ministeriale 26 marzo 2001,
citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
"coupon stripping".
  La  prima  cedola  dei  buoni  emessi  con  il presente decreto, di
scadenza 1o agosto 2001, non verra' corrisposta dal momento che, alla
data del regolamento dei titoli, sara' gia' scaduta.