Alle ambasciate d'Italia
                                  Ai consolati d'Italia
                                    e, per conoscenza:
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di Finanza
                                  Alle       direzioni       centrali
                                  dell'Agenzia delle Entrate
                                  Alle       direzioni      regionali
                                  dell'Agenzia delle Entrate
                                  Alla     Societa'    Generale    di
                                  Informatica S.p.a.

  L'art.  14  della  legge 22 luglio 2000, n. 212, nota come "Statuto
del  contribuente",  stabilisce  che  ai  soggetti  non residenti nel
territorio  dello  Stato  siano assicurate le piu' ampie agevolazioni
per  ottenere l'attribuzione del codice fiscale, per la presentazione
delle dichiarazioni e per il pagamento delle imposte.
  In  attuazione  di  detta norma, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001 il decreto che definisce le nuove
modalita'  di attribuzione del codice fiscale, di presentazione delle
dichiarazioni  e  di  effettuazione  dei  versamenti  per  i suddetti
contribuenti.
  Di  seguito  si  forniscono  i  necessari  chiarimenti  sulle nuove
procedure.
  1.  Presentazione delle dichiarazioni e pagamento delle imposte via
Internet.
     Soggetti non residenti registrati nell'anagrafe consolare.
  La nuova procedura per l'assegnazione del codice di identificazione
personale  (PIN)  ricalca, per taluni versi, quella gia' in uso per i
contribuenti residenti.
  Il  codice  PIN  risulta  costituito  sempre  di 10 cifre: le prime
quattro  sono  rilasciate  dall'Agenzia  delle  entrate per mezzo dei
consolati;  le  altre  sei  sono  fornite dall'Agenzia, via Internet,
all'indirizzo http://uniconline. finanze.it del sito Uniconline.
  Il  contribuente  non  residente che intenda abilitarsi al servizio
per  la trasmissione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte
on-line  deve  inoltrare  la  propria  richiesta via web, seguendo le
istruzioni presenti nel sito Uniconline, raggiungibile anche dal sito
www.agenziaentrate.it
  Copia  della  richiesta  deve essere inoltrata anche tramite fax al
consolato  competente,  con  la  fotocopia  di un valido documento di
riconoscimento.
  L'autorita'  consolare avra' il compito di controllare le richieste
pervenute  mediante  riscontro  con  i  dati registrati nell'anagrafe
consolare,  alla  quale  il  contribuente deve essere necessariamente
iscritto.
  Effettuata  tale  verifica, il consolato accede, mediante specifica
password  assegnata,  ad un'area riservata del sito Uniconline, nella
quale e' contenuto l'elenco di tutte le richieste inoltrate.
  Per  le  istanze  valide, il consolato, garantendo la riservatezza,
recapita  agli  interessati  un'apposita  comunicazione,  predisposta
dalla  Agenzia  delle entrate, che contiene la prima parte del codice
PIN ed una password.
  Il  cittadino  non  residente  che  riceve  tale  comunicazione dal
consolato  puo' accedere aI sito Uniconline per ottenere le rimanenti
sei cifre e ricostruire, quindi, l'intero Pincode.
Soggetti temporaneamente non residenti e non registrati nell'anagrafe
                             consolare.
  I soggetti temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato
e  non  iscritti  all'anagrafe  dell'ufficio consolare di riferimento
possono  inoltrare  via web la richiesta di attribuzione del Pincode,
cosi' come stabilito al paragrafo precedente.
  Per consentire la verifica della propria identita', gli interessati
non iscritti nell'anagrafe consolare si dovranno recare personalmente
al consolato, esibendo un valido documento di riconoscimento.
  Effettuata  tale  verifica,  la  procedura per la comunicazione del
codice   PIN  all'interessato  e'  analoga  a  quella  descritta  nel
paragrafo precedente.
                      Caratteristiche tecniche.
  Per  effettuare  le operazioni fin qui descritte, ciascun consolato
deve  utilizzare  un personal computer con accesso a Internet, dotato
di  stampante e di browser del tipo Netscape Communicator o Microsoft
Internet  Explorer  (versione 4.X o superiori) o browser equivalenti,
dotato delle seguenti caratteristiche tecniche minime:
    processore Pentium 100 Mhz o superiore o equivalente;
    almeno 32 Mb di memoria RAM (minimo 16 Mb);
    scheda grafica compatibile SVGA;
    monitor 14 800  x 600 a 65536 colori.
2. Attribuzione del codice fiscale.
  Per  richiedere  l'attribuzione  del  codice fiscale i soggetti non
residenti  devono rivolgersi all'autorita' consolare territorialmente
competente.  Il  consolato  avra' cura di controllare l'esattezza dei
dati  anagrafici  del soggetto a cui deve essere attribuito il codice
fiscale.
  I consolati che dispongono di un collegamento telematico con l'INPS
e  che  sono  autorizzati  ad  accedere  mediante la funzione "Codici
fiscali" al sistema informativo dell'anagrafe tributaria dell'agenzia
delle    entrate,   sono   in   grado   di   procedere   direttamente
all'attribuzione del codice fiscale al richiedente.
  I  consolati  che,  pur  disponendo del collegamento telematico con
l'INPS,  non sono abilitati alla procedura di attribuzione del codice
fiscale,  possono  farne  richiesta  inoltrando  un'istanza  via  fax
all'Agenzia  delle  entrate - Direzione centrale sistemi e processi -
Ufficio   archivio   anagrafico,   sicurezza  e  basi  dati  (fax  n.
+39065016741),  indicando  i  nominativi  ed  i  codici fiscali degli
utenti da abilitare.
  Dopo  l'abilitazione,  l'Agenzia  delle  entrate invia al consolato
richiedente  una nota di conferma, contenente anche le istruzioni per
l'utilizzo della procedura.
  I  consolati  non  abilitati  possono  comunque inoltrare richiesta
ufficiale  di  attribuzione  del  codice  fiscale  all'Agenzia  delle
entrate  -  Direzione  centrale sistemi e processi - Ufficio archivio
anagrafico,  sicurezza  e  basi dati (fax n. +39065016741), corredata
del  vigente  modello  AA4/7  (domanda  di attribuzione del numero di
codice fiscale o variazione dati - persone fisiche).
  Al  riguardo si fa presente che, se non viene indicato il domicilio
in  Italia,  il  tesserino  plastificato  del  codice  fiscale  viene
recapitato,   tramite   corriere  diplomatico,  presso  il  consolato
territorialmente   competente.  Sara'  cura  dello  stesso  consolato
provvedere al recapito del tesserino all'interessato.
  Se viene indicato un domicilio in Italia, il tesserino plastificato
del  codice  fiscale  viene recapitato a tale indirizzo. Tuttavia, se
esplicitamente  richiesto,  il tesserino viene inoltrato al consolato
per la successiva consegna all'interessato.
  Al piu' presto saranno rese disponibili ai consolati interessati le
procedure  per  effettuare  le  operazioni di attribuzione del codice
fiscale via Internet, per l'utilizzo delle quali verranno diramate le
apposite istruzioni operative.
  Ciascun  consolato avra' cura di fornire ai cittadini residenti nei
territori  di  propria  competenza  ogni  possibile assistenza per la
soluzione  di  problemi che dovessero presentarsi, quali, ad esempio,
il  mancato  recapito della comunicazione contenente la password e le
prime quattro cifre del codice PIN.
  La  presente  circolare  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 agosto 2001

                                       Il direttore generale della
                                        Direzione generale per gli
                                          italiani all'estero e le
                                          politiche migratorie del
                                           Ministero degli esteri
                                                  Marsili
      Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
        Romano