Alle ambasciate d'Italia
Ai consolati d'Italia
e, per conoscenza:
Al Comando generale della Guardia
di Finanza
Alle direzioni centrali
dell'Agenzia delle Entrate
Alle direzioni regionali
dell'Agenzia delle Entrate
Alla Societa' Generale di
Informatica S.p.a.
L'art. 14 della legge 22 luglio 2000, n. 212, nota come "Statuto
del contribuente", stabilisce che ai soggetti non residenti nel
territorio dello Stato siano assicurate le piu' ampie agevolazioni
per ottenere l'attribuzione del codice fiscale, per la presentazione
delle dichiarazioni e per il pagamento delle imposte.
In attuazione di detta norma, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001 il decreto che definisce le nuove
modalita' di attribuzione del codice fiscale, di presentazione delle
dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti per i suddetti
contribuenti.
Di seguito si forniscono i necessari chiarimenti sulle nuove
procedure.
1. Presentazione delle dichiarazioni e pagamento delle imposte via
Internet.
Soggetti non residenti registrati nell'anagrafe consolare.
La nuova procedura per l'assegnazione del codice di identificazione
personale (PIN) ricalca, per taluni versi, quella gia' in uso per i
contribuenti residenti.
Il codice PIN risulta costituito sempre di 10 cifre: le prime
quattro sono rilasciate dall'Agenzia delle entrate per mezzo dei
consolati; le altre sei sono fornite dall'Agenzia, via Internet,
all'indirizzo http://uniconline. finanze.it del sito Uniconline.
Il contribuente non residente che intenda abilitarsi al servizio
per la trasmissione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte
on-line deve inoltrare la propria richiesta via web, seguendo le
istruzioni presenti nel sito Uniconline, raggiungibile anche dal sito
www.agenziaentrate.it
Copia della richiesta deve essere inoltrata anche tramite fax al
consolato competente, con la fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
L'autorita' consolare avra' il compito di controllare le richieste
pervenute mediante riscontro con i dati registrati nell'anagrafe
consolare, alla quale il contribuente deve essere necessariamente
iscritto.
Effettuata tale verifica, il consolato accede, mediante specifica
password assegnata, ad un'area riservata del sito Uniconline, nella
quale e' contenuto l'elenco di tutte le richieste inoltrate.
Per le istanze valide, il consolato, garantendo la riservatezza,
recapita agli interessati un'apposita comunicazione, predisposta
dalla Agenzia delle entrate, che contiene la prima parte del codice
PIN ed una password.
Il cittadino non residente che riceve tale comunicazione dal
consolato puo' accedere aI sito Uniconline per ottenere le rimanenti
sei cifre e ricostruire, quindi, l'intero Pincode.
Soggetti temporaneamente non residenti e non registrati nell'anagrafe
consolare.
I soggetti temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato
e non iscritti all'anagrafe dell'ufficio consolare di riferimento
possono inoltrare via web la richiesta di attribuzione del Pincode,
cosi' come stabilito al paragrafo precedente.
Per consentire la verifica della propria identita', gli interessati
non iscritti nell'anagrafe consolare si dovranno recare personalmente
al consolato, esibendo un valido documento di riconoscimento.
Effettuata tale verifica, la procedura per la comunicazione del
codice PIN all'interessato e' analoga a quella descritta nel
paragrafo precedente.
Caratteristiche tecniche.
Per effettuare le operazioni fin qui descritte, ciascun consolato
deve utilizzare un personal computer con accesso a Internet, dotato
di stampante e di browser del tipo Netscape Communicator o Microsoft
Internet Explorer (versione 4.X o superiori) o browser equivalenti,
dotato delle seguenti caratteristiche tecniche minime:
processore Pentium 100 Mhz o superiore o equivalente;
almeno 32 Mb di memoria RAM (minimo 16 Mb);
scheda grafica compatibile SVGA;
monitor 14 800 x 600 a 65536 colori.
2. Attribuzione del codice fiscale.
Per richiedere l'attribuzione del codice fiscale i soggetti non
residenti devono rivolgersi all'autorita' consolare territorialmente
competente. Il consolato avra' cura di controllare l'esattezza dei
dati anagrafici del soggetto a cui deve essere attribuito il codice
fiscale.
I consolati che dispongono di un collegamento telematico con l'INPS
e che sono autorizzati ad accedere mediante la funzione "Codici
fiscali" al sistema informativo dell'anagrafe tributaria dell'agenzia
delle entrate, sono in grado di procedere direttamente
all'attribuzione del codice fiscale al richiedente.
I consolati che, pur disponendo del collegamento telematico con
l'INPS, non sono abilitati alla procedura di attribuzione del codice
fiscale, possono farne richiesta inoltrando un'istanza via fax
all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale sistemi e processi -
Ufficio archivio anagrafico, sicurezza e basi dati (fax n.
+39065016741), indicando i nominativi ed i codici fiscali degli
utenti da abilitare.
Dopo l'abilitazione, l'Agenzia delle entrate invia al consolato
richiedente una nota di conferma, contenente anche le istruzioni per
l'utilizzo della procedura.
I consolati non abilitati possono comunque inoltrare richiesta
ufficiale di attribuzione del codice fiscale all'Agenzia delle
entrate - Direzione centrale sistemi e processi - Ufficio archivio
anagrafico, sicurezza e basi dati (fax n. +39065016741), corredata
del vigente modello AA4/7 (domanda di attribuzione del numero di
codice fiscale o variazione dati - persone fisiche).
Al riguardo si fa presente che, se non viene indicato il domicilio
in Italia, il tesserino plastificato del codice fiscale viene
recapitato, tramite corriere diplomatico, presso il consolato
territorialmente competente. Sara' cura dello stesso consolato
provvedere al recapito del tesserino all'interessato.
Se viene indicato un domicilio in Italia, il tesserino plastificato
del codice fiscale viene recapitato a tale indirizzo. Tuttavia, se
esplicitamente richiesto, il tesserino viene inoltrato al consolato
per la successiva consegna all'interessato.
Al piu' presto saranno rese disponibili ai consolati interessati le
procedure per effettuare le operazioni di attribuzione del codice
fiscale via Internet, per l'utilizzo delle quali verranno diramate le
apposite istruzioni operative.
Ciascun consolato avra' cura di fornire ai cittadini residenti nei
territori di propria competenza ogni possibile assistenza per la
soluzione di problemi che dovessero presentarsi, quali, ad esempio,
il mancato recapito della comunicazione contenente la password e le
prime quattro cifre del codice PIN.
La presente circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2001
Il direttore generale della
Direzione generale per gli
italiani all'estero e le
politiche migratorie del
Ministero degli esteri
Marsili
Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
Romano