IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio
1971,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Bianco di Custoza";
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 1o ottobre
1987  che  ha  modificato  il  disciplinare  di produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza";
  Vista   la   domanda   presentata   dal  Consorzio  tutela  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  "Bianco  di Custoza" in data
15 luglio  2000,  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianco di
Custoza";
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla sopra indicata domanda e sulla
proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini
a  denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza" formulati
dal  Comitato  stesso nella seduta del 21 marzo 2001 pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in
merito al disciplinare di che trattasi;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Bianco  di  Custoza",  ed all'approvazione del relativo
disciplinare  di  produzione  dei vini in argomento in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dai sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione di
origine controllata "Bianco di Custoza", riconosciuto con decreto del
Presidente  della  Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche,
e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001.