IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Bianco di Custoza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1o ottobre 1987 che ha modificato il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza"; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini a denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza" in data 15 luglio 2000, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza" formulati dal Comitato stesso nella seduta del 21 marzo 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza", ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dai sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001.