IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive
modifiche  ed  integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  Visto   il  regio  decreto  6 maggio 1940,  n.  635,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  con  il  quale  e'  stato  approvato il
regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 23 settembre 1999 concernente
"modificazioni  agli  allegati  A e B al regolamento per l'esecuzione
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635";
  Rilevato  che,  a  norma  dell'art.  3  del  citato decreto in data
23 settembre 1999,  le  cartucce  anche da salve per armi comuni e da
guerra sono state collocate nella categoria V, gruppo A dell'allegato
A al regio decreto n. 635/1940;
  Visto  il  capitolo IV dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940
contenente  le  condizioni da soddisfarsi nell'impianto o adattamento
di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare,  con  riferimento ai depositi di
fabbrica,   ai   depositi  di  vendita  ed  ai  depositi  di  consumo
permanente,  l'attivita'  di deposito delle cartucce, anche da salve,
per  armi da fuoco comuni e da guerra, limitatamente a taluni calibri
predeterminati,  tenuto  conto  dei  livelli  di  sicurezza  presi in
considerazione    dalle    norme   internazionali   contenute   nelle
raccomandazioni delle Nazioni unite relative al trasporto delle merci
pericolose (libro arancione);
  Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto n. 635/1940;
  Sentita  la  Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed
infiammabili   e   preso   atto  dei  pareri  espressi  dalla  citata
commissione nelle sedute del 21 maggio e del 31 maggio 2001;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.   Le   disposizioni   del  presente  decreto  si  applicano  con
riferimento  ai  depositi  di  fabbrica,  di  vendita  e  di  consumo
permanente  previsti dal capitolo IV dell'allegato B al regio decreto
6 maggio 1940,  n.  635  e  limitatamente  alle attivita' di deposito
esclusivo di:
    cartucce,  anche da salve, per armi da fuoco comuni e da guerra a
canna  rigata di calibro non superiore a 12,7 mm ed a canna liscia di
calibro  con  diametro  non  superiore  a  23,50 mm, costituite da un
bossolo  chiuso,  con innesco a percussione, da una carica propulsiva
e, ove non siano da salve, da uno o piu' proiettili inerti (a palla o
a pallini);
    cartucce con innesco a percussione per usi tecnici.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto le cartucce
devono  essere  imballate  in  conformita'  alle  prescrizioni  ed ai
requisiti   previsti  dalla  normativa  internazionale  di  cui  alle
raccomandazioni delle Nazioni unite relative al trasporto delle merci
pericolose,  conseguendo,  a  tale  condizione, la classificazione di
rischio 1.4S.
  3.  Resta fermo il combinato disposto di cui all'art. 28 T.U.L.P.S.
ed  all'art.  10  della  legge 18 aprile 1975, n. 110, in ordine alla
fabbricazione e detenzione di munizioni per armi da guerra.