IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1999 concernente "modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635"; Rilevato che, a norma dell'art. 3 del citato decreto in data 23 settembre 1999, le cartucce anche da salve per armi comuni e da guerra sono state collocate nella categoria V, gruppo A dell'allegato A al regio decreto n. 635/1940; Visto il capitolo IV dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940 contenente le condizioni da soddisfarsi nell'impianto o adattamento di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive; Ritenuto di dover disciplinare, con riferimento ai depositi di fabbrica, ai depositi di vendita ed ai depositi di consumo permanente, l'attivita' di deposito delle cartucce, anche da salve, per armi da fuoco comuni e da guerra, limitatamente a taluni calibri predeterminati, tenuto conto dei livelli di sicurezza presi in considerazione dalle norme internazionali contenute nelle raccomandazioni delle Nazioni unite relative al trasporto delle merci pericolose (libro arancione); Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto n. 635/1940; Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili e preso atto dei pareri espressi dalla citata commissione nelle sedute del 21 maggio e del 31 maggio 2001; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento ai depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente previsti dal capitolo IV dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e limitatamente alle attivita' di deposito esclusivo di: cartucce, anche da salve, per armi da fuoco comuni e da guerra a canna rigata di calibro non superiore a 12,7 mm ed a canna liscia di calibro con diametro non superiore a 23,50 mm, costituite da un bossolo chiuso, con innesco a percussione, da una carica propulsiva e, ove non siano da salve, da uno o piu' proiettili inerti (a palla o a pallini); cartucce con innesco a percussione per usi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le cartucce devono essere imballate in conformita' alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dalla normativa internazionale di cui alle raccomandazioni delle Nazioni unite relative al trasporto delle merci pericolose, conseguendo, a tale condizione, la classificazione di rischio 1.4S. 3. Resta fermo il combinato disposto di cui all'art. 28 T.U.L.P.S. ed all'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in ordine alla fabbricazione e detenzione di munizioni per armi da guerra.