IL CAPO DIPARTIMENTO
                       dei trasporti terrestri

  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione
della  direttiva  92/59/CEE,  relativa  alla  sicurezza  generale dei
prodotti,  che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione
di prodotti sicuri;
  Visto  l'art. 172, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285  "Nuovo  codice  della  strada",  pubblicato  nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114 del 18 maggio 1992, che
prevede  che i sistemi di ritenuta dei veicoli a motore devono essere
conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal
Ministero dei trasporti e della navigazione;
  Visto  l'art.  11  del  decreto 8 maggio 1995, di recepimento della
direttiva 92/53/CEE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e
loro   rimorchi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  78  del
27 giugno   1995,  che  prevede  che  "le  autorita'  che  rilasciano
l'omologazione notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri
i   provvedimenti   presi,   che  possono  giungere  fino  al  ritiro
dell'omologazione";
  Visto  il  decreto 25 novembre 1996, di recepimento della direttiva
96/36/CE,  concernente  le  cinture  di  sicurezza  ed  i  sistemi di
ritenuta sui veicoli a motore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
2 del 7 gennaio 1997;
  Vista  la  comunicazione, datata 30 novembre 2000, del Ministere de
l'equipment, des transport et du logement - Direction de la securite'
et de la circulation routieres della Repubblica francese, concernente
il ritiro delle omologazioni numero E2/048069 ed e2/048069 rilasciate
per  il  dispositivo di ritenuta n. 4/2232-3 fabbricato dalla Zastava
A.G.P.  di  Ohrid  (Macedonia)  essendo  stata  accertata  in sede di
verifica  di conformita' del prodotto la non rispondenza ai parametri
tecnici  prescritti dal regolamento ECE/ONU n. 16, e dall'equivalente
direttiva 96/36/CE;
  Considerato  che,  per le su esposte motivazioni in ordine alla non
conformita'   del   prodotto,  sono  state  violate  le  disposizioni
comunitarie  relative  all'omologazione dei sistemi di ritenuta ed e'
stato  violato  il  decreto  legislativo  n. 115 di recepimento della
direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza dei prodotti;
  Visto l'art. 6, comma 3, lettera g), del citato decreto legislativo
n. 115/1995;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Per le motivazioni specificate e' vietata la immissione sul mercato
dei  dispositivi di ritenuta contrassegnati dalle omologazioni numero
E2/048069   e  numero  e2/048069,  commercialmente  denominati  Typ
4/2232-2 e Typ 4/2232-3.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2001
                                 Il capo Dipartimento: Fabretti Longo